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Modulistica
inserita il 20/10/2006 ore 11:29:50

Scadenziario
inserita il 20/10/2006 ore 11:29:17




  • L’informativa sugli obblighi di istituzione di adeguati assetti organizzativi per le contabilità esternalizzate
    Sono sempre più Commercialisti che, di fronte alla situazione finanziaria compromessa di un cliente, soprattutto se micro impresa, si sono sentiti dire: "Ma Dottore, non ci pensava lei? Io le ho sempre portato tutte le carte".
    Questa frase, che un tempo generava solo frustrazione, oggi, alla luce del Codice della Crisi e della riforma dellchr("\1")art. 2086 c.c., porta con sé lchr("\1")ombra di un rischio professionale non trascurabile. L'obbligo di istituire "adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili" ricade, senza appello, sull'imprenditore. Tuttavia, in un tessuto economico dominato da micro imprese dove l'imprenditore "fa tutto" e la contabilità è totalmente esternalizzata, il confine tra il ruolo di elaboratore dati e quello di "sentinella" della salute aziendale è pericolosamente sfumato.
    Vale ancora la pena affidare la serenità professionale, e quella del cliente, a una semplice prassi? No, bisogna agire.
    Nel documento Informativa sugli obblighi di istituzione di ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI ai fini della previsione della crisi d'impresa abbiamo realizzato, come semplice prassi operativa facilmente adottabile, un'informativa formale sugli adeguati assetti da rilasciare al cliente, con annessa checklist e manleva.
    L’informativa prevede due distinte versioni: una per i clienti in contabilità ordinaria e una per quelli in regime semplificato.
    Ecco perché ogni studio dovrebbe adottarla.
    1. Il "Qui Pro Quo" della contabilità esternalizzata. Il cliente medio, specialmente se di piccole dimensioni, confonde l'adempimento fiscale con il controllo di gestione... [continua sul sito]
  • I numeri chiave per guidare la PMI – Il flusso di cassa operativo: il vero motore della tua azienda, oltre l'utile contabile
    Nel mondo degli affari, si sente spesso parlare di utile netto, di fatturato e di profitto, ma cchr("\1")è un indicatore finanziario ancora più importante che determina la vera salute di unchr("\1")azienda, anche se spesso trascurato tra le PMI italiane: il flusso di cassa operativo, o OCF.
    Per un imprenditore di una piccola o media impresa italiana, capire lchr("\1")OCF è cruciale perché non misura solo la redditività sulla carta, ma la capacità di unchr("\1")azienda di generare liquidità dalle sue attività principali. Non si può pagare un fornitore con un utile contabile, né si può investire in un nuovo macchinario con un numero su un foglio di carta. Solo il flusso di cassa effettivo, l'ossigeno che tiene in vita la tua attività, ti permette di crescere e di sopravvivere.
    L'OCF è la verità dietro i numeri del bilancio, il termometro che misura la febbre della tua impresa.
    Cos'è e come si calcola: il flusso di cassa operativo è la liquidità generata o assorbita dalle normali attività di un'azienda. Non include i flussi di cassa da investimenti o finanziamenti, concentrandosi esclusivamente sulla capacità di generare denaro dalla gestione corrente. La sua formula di calcolo parte dall'utile netto, che si trova alla fine del conto economico, e lo aggiusta per le voci non monetarie.
    La formula più comune è dunque: utile netto + ammortamenti e svalutazioni - o + variazioni del capitale circolante netto operativo (crediti, debiti, magazzino).
    L'utile netto, come detto, si trova nel conto economico. Gli ammortamenti e le svalutazioni si possono reperire nel conto economico e nello stato patrimoniale, mentre le variazioni del capitale circolante si ottengono confrontando... [continua sul sito]
  • I protagonisti dell'asta immobiliare: ruoli e responsabilità
    Una procedura di esecuzione immobiliare è un meccanismo complesso che coinvolge una pluralità di attori, ciascuno con ruoli e responsabilità definite dal Codice di Procedura Civile.
    Comprendere "chi fa cosa" è essenziale per orientarsi in questo mondo, sia per tutelare i propri diritti come debitore, sia per effettuare un investimento consapevole come acquirente. Il Giudice dell’Esecuzione (G.E.)
    Figura apicale e garante della legalità dell’intera procedura, il Giudice dell’Esecuzione (G.E.) è il supervisore di tutte le fasi dell’espropriazione, come previsto dall’art. 484 c.p.c. Sebbene le riforme recenti abbiano reso obbligatoria la delega delle operazioni di vendita, il G.E. mantiene il potere direttivo e decisionale su ogni aspetto cruciale del processo.
    Le sue funzioni principali includono:

    Nominare gli ausiliari necessari, ossia scegliere le figure professionali indispensabili per il corretto svolgimento della procedura, come il custode giudiziario (art. 559 c.p.c.), l’esperto stimatore (art. 569 c.p.c.) e il professionista delegato alla vendita (art. 591-bis c.p.c.).
    Emettere l’ordinanza di vendita, che costituisce la base giuridica per procedere all’asta: stabilisce le regole dell'asta (prezzo base, modalità, termini) con un provvedimento che dà il via alla fase di liquidazione (art. 569 c.p.c.).
    Risolvere le controversie sorte durante l’esecuzione. Decide sulle opposizioni agli atti esecutivi e su ogni altra contestazione che possa sorgere, garantendo l'equilibrio tra gli interessi... [continua sul sito]
  • Plusvalenza Superbonus anche se il donante aveva ereditato
    Risoluzione Agenzia Entrate 30 ottobre 2025 n.62. Il contribuente ha ricevuto per donazione l’immobile per cui ha poi fruito della detrazione Superbouns (art. 119 ss. D.L. 19 maggio 2020, n. 34) e non ci ha mai abitato. Dato che il donante lo aveva acquisito per successione, chiede se in sede di rivendita debba assoggettare a tassazione (26 % se tassata al rogito) la plusvalenza realizzata tra valore di acquisto e prezzo di rivendita, senza scomputo nei 5 anni delle spese relative a detti interventi.
    L’Agenzia non fa sconti: la plusvalenza va tassata.
    Ma come?
    Sappiamo che fiscalmente la donazione è neutra per il fisco, per evitare manovre elusive, e che “per gli immobili di cui alle lettere b) e bbis) del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante” (art. 68 TUIR).
    Sarà quindi necessario riferire il valore iniziale a quello imponibile per l’imposta di successione, cioè il valore catastale dell’epoca, “aumentato di ogni altro costo inerente” e ”rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”, quindi le spese e imposte per la successione, eventuali ristrutturazioni non Superbonus, e rivalutazione ISTAT FOI.
    Se quindi la nonna aveva lasciato al figlio negli anni ‘90 l’immobile all’epoca valorizzato... [continua sul sito]
  • Cash Flow e rapporto Banca-Impresa: i Commercialisti lanciano l'allarme sul 'Past Due'a 30 Giorni
    Un nuovo documento del Consiglio e della Fondazione Nazionale della categoria analizza come una gestione inadeguata del "cash flow" possa compromettere il merito creditizio. Il Commercialista assume un ruolo centrale nella programmazione finanziaria, resa obbligatoria anche dagli adeguati assetti (Art. 2086 c.c.). La gestione della liquidità aziendale, o "cash flow", non è più un'opzione, ma un elemento cardine per la sopravvivenza e lo sviluppo dell'impresa, specialmente nel delicato dialogo con gli intermediari creditizi. Il Consiglio e la Fondazione Nazionali dei Commercialisti hanno recentemente pubblicato un documento cruciale intitolato: “La gestione dei cash flow nella relazione con la banca: gli effetti del past due a 30 giorni”.
    L'elaborato, redatto dalla Commissione Finanza Reporting presieduta dal Vicepresidente nazionale Antonio Repaci, pone l'accento su una delle criticità più sottovalutate dalle Piccole e Medie Imprese: l'impatto devastante che anomalie di breve termine, come scaduti o sconfini, possono avere sulla reputazione finanziaria dell'azienda.
    Il pericolo del "Past Due" a 30 giorni
    Il focus centrale del documento è il limite temporale, apparentemente breve, di 30 giorni di "past due" (scaduto). Questo intervallo, sottolineano i Commercialisti, è sufficiente per minare il merito di credito di un'impresa, incrinando la relazione fiduciaria con la banca e compromettendo future richieste di finanza o il rinnovo degli affidamenti esistenti.
    Il... [continua sul sito]
  • Dichiarazione d'intento omessa o tardiva: rischi e soluzioni per il fornitore
    Nel sistema IVA italiano, gli esportatori abituali beneficiano di un importante regime di favore: la possibilità di acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’imposta, utilizzando un apposito "plafond". Strumento essenziale di questo meccanismo è la dichiarazione d’intento, un documento con cui l’esportatore comunica al proprio fornitore la sua volontà di avvalersi di tale facoltà. Tuttavia, la procedura, oggi interamente telematica, impone obblighi precisi non solo all’esportatore ma, soprattutto, al fornitore. L’emissione di una fattura in regime di non imponibilità IVA senza aver rispettato scrupolosamente l’iter previsto espone il fornitore a rischi finanziari significativi. Vediamo in dettaglio quali sono le criticità e quali le vie d’uscita per sanare eventuali errori.
    I Rischi e le sanzioni: cosa accade se si emette fattura prima del tempo
    Il punto cruciale della procedura riguarda la tempistica e la verifica. L’esportatore abituale (il cliente) ha l’obbligo di trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate. Il fornitore, a sua volta, prima di emettere la fattura non imponibile, ha l’obbligo inderogabile di verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione e la relativa ricevuta telematica sul sito dell’Agenzia.
    Se il fornitore emette la fattura senza IVA prima che il suo cliente abbia trasmesso la dichiarazione, o comunque senza averne prima verificato l’esito positivo, diventa l’unico responsabile della violazione. Le conseguenze sono molto pesanti:

    Responsabilità... [continua sul sito]
  • I numeri chiave per guidare la PMI – Il costo del venduto (COGS): come analizzarlo per aumentare i margini di profitto
    Ogni azienda, sia essa una produttrice di beni tangibili o una rivenditrice di prodotti finiti, si confronta con un elemento centrale del proprio conto economico: il costo del venduto, meglio noto con lchr("\1")acronimo inglese COGS (cost of goods sold). Questa voce di bilancio non è una semplice spesa tra le tante, ma rappresenta il costo diretto sostenuto per produrre o acquistare i beni che sono stati effettivamente venduti in un determinato periodo. Comprendere a fondo il COGS, saperlo calcolare correttamente e, soprattutto, analizzarlo in modo strategico è un passo fondamentale per qualsiasi imprenditore o manager che miri a ottimizzare l'efficienza operativa e ad aumentare i margini di profitto.
    Innanzitutto, è cruciale definire con precisione cosa rientra e cosa non rientra nel calcolo del costo del venduto. Il principio guida è quello della "diretta attribuibilità". Nel COGS vanno inclusi tutti i costi direttamente collegati alla produzione o all'acquisto dei beni.
    Per un'azienda manifatturiera, questi includono tipicamente tre categorie principali:

    le materie prime utilizzate nel processo produttivo,
    la manodopera diretta (cioè i salari degli operai che lavorano fisicamente sui prodotti)
    e i costi generali di produzione (come l'energia elettrica per i macchinari, l'ammortamento degli impianti o i materiali di consumo della fabbrica).

    Per un'azienda commerciale, come un negozio al dettaglio o un e-commerce, il COGS è costituito principalmente dal costo di acquisto della merce dai fornitori, a cui si possono aggiungere i costi di trasporto per far arrivare i prodotti in... [continua sul sito]
  • Controllo di Gestione: il commercialista e l’imprenditore...un continuo affiancamento
    Per prima cosa chiarisco il titolo di questo breve articolo. Il professionista/consulente che vuole vestire i panni del controller dovrà supportare il proprio cliente con continuità e, quando richiesto, essere presente al fine di consigliarlo sui più svariati aspetti della gestione. Per prima cosa chiarisco il titolo di questo breve articolo. Il professionista/consulente che vuole vestire i panni del controller dovrà supportare il proprio cliente con continuità e, quando richiesto, essere presente al fine di consigliarlo sui più svariati aspetti della gestione. Un modello di controllo così congegnato ha come “contro” un impegno che non si esaurisce con un unico comodo meeting mensile chiusi in una stanza a parlare solo di numeri (tra l’altro spesso neanche ben recepiti dall’imprenditore); avrà invece come “pro” la fattiva possibilità di porre in essere, oltre che un continuo e proficuo business per sé stessi, la reale ottimizzazione del conto economico dell’impresa seguita. Sono le soluzioni quelle che alla fine contano non certamente le sole diagnosi (che spesso lasciano il tempo che trovano).
    Fatta questa debita premessa, torno ad occuparmi dell’imprenditore caseario oggetto di una delle due case history che stiamo portando avanti da poco più di un anno. Nel dettaglio, a seguito di un costo di trasformazione troppo elevato, si è deciso di migliorare il processo produttivo acquistando un nuovo macchinario (in sostituzione di quello... [continua sul sito]
  • Le fasi della procedura esecutiva immobiliare: dal pignoramento alla distribuzione del ricavato
    La vendita di un immobile allchr("\1")asta non è un evento improvviso, ma il punto di arrivo di un percorso giuridico strutturato e rigoroso. Conoscere le singole fasi di questo processo è indispensabile per chiunque vi sia coinvolto. Vediamo nel dettaglio lchr("\1")iter che trasforma un debito in unchr("\1")asta giudiziaria, seguendo le scansioni previste dal codice di procedura civile. 1. Il titolo esecutivo e l'atto di precetto
    Tutto ha inizio da un'obbligazione non adempiuta. Per poter procedere, il creditore deve possedere un titolo esecutivo, definito dall'art. 474 c.p.c. come un documento che accerta il suo diritto in modo certo, liquido ed esigibile. Esempi di titoli esecutivi sono le sentenze di condanna, i decreti ingiuntivi esecutivi, i verbali di conciliazione, gli atti ricevuti da notaio (come i contratti di mutuo), ma anche le cambiali e gli assegni. Successivamente, il creditore notifica al debitore l'atto di precetto (art. 480 c.p.c.), un'intimazione formale a saldare il debito entro un termine non inferiore a 10 giorni, pena l'avvio dell'esecuzione forzata.2. L'atto di pignoramento immobiliare
    Se il debito non viene saldato, si procede con il pignoramento. Secondo l'art. 555 c.p.c., il pignoramento immobiliare si esegue mediante notifica al debitore di un atto che individua con precisione l'immobile e lo ingiunge di astenersi da qualunque atto volto a sottrarlo alla garanzia del credito. Questo atto viene poi trascritto nei registri immobiliari dall'ufficiale giudiziario, rendendo il vincolo opponibile a terzi. Da questo momento, l'immobile... [continua sul sito]
  • L’integrazione delle clausole ESG negli statuti societari: una scelta legittima e strategica
    Le aziende caratterizzate da una visione moderna sono sempre più chiamate a guardare oltre la massimizzazione del profitto, integrando nella propria strategia obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG). Un recente approfondimento ha messo in luce come l’inserimento di clausole di sostenibilità all’interno degli statuti societari non solo sia una pratica legittima, ma rappresenti anche una leva fondamentale per la competitività e la crescita nel lungo periodo. Le clausole di sostenibilità, o clausole ESG, sono disposizioni statutarie che affiancano allo scopo di lucro tradizionale (la massimizzazione dei profitti) ulteriori finalità di beneficio comune. Queste finalità possono includere la tutela dell’ambiente, il benessere dei dipendenti e della collettività, la salvaguardia dei diritti umani o, più in generale, il perseguimento di un impatto sociale positivo.
    La loro legittimità è fondata su un principio ormai consolidato: l’attività d’impresa non deve necessariamente limitarsi alla divisione degli utili, ma può e deve considerare anche l’impatto complessivo che genera. Questo orientamento è stato confermato anche dai comitati notarili, come quello del Triveneto, i quali hanno stabilito che è possibile inserire nello statuto societario scopi ulteriori rispetto a quello lucrativo, in linea con quanto previsto per le cosiddette “società benefit” (legge 208/2015). Di fatto, il perseguimento di finalità di beneficio comune è consentito a qualsiasi tipo di società.
    L’introduzione di clausole ESG modifica in parte la visione degli amministratori: loro compito non è più solo la ricerca del profitto immediato,... [continua sul sito]
  • I numeri chiave per guidare la PMI - Net profit margin: quanto guadagna davvero la tua azienda? L'analisi dell'ultima riga del bilancio
    Nel linguaggio comune degli affari, termini come "fatturato", "ricavi" e "vendite" sono spesso usati come sinonimi di successo. Unchr("\1")azienda che fattura milioni di euro viene immediatamente percepita come unchr("\1")impresa in salute. Tuttavia, il fatturato, per quanto importante, racconta solo una parte della storia. Esso rappresenta la linea più alta del conto economico, il cosiddetto "top line", ma non dice nulla su quanto di quel valore si trasforma in profitto reale. Per scoprire la vera efficienza e la salute finanziaria di un business, è necessario scendere fino all'ultima riga del bilancio, il "bottom line", dove si trova l'utile netto.
    Ed è proprio da qui che deriva uno degli indicatori di redditività più significativi e scrutati: il net profit margin, o margine di profitto netto.
    Il net profit margin è una percentuale che esprime la capacità di un'azienda di convertire i ricavi in profitto effettivo, dopo aver tenuto conto di tutte le spese sostenute. Mentre altri margini, come il margine lordo o il margine operativo, offrono una visione intermedia della redditività, il margine di profitto netto è l'indicatore definitivo dell'efficienza complessiva. Esso risponde a una domanda semplice ma cruciale: per ogni euro di ricavo generato, quanti centesimi rimangono all'azienda come guadagno pulito?
    La sua formula è diretta e di facile comprensione: net profit margin = (utile netto / ricavi totali) * 100.
    Per applicare questa formula, è necessario prima calcolare l'utile netto, con un processo di sottrazione progressiva dal totale dei ricavi. Si parte dai ricavi di vendita e si sottrae il costo del venduto (COGS) per... [continua sul sito]
  • Cosa sono le esecuzioni immobiliari: guida per debitori e investitori
    Il termine "esecuzione immobiliare" evoca spesso scenari complessi e situazioni di difficoltà finanziaria. Tuttavia, rappresenta un meccanismo giuridico fondamentale, disciplinato dal Libro Terzo del Codice di Procedura Civile, per il corretto funzionamento del sistema economico e creditizio. Comprendere a fondo cosa sia un'esecuzione immobiliare è il primo passo per affrontarla con consapevolezza, sia che ci si trovi nella posizione del debitore che rischia di perdere la propria casa, sia in quella dell'investitore interessato a cogliere un'opportunità di acquisto.
    Definizione e scopo della procedura
    Un'esecuzione immobiliare è una procedura giudiziaria coattiva, ovvero un'azione legale forzata attraverso la quale un creditore cerca di recuperare il proprio credito insoddisfatto aggredendo il patrimonio immobiliare del suo debitore. In parole semplici, se un individuo o un'azienda non riesce a onorare un debito, il creditore, munito di un titolo esecutivo (ad esempio, una sentenza, un decreto ingiuntivo o un contratto di mutuo), può rivolgersi al Tribunale e, con l'assistenza di un legale, avviare un processo che culmina con la vendita forzata dell'immobile, secondo le forme dell'espropriazione forzata (art. 483 c.p.c. e seguenti).
    Il processo ha inizio formalmente con la notifica dell'atto di pignoramento, un'ingiunzione che l'Ufficiale Giudiziario rivolge al debitore, intimandogli di astenersi da qualsiasi atto volto a sottrarre l'immobile alla garanzia... [continua sul sito]
  • Sanzioni sulla registrazione tardiva dei contratti di locazione: l'Agenzia delle Entrate si allinea alla Cassazione
    Lchr("\1")Agenzia delle Entrate ha recentemente adottato un nuovo orientamento riguardo il calcolo delle sanzioni per la registrazione tardiva dei contratti di locazione di immobili urbani di durata pluriennale. Con la risoluzione n. 56/2025, lchr("\1")Agenzia supera la sua precedente indicazione (contenuta nella circolare n. 26/2011) e si allinea alla giurisprudenza della Cassazione. Il nuovo criterio di calcoloIn caso di registrazione tardiva di un contratto di locazione o sublocazione di durata pluriennale, soggetto all'imposta di registro, la sanzione prevista dall'articolo 69 del D.P.R. 131/86 deve essere calcolata prendendo come riferimento l'imposta di registro dovuta sulla prima annualità del canone, a condizione che il contribuente abbia scelto il pagamento annuale dell'imposta.Questo criterio si applica quando il contribuente si è avvalso della facoltà di pagamento rateizzato dell'imposta, come previsto dall'articolo 17, comma 3, del D.P.R. 131/86.
    La sanzione in dettaglioLe sanzioni per omessa o tardiva registrazione sono disciplinate dall'articolo 69 del D.P.R. 131/86.

    omessa registrazione: la sanzione è pari al 120% dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro.
    ritardo non superiore a 30 giorni: si applica la sanzione amministrativa del 45% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 150 euro.

    Per le annualità successive alla prima, in caso di mancato versamento, si applicherà la sanzione per tardivo versamento di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 471/97. Resta sempre possibile accedere al ravvedimento... [continua sul sito]
  • I numeri chiave per guidare la PMI - Analisi del punto di pareggio (break-even point): come calcolare il fatturato minimo per sopravvivere e prosperare
    Per ogni imprenditore, che sia alla guida di una start-up innovativa o di una piccola e media impresa (PMI) consolidata, esiste una domanda fondamentale che risuona costantemente: quanto devo vendere per non essere in perdita? La risposta a questa domanda non è una semplice stima o un obiettivo vago, ma un valore preciso, calcolabile e di vitale importanza strategica. Questo valore è conosciuto come punto di pareggio, o utilizzando il suo termine inglese universalmente riconosciuto, break-even point (BEP). L'analisi del break-even point è uno degli strumenti più potenti del controllo di gestione, poiché fornisce una chiara linea di demarcazione tra la perdita e il profitto, rappresentando il livello minimo di attività al di sotto del quale l'azienda non è sostenibile.
    Il concetto alla base del break-even point è intuitivo: è il punto in cui i ricavi totali eguagliano esattamente i costi totali. In questa situazione, l'azienda pareggia. Raggiungere il BEP significa quindi aver venduto una quantità di prodotti o servizi sufficiente a coprire completamente sia i costi variabili, direttamente legati alla produzione, sia i costi fissi, ovvero l'intera struttura dei costi operativi.Ogni singola vendita effettuata oltre il punto di pareggio inizierà a generare un profitto reale per l'impresa. Al contrario, se le vendite si attestano al di sotto di questa soglia, l'azienda si troverà in una situazione di perdita.

    Rating di autovalutazione PMI
    Uno strumento semplice ed intuitivo per l’autovalutazione dei dati di bilancio... [continua sul sito]
  • Antiriciclaggio - analisi nazionale dei rischi. Da aggiornare la valutazione dei rischi entro il 27 maggio 2026
    Pubblicata dal MEF l’Analisi Nazionale dei Rischi di Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo, che fotografa lo stato del sistema italiano e le aree più esposte. Commercialisti e notai dovranno aggiornare la valutazione dei rischi entro maggio 2026. Tra le priorità: formazione, vigilanza e rafforzamento dei controlli. Premessa Il 27 maggio 2025 il MEF ha presentato l’Analisi Nazionale dei Rischi di Riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, elaborato ai sensi dell’articolo 5 comma 6 del D.lgs. 231/2007 dal Comitato di Sicurezza Finanziaria ed aggiornato al novembre 2024, di 122 pagine.  Nella stessa data è stata resa nota l’Analisi Nazionale dei rischi di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Con l’informativa 85/2025 del 30 maggio 2025 il CNDCEC informa che l’autovalutazione del rischio dovrà essere aggiornata  dagli iscitti entro il 27 maggio 2026 Le tabelle che seguono sono tratte dalla pubblicazione edita dal MEF, precisando che il presente documento non ha carattere commerciale, in quanto reso disponibile gratuitamente. 
    Settore privato e fattore di rischio Lo studio pubblica un fattore di rischio per il settore privato (indicatore n. 1) basato sui dati 2023.

    Operazioni in contanti e fattori di rischio Indicatore di rischio (numero 2) elaborato in base ai flussi di contante identificati come anomali.

    Economia non osservata o sommersa – attività illegali e fattori di rischio Nel settore dell’economia... [continua sul sito]
  • Registratori di cassa e POS: obbligo di integrazione dal 2026 - Parte 3: sanzioni, consigli e criticità
    La normativa prevede un apparato sanzionatorio severo, che include sia sanzioni pecuniarie che accessorie, come la sospensione dellchr("\1")attività. È quindi di fondamentale importanza che gli esercenti si adeguino entro la scadenza del 1° gennaio 2026 per evitare conseguenze negative. La mancata connessione tra il POS e il registratore di cassa comporterà una sanzione amministrativa che va da 1.000 a 4.000 euro.Inoltre, per l'omessa, tardiva o infedele trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici, è prevista una multa di 100 euro per ogni comunicazione, con un tetto massimo di 1.000 euro per trimestre.Non sarà quindi sufficiente avere un sistema integrato, ma sarà necessario assicurarsi che funzioni correttamente e che i dati inviati siano sempre accurati e completi.
    Oltre alle sanzioni economiche, sono previste anche sanzioni accessorie che possono avere un impatto ancora più grave sull'attività commerciale.
    In caso di violazioni ripetute, le autorità possono disporre la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo che va da tre giorni a un mese. Questo periodo può essere esteso fino a sei mesi se l'importo delle operazioni contestate supera i 50.000 euro.
    Per la specifica violazione della mancata connessione tra i dispositivi, la sospensione può variare da quindici giorni a due mesi, arrivando fino a sei mesi in caso di recidiva.
    Si consiglia dunque agli esercenti di agire con anticipo,... [continua sul sito]
  • PEC amministratori: qualche legittimo dubbio sulla privacy
    L’obbligo di comunicare la PEC personale al Registro delle Imprese solleva interrogativi sulla tutela della privacy degli amministratori, specie quando si utilizza l’indirizzo della società. Com’è noto entro il 31 dicembre 2025 (termine originario “contestato” il 30.06.2025) sussiste l’obbligo, peraltro non sanzionato, per gli amministratori di società costituite ante 1.1.2025 (incluse quelle di persone) di comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC personale, mediante una pratica Comunica, esente da bolli e diritti; per le società costituite dall’1.1.2025 l’obbligo viene assolto in sede di iscrizione della società al Registro Imprese.
    Come confermato tra l’altro dalla Camera di Commercio della Romagna “Tuttavia, non essendo attualmente previsto dalla norma un espresso divieto, l'Ufficio del registro delle imprese non disporrà il rifiuto della pratica, qualora venga indicato un indirizzo PEC di immediata disponibilità dell’interessato, compreso il domicilio digitale della società amministrata.”: ergo per l’amministratore Mario ROSSI si presenta la pratica dove viene indicato l’indirizzo ‘PEC della società, ipotesi la ALFABETA s.r.l.
    Fin qui tutto semplice e chiaro, nella visura della ALFABETA s.r.l. risulterà l’indirizzo ‘PEC  della società, alfabeta@pec.it, e nella stessa visura nei dati relativi all’amministratore... [continua sul sito]
  • Controllo di Gestione: lì dove i soldi non costano nulla e dove nessuno li chiede indietro
    Prima di spiegare il significato del titolo di questo articolo, faccio un breve ripasso sul trafiletto precedente ad esso collegato e cioè “Controllo di gestione: il professionista controller a caccia di muda (sprechi)”. Riparto dall’enigma sul quale ci siamo lasciati. Trattasi della fase iniziale del processo di smaltimento rifiuti di una discarica convenzionata con il pubblico. I rifiuti arrivano in camion, vengono depositati su di un piazzale e un operatore con una ruspa provvede a mantenere il mucchio compatto mentre un altro operatore con una gru preleva grosse quantità dal mucchio per essere depositate su di un nastro trasportatore. Il tutto è ravvisabile dalla figura seguente.

    Dal disegno si evince un grosso muda (spreco in giapponese). Molti lettori si sono cimentati nel fornire una soluzione contattandomi direttamente. I più arditi hanno ipotizzato di eliminare i due mezzi tramite un sistema che da terra in automatico potesse spostare i rifiuti direttamente sul nastro. Un’ottima soluzione seppur da valutare in maniera attenta in termini di fattibilità tecnica (collegare il tutto ad un impianto vecchio di 30 anni) nonché economica (investimento richiesto). Ci concentriamo invece su quella che potrebbe essere una soluzione da “settimana kaizen” (o in alcuni casi da blitz kaizen) cioè una miglioria “grezza”, rapida da approntare (max 3 o 4 giorni) e che possa dimostrare... [continua sul sito]
  • Report di Sostenibilità: lo stato dell’arte della normativa europea
    La rendicontazione di sostenibilità si è trasformata da iniziativa volontaria a obbligo di legge per un numero sempre maggiore di imprese europee. L’Unione Europea ha infatti costruito un solido quadro normativo per aumentare la trasparenza delle informazioni non finanziarie, con l’obiettivo di orientare i capitali verso attività più sostenibili. Tuttavia, per concedere alle imprese più tempo per adattarsi a queste complesse novità, l’UE ha recentemente approvato un’importante modifica alle scadenze. Il fulcro della normativa è la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Questa direttiva ha preso il posto della precedente Non-Financial Reporting Directive (NFRD), ampliando notevolmente sia il numero di aziende obbligate sia la quantità di informazioni richieste.
    Per rispondere alle difficoltà operative segnalate dalle imprese e ridurre gli oneri amministrativi, all’inizio del 2025 è stata approvata la cosiddetta direttiva “Stop the Clock” (parte del “Pacchetto Omnibus”).
    Questa direttiva non cancella gli obblighi, ma rinvia di due anni l’entrata in vigore della CSRD per alcune categorie di aziende e posticipa l’adozione degli standard di rendicontazione settoriali. L’obiettivo è permettere una transizione più graduale e dare più tempo per implementare correttamente i nuovi e complessi processi di raccolta dati.
    Alla luce della direttiva “Stop the Clock”, le scadenze per l’applicazione della CSRD sono state ridefinite come segue:

    Dal 1° gennaio 2024 (Report nel 2025) – NESSUNA MODIFICA:
    Grandi imprese di interesse pubblico (banche, assicurazioni, società quotate) con più di 500 dipendenti, già soggette... [continua sul sito]
  • I numeri chiave per guidare la PMI - Margine di contribuzione: lo strumento essenziale per decisioni di prezzo e analisi di break-even
    Nel complesso universo della gestione aziendale, la capacità di prendere decisioni informate è ciò che distingue unchr("\1")impresa di successo da una che fatica a sopravvivere. Gli imprenditori e i manager sono costantemente chiamati a valutare la profittabilità dei loro prodotti, a definire strategie di prezzo competitive e a comprendere quali siano le soglie minime di vendita per garantire la sostenibilità economica. In questo contesto, esiste uno strumento analitico di straordinaria potenza e versatilità: il margine di contribuzione. Spesso abbreviato come MdC, questo indicatore non è semplicemente un numero da calcolare, ma una vera e propria lente d'ingrandimento sulla struttura dei costi e sulla capacità di un prodotto o servizio di generare valore per l'azienda.
    Per comprendere appieno il suo significato, è necessario partire dalla sua definizione: il margine di contribuzione rappresenta la differenza tra i ricavi di vendita e i costi variabili totali.In altre parole, ci dice quanto "contribuisce" ogni unità venduta, o il totale delle vendite, alla copertura dei costi fissi e, una volta superata tale soglia, alla generazione di un utile.
    La sua formula di base è tanto semplice quanto illuminante: margine di contribuzione = ricavi di vendita - costi variabili.Questa semplicità, tuttavia, nasconde una profondità analitica fondamentale.
    La prima distinzione cruciale da operare è quella tra costi variabili e costi fissi. I costi variabili sono quelle spese che aumentano o diminuiscono in proporzione diretta al volume di produzione o di vendita (ad esempio, le materie... [continua sul sito]

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