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  Scadenziario Fiscale  
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  • 01 Luglio 2026: Locazioni: imposta di registro
    Versamento, per i titolari di contratti di locazione e affitto che non hanno optato per il regime della cedolare secca, dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/06/2026 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01/06/2026. Il versamento deve essere effettuato tramite modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).
  • 10 Luglio 2026: Lavoratori domestici: contributi dovuti per l'anno in corso (secondo trimestre)
    Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori domestici per il secondo trimestre dell'anno in corso. Il contributo è legato alla paga effettiva oraria. Gli elementi che compongono la paga oraria sono: - la retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti - il valore convenzionale del vitto e alloggio, ripartito in misura oraria. - la tredicesima mensilità ripartita in misura oraria.
  • 15 Luglio 2026: Comunicazione al'AE dei dati relativi al canone TV addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche
    Termine ultimo per la comunicazione da parte di Acquirente unico Spa all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche riferiti al mese precedente.
  • 15 Luglio 2026: Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime forfetario
    Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco che hanno optato per la L. 398/1991, devono procedere entro questo termine all'annotazione nel registro approvato con D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato, anche in unica registrazione, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali poste in essere nel corso del mese precedente.
  • 15 Luglio 2026: Soggetti IVA: fatturazione differita
    I soggetti IVA devono provvedere all'emissione ed alla registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.
  • 15 Luglio 2026: Soggetti IVA esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione: registrazione delle operazioni del mese precedente
    I soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi, che rilasciano scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, possono registrare i corrispettivi del mese precedente, anche in via cumulativa. La stessa facoltà è estesa ai soggetti che emettono ricevuta fiscale.
  • 16 Luglio 2026: Soggetti che corrispondono pensioni non superiori a euro 18.000 annui: versamenti
    I soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a euro 18.000 euro annui devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi superiori a 100 euro. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24EP con modalità telematiche.
  • 16 Luglio 2026: Enti ed organismi pubblici, amministrazioni centrali dello Stato che corrispondono pensioni non superiori a euro 18.000 annui: versamenti
    Gli Enti ed organismi pubblici, amministrazioni centrali dello Stato che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a euro 18.000 euro annui devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi superiori a 100 euro. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24EP con modalità telematiche.
  • 16 Luglio 2026: Imprese di assicurazione: versamento ritenute su redditi di capitale corrisposti nel mese precedente
    Le imprese di assicurazione sono tenute, entro questa data, ad effettuare il versamento delle ritenute operate su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita, stipulate entro il 31 dicembre 2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente.
  • 16 Luglio 2026: Soggetti che facilitano le vendite a distanza con uso di interfacce elettroniche: liquidazione e versamento Iva mese precedente
    Entro questo termine i soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono effettuare la liquidazione ed il versamento dell'Iva relativa al mese precedente.
  • 16 Luglio 2026: Contribuenti iva mensili: liquidazione e versamento Iva mese precedente
    I contribuenti Iva mensili sono tenuti alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente tramite il modello F24 con modalità telematiche.
  • 16 Luglio 2026: Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità: liquidazione e versamento Iva relativa al secondo mese precedente
    Scade il termine per i contribuenti iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità, optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998, per effettuare il versamento relativo alla liquidazione IVA dovuta per il secondo mese precedente tramite F24 telematico.
  • 16 Luglio 2026: Soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli O.I.C.R.
    Versamento, da parte dei soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, delle ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente. I versamenti delle ritenute devono essere effettuati esclusivamente tramite Modello F24 con modalità telematiche.
  • 16 Luglio 2026: Banche e Poste: versamento delle ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente
    Le banche o le Poste italiane, nel momento dell'accreditamento dei pagamenti, devono effettuare il versamento delle ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, indicando il codice tributo "1039".
  • 16 Luglio 2026: Versamento imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax)
    Termine ultimo per effettuare (con modello F24 telematico) il versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie effettuate nel mese precedente per Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 58 del 1998, e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni. N.B. I contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai devono provvedere, entro questa data, ai versamenti derivanti dalla "Tobin Tax" utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
  • 16 Luglio 2026: Sostituti d'imposta: conguaglio assistenza fiscale
    Termine ultimo, per i sostituti d'imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale, per effettuare il versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese di precedente. Il versamento deve essere fatto telematicamente con il modello F24.
  • 16 Luglio 2026: Sostituti d'imposta: versamento imposta sostitutiva Irpef e addizionali regionali e comunali (produttività)
    Entro questa data i sostituti d'imposta devono versare (con modello F24 con modalità telematiche) l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese precedente, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.
  • 16 Luglio 2026: Sostituti d'imposta: versamento dell'addizionale comunale dell'Irpef
    Pagamento, da parte dei sostituti d'imposta: - in unica soluzione, a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva.
  • 16 Luglio 2026: Sostituti d'imposta: versamento ritenute mese precedente
    I sostituti d'imposta, devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese precedente esclusivamente mediante modalità telematiche (modello F24 telematico). I soggetti non titolari di partita Iva possono anche presentare l'F24 cartaceo presso banche, agenzie postali e agenti della riscossione.
  • 16 Luglio 2026: Sostituti d'imposta: versamento dell'addizionale regionale dell'Irpef
    I sostituti d'imposta devono procedere al pagamento: - in unica soluzione dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva.
  • 16 Luglio 2026: Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente
    Entro questa data le società di capitali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, devono provvedere al versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.
  • 16 Luglio 2026: Enti ed organismi pubblici e Amministrazioni centrali dello Stato: versamenti
    Termine ultimo, per gli Enti ed organismi pubblici e per le Amministrazioni centrali dello Stato, per effettuare: - le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui redditi di lavoro autonomo, nonché sui pignoramenti presso terzi, l'acconto mensile Irap corrisposti nel mese precedente - le addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti e pensionati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro - le ritenute sul conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo - l'Iva mensile I versamenti devono essere effettuati tramite modello F24 EP con modalità telematiche.
  • 16 Luglio 2026: Soggetti che svolgono attività d'intrattenimento
    Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte a carattere continuativo nel mese precedente. Il versamento deve essere effettuato con modalità telematiche (Modello F24) oppure tramite intermediario abilitato.
  • 16 Luglio 2026: Contratti di locazione breve: versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente
    Termine ultimo per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, per il versamento con modalità telematiche (f24) delle ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente.
  • 16 Luglio 2026: Split payment: versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni
    Termine ultimo, per gli Enti ed organismi pubblici, Amministrazioni centrali dello Stato tenute al versamento unitario di imposte e contributi, e le Pubbliche amministrazioni autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, per il versamento dell'Iva dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti (tramite Modello F24 EP con modalità telematiche per i primi e Modello F24 con modalità telematiche per le seconde).
  • 20 Luglio 2026: Imprese elettriche: comunicazioni all'Agenzia delle Entrate
    Entro questa data le imprese elettriche devono provvedere ad effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente. Le comunicazione deve avvenire esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline.
  • 20 Luglio 2026: Dichiarazioni soggetti Isa: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
    Entro questo termine:- i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze- i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111- i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto DPR n. 917 del 1986  tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2026 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedere entro il 21 luglio 2026 al versamento in unica soluzione o come prima rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo 2025 o di primo acconto per l'anno 2026 senza alcuna maggiorazione. Gli stessi contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (ossia entro il 20 agosto 2026) ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del Dpr n. 435 del 2001 devono provvedere al versamento in unica soluzione o come prima rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo 2025 o di primo acconto per l'anno 2026 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
  • 23 Luglio 2026: CAF e professionisti abilitati che hanno ricevuto, tra il 21 giugno e il 15 luglio, i modelli 730/2026 dai contribuenti: trasmissione dichiarazioni redditi e consegna modello al contribuente
    Entro questa data i CAF e i professionisti abilitati devono trasmettere, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi (modello 730/2026) presentate dai contribuenti dal 21 giugno al 15 luglio 2026, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate: - le dichiarazioni elaborate (modelli 730/2026) - i relativi prospetti di liquidazione (mod. 730-3) - il risultato contabile delle dichiarazioni (mod. 730-4) - le buste contenenti le schede relative alla destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef (le buste chiuse contenenti il mod. 730-1). Entro la stessa data CAF e i professionisti abilitati devono inoltre rilasciare al contribuente la copia della dichiarazione dei redditi elaborata (Mod. 730/2025) e del relativo prospetto di liquidazione mod. 730-3.
  • 27 Luglio 2026: Presentazione telematica degli elenchi riepilogativi mensili relativi alle operazioni intracomunitarie del mese precedente (elenchi Intrastat)
    Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono provvedere alla presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni nonché delle prestazioni di servizio in ambito comunitario, effettuati nel mese precedente. La presentazione deve avvenire per via telematica, all'Agenzia delle Dogane tramite il sistema E.D.I. o all'Agenzia delle Entrate, sempre con invio telematico.
  • 27 Luglio 2026: Presentazione telematica degli elenchi riepilogativi trimestrali relativi alle operazioni intracomunitarie del trimestre precedente (elenchi Intrastat)
    Gli operatori intracomunitari con obbligo trimestrale devono presentare gli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni nonché delle prestazioni di servizio in ambito comunitario, effettuati nel trimestre precedente.
  • 30 Luglio 2026: Dichiarazioni: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
    Entro questo termine i contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2026, Redditi Persone Fisiche 2026 e Redditi SP-Società di persone ed equiparate 2026 e dichiarazione Irap 2026, Redditi Sc- Società di capitali e dichiarazione Irap 2026), devono provvedere al versamento in unica soluzione o come prima rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo 2025 o di primo acconto per l'anno 2026 senza alcuna maggiorazione.
  • 31 Luglio 2026: Esterometro: invio comunicazioni mese precedente
    Entro questo termine i soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), che facilitano tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet Pc e laptop, residenti o stabiliti in Italia devono effettuare la comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate nel mese precedente. N.B.: La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018.
  • 31 Luglio 2026: Locazioni: imposta di registro
    Versamento, per i titolari di contratti di locazione e affitto che non hanno optato per il regime della cedolare secca, dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/07/2026 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01/07/2026. Il versamento deve essere effettuato tramite modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).
  • 31 Luglio 2026: Vendita a distanza beni importati: comunicazione trimestrale dati fornitori
    Entro questo termine i soggetti passivi, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'UE tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma digitale, un portale o mezzi analoghi, devono effettuare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la comunicazione trimestrale (secondo trimestre dell'anno) dei dati relativi a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita a distanza (vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi).
  • 31 Luglio 2026: Enti non commerciali: acquisti intracomunitari - Modello INTRA-12
    Enti non commerciali e agricoltori esonerati: dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12) esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello INTRA 12 disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
  • 31 Luglio 2026: Operatori finanziari: comunicazioni
    Gli operatori finanziari devono procedere ad eseguire la comunicazione all'Anagrafe tributaria, esclusivamente in via telematica, dei dati inerenti ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria nel mese precedente.
  • 31 Luglio 2026: Enti non commerciali e agricoltori esonerati: liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari
    Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono procedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente con Modello F24.
  • 31 Luglio 2026: Versamento mensile dell'imposta sulle assicurazioni
    Termine ultimo, per le imprese di assicurazione, per il versamento dell'imposta su premi e accessori incassati nel mese precedente, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese ancora precedente. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 Accise con modalità telematiche.
  • 31 Luglio 2026: Contribuenti Iva: richiesta rimborsi/compensazione trimestrale
    Termine ultimo, per i contribuenti iva ammessi ai rimborsi infrannuali, per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale. La richiesta deve essere effettuata tramite invio telematico del Modello IVA TR presente sul sito dell'AE, direttamente o tramite intermediari abilitati.
  • 31 Luglio 2026: Esonero pagamento canone Rai contribuenti con 75 anni di età
    I contribuenti con età pari o superiore a 75 anni e che posseggano i requisiti per l'esonero del pagamento del canone Rai devono presentare, entro questa data, una dichiarazione sostitutiva ai fini dell'esenzione del pagamento del canone RAI, alla quale deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento d'identità. La consegna della dichiarazione va effettuata direttamente ad un ufficio territoriale dell'Agenzia Entrate o, in alternativa, in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate - Ufficio Torino 1 S.A.T. - Sportello Abbonamenti TV - 10121.
  • 31 Luglio 2026: Canone di abbonamento alla TV: versamento rata trimestrale
    I contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, che si sono avvalsi della possibilità di pagare il canone in 4 rate trimestrali, devono effettuare entro questa data il versamento della rata trimestrale del Canone TV, da effettuarsi tramite modello F24 con modalità telematiche.
  • 31 Luglio 2026: Dichiarazione trimestrale imposta bollo assegni circolari
    Termine ultimo per la presentazione, da parte di banche e gli istituti di credito autorizzati a emettere assegni circolari, della dichiarazione relativa all'ammontare complessivo degli assegni in circolazione alla fine del trimestre solare precedente, per la liquidazione dell'imposta di bollo sugli assegni circolari.
  • 31 Luglio 2026: Collegamento POS-RT
    Entro questo termine i soggetti che utilizzano gli strumenti di certificazione dei corrispettivi per adempiere all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri devono provvedere al collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (RT). Per le nuove attivazioni, o in caso di variazione dei dati registrati, il collegamento deve essere effettuato tra il 6° e l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'attivazione del POS. Il collegamento può essere effettuato accedendo alle funzionalità disponibili nell'area del portale web "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle entrate, oppure tramite la procedura web "Documento Commerciale on line" nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non siano effettuate tramite un registratore telematico.





  • Circolare n. 4/E/2026 dell'Agenzia Entrate: le novità sugli ISA e i riflessi sul rinnovo del CPB
    L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 4/E del 6 luglio 2026 avente ad oggetto le istruzioni operative riguardanti gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili per il periodo d’imposta 2025. Questo documento di prassi si inserisce nell'attività annuale di aggiornamento dei modelli, finalizzata ad adeguare lo strumento fiscale all'evoluzione dei diversi comparti economici e a recepire gli effetti derivanti dalle tensioni geopolitiche ed economiche globali. Per il periodo d'imposta 2025, l'evoluzione dello strumento ha comportato la revisione completa di 85 indici e l'aggiornamento di tutti i 173 ISA attualmente in vigore. 
    Struttura della modulistica e continuità degli adempimenti
    Sotto il profilo operativo, l’applicazione degli ISA per l'annualità d'imposta 2025 si sviluppa nel segno della continuità. Non sono state introdotte variazioni sostanziali alle modalità di effettuazione degli adempimenti, che rimangono un patrimonio consolidato per l'utenza e per i professionisti del settore. 
    Viene confermata l’architettura standard della modulistica per i modelli ISA 2026: 

    le istruzioni parte generale;
    le istruzioni comuni destinate alla corretta compilazione dei quadri contabili e del personale, nello specifico il Quadro A (Personale), il Quadro F (Dati contabili impresa) e il Quadro H (Dati contabili lavoro autonomo). [continua sul sito]
  • Concordato Preventivo Biennale 2026-2027: le regole, la flat tax e il 'rischio' di una sottovalutazione del CPB
    Il panorama della pianificazione fiscale per le imprese e i lavoratori autonomi in Italia è stato ridefinito in modo strutturale dalle dinamiche del Concordato Preventivo Biennale. Regolato originariamente dal D.Lgs. n. 13/2024 e rimodulato nei suoi assetti operativi dagli interventi correttivi del D.Lgs. n. 81/2025 e del D.L. n. 38/2026, lo strumento si presenta per il biennio 2026-2027 come un passaggio cruciale per la gestione del rischio fiscale. 
    L'istituto del CPB non si configura come un mero adempimento, bensì come un accordo bilaterale con il Fisco che mira a stabilizzare l'imposizione sul reddito d'impresa e di lavoro autonomo, offrendo in contropartita un pacchetto di tutele legali e amministrative di rilevante valore.
    Quadro normativo e calendario delle scadenze 2026
    Per il biennio 2026-2027, le finestre temporali per la valutazione e la formalizzazione dell'accordo hanno subito variazioni rispetto alla disciplina originaria. Il Decreto Legge n. 38/2026 ha infatti differito il termine perentorio per l'accettazione della proposta formulata dall'Amministrazione Finanziaria al 31 ottobre 2026 (ovvero l'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare).L'elaborazione dei dati poggia sull'infrastruttura tecnologica fornita dal software ufficiale... [continua sul sito]
  • I numeri chiave per guidare la PMI – Investire nel domani: misurare l'innovazione per non restare indietro
    Nellchr("\1")attuale mercato globale, una PMI che non innova è unchr("\1")azienda che ha già iniziato il suo declino. Tuttavia, lchr("\1")innovazione non può essere solo unchr("\1")idea astratta; deve essere misurata e gestita come ogni altro processo aziendale. I KPI di innovazione, come il tasso di successo dei nuovi prodotti e l'incidenza della spesa in Ricerca e Sviluppo (R&D), servono a quantificare lo sforzo creativo dell'impresa e la sua capacità di tradurlo in fatturato reale. 
    Per un imprenditore italiano, questi indicatori sono la garanzia che i capitali investiti nel "nuovo" non siano sprechi, ma sementi per il futuro posizionamento competitivo dell'azienda.
    Cos'è e come si calcola
    Esistono due KPI principali da monitorare. Il primo è il "R&D spending ratio", calcolato come: (costi ricerca e sviluppo / ricavi totali) x 100. I costi di ricerca si trovano nel conto economico (voce B7 per servizi o B9 per personale dedicato) o possono essere capitalizzati nello stato patrimoniale (voce B.I.2 delle immobilizzazioni immateriali). 
    Il secondo è il "tasso di successo dei nuovi prodotti", calcolato come: (ricavi da prodotti lanciati negli ultimi 24-36 mesi / ricavi totali) x 100. Quest'ultimo dato richiede una contabilità analitica che permetta di segmentare le vendite per tipologia di prodotto e data di lancio.
    L'interpretazione del risultato
    Un R&D spending ratio del 3-5% è tipico di una PMI... [continua sul sito]
  • Il protocollo di conduzione della composizione negoziata: regole d'ingaggio, gestione delle trattative e doveri dei protagonisti
    La sezione III del decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 aggiorna e sostituisce le precedenti linee-guida del 2021 e del 2023, introducendo una disciplina minuziosa che traduce in buone prassi operative le importanti novità legislative introdotte dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (il cosiddetto "correttivo"). Il protocollo di conduzione della composizione negoziata cessa di essere un mero elenco di raccomandazioni isolate e si trasforma in un dispositivo organico di regolazione dei comportamenti dei soggetti coinvolti. 
     
    Accettazione dell'incarico, indipendenza e requisiti dell'esperto
    La sezione III dell'aggiornamento introdotto dal decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 delinea la declinazione operativa delle prescrizioni normative relative alla composizione negoziata, codificando le migliori pratiche per la soluzione concordata della crisi sotto forma di raccomandazioni e buone prassi orientative. 
    All'interno di questa architettura procedimentale, la tempestività assume un ruolo vitale: l'esperto designato è tenuto ad accettare l'incarico entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina. 
    In questo ristretto arco temporale, il professionista deve esaminare la documentazione presente sulla piattaforma telematica. 
    In sede di accettazione, oltre a verificare il possesso delle specifiche competenze in relazione alla complessità dell'impresa, il professionista deve accertare la propria indipendenza e verificare il rispetto di un preciso... [continua sul sito]
  • Il collegio sindacale nelle cooperative
    Le peculiarità dell’organo di controllo nelle società cooperative tra vigilanza sulla gestione mutualistica, requisiti normativi e obblighi connessi al Codice della Crisi d’impresa. Il Sistema di Controllo nelle società Cooperative
    Nelle società cooperative, l’organo di controllo assume una veste peculiare che ne amplia le funzioni rispetto alle ordinarie società di capitali. Accanto alla tradizionale vigilanza sulla legittimità formale e sulla correttezza amministrativa, l'azione del collegio sindacale deve necessariamente estendersi alla verifica del perseguimento dello scopo mutualistico e al rispetto del principio di parità di trattamento tra i soci.
    La disciplina legale è delineata dall’articolo 2543 del Codice Civile, integrata dalle disposizioni sulle S.p.A. o sulle S.r.l. in virtù del rinvio operato dall’articolo 2519 c.c., e condizionata dal modello societario adottato nello statuto.
    Quando scatta l'obbligo di nomina: i criteri normativi
    Nelle società cooperative la nomina del collegio sindacale (o del sindaco unico) è obbligatoria al verificarsi di precise condizioni individuate dal legislatore.
    In base all'art. 2543 c.c., l'istituzione dell'organo di controllo è tassativa quando la cooperativa:

    emette strumenti finanziari non partecipativi;
    supera per due esercizi consecutivi almeno uno... [continua sul sito]
  • I numeri chiave per guidare la PMI – L'arte di creare ricchezza: il valore aggiunto come motore della PMI
    Troppo spesso lchr("\1")imprenditore italiano si focalizza sul fatturato, dimenticando che vendere molto non significa necessariamente produrre ricchezza. Il valore aggiunto è il KPI che misura quanto lchr("\1")azienda "aggiunge" alle materie prime e ai servizi acquistati allchr("\1")esterno grazie al proprio processo produttivo, alla tecnologia e alle competenze delle persone. Per una PMI, questo indicatore è il vero cuore della redditività: rappresenta la capacità di trasformare input anonimi in output distintivi apprezzati dal mercato. Monitorarlo significa capire se l'azienda sta creando valore reale o se è un semplice passamano di costi tra fornitori e clienti.
    Cos'è e come si calcola
    Il valore aggiunto si ottiene sottraendo al valore della produzione i costi per materie prime, servizi e godimento beni di terzi. La formula semplificata è:
    valore aggiunto = (voce A del conto economico) - (voci B6, B7, B8 del conto economico)
    In pratica, si prendono i ricavi totali e si tolgono i costi esterni (acquisto merci, bollette, consulenze, affitti). I dati si trovano integralmente nel conto economico civilistico. Ciò che resta è la ricchezza che l'azienda ha generato internamente e che servirà per pagare il personale (voce B9), le tasse, gli oneri finanziari e, infine, generare l'utile per i soci. È un indicatore di quanto l'impresa sia "verticalizzata" e capace di nobilitare i fattori produttivi.
    L'interpretazione del risultato
    Un valore aggiunto elevato rispetto al fatturato (generalmente sopra il 30-40% nelle aziende... [continua sul sito]
  • Autotrasportatori: riduzione accise II trimestre 2026
    Con nota a registro ufficiale 00353642 del 24.06.2026 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rende note le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del II trimestre 2026. L’articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché l’istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° al 31 luglio  2026.  La Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spettasse per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, successivamente la Legge 160/2019 comma 630 disponeva che a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spettasse per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore; infine a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) – vedi anche il paragrafo IV della Nota. Per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro. In seguito a tale introduzione nella dichiarazione trimestrale di rimborso è stata inserita la dicitura “dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 4 o inferiore”. 

    Si rammenta inoltre che... [continua sul sito]
  • La convergenza simmetrica tra EBITDA e PFN: il rischio di Double Counting e la governance dei contratti di M&A
    Dalla corretta simmetria tra EBITDA e PFN ai rischi di doppio conteggio nelle operazioni di M&A: le indicazioni del CNDCEC e i riflessi sulla strutturazione contrattuale e sulle clausole di prezzo. Introduzione: il principio di coerenza e simmetria finanziaria nei multipli di valutazione
    Nelle valutazioni d'azienda e nella redazione dei contratti di acquisizione societaria, l'EBITDA e la Posizione Finanziaria Netta (PFN) non possono essere considerati come compartimenti stagni. Essi costituiscono le due facce della medesima medaglia finanziaria. Il principio cardine ribadito con forza dal CNDCEC nel documento di ricerca del 2024 è quello della "simmetria strutturale e coerenza logica". Quando si utilizza il metodo dei multipli, la scelta di includere o escludere una determinata voce contabile dal computo dell'EBITDA impone, in modo speculare e vincolante, una decisione coerente sul trattamento della medesima voce (o dello stock patrimoniale correlato) all'interno della PFN. 
    La violazione di questo principio di simmetria genera uno degli errori più gravi e frequenti nella prassi professionale: il fenomeno del "double counting" (doppio conteggio), che può portare a una macroscopica distorsione del prezzo finale delle azioni, danneggiando ingiustamente una delle due parti contrattuali. L'obiettivo di questo terzo articolo è analizzare le fattispecie concrete di... [continua sul sito]
  • La declinazione del piano di risanamento nel CCII: la check-list particolareggiata e le regole della nuova sezione II-bis
    Il Decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, pubblicato nel bollettino ufficiale del ministero della giustizia il 31 maggio 2026 (n. 10) con l’obiettivo di fornire agli imprenditori pratici strumenti per la verifica e l’emersione anticipata della crisi è intervenuto anche sulla check list particolareggiata, introducendo modifiche radicali e dirompenti rispetto al passato. Sia il test pratico, sia la check-list particolareggiata erano già presenti nei precedenti decreti dirigenziali. La loro prima introduzione risale infatti al decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 (emanato all'indomani dell'istituzione della composizione negoziata con il d.l. 118/2021), successivamente aggiornato con il decreto dirigenziale del 21 marzo 2023 per adeguarlo all'entrata in vigore del codice della crisi (CCII).
    Le novità introdotte dal decreto del 23 aprile 2026 possono essere così riassunte:

    l'estensione dell'ambito applicativo (la sezione II-bis): nei decreti del 2021 e del 2023, la check-list era uno strumento concepito in via esclusiva per la composizione negoziata. La vera svolta del 2026 (figlia del d.lgs. 136/2024, il cosiddetto "correttivo") è l'introduzione della sezione II-bis, che eleva la lista di controllo a "lessico tecnico comune" obbligatorio per la redazione di tutti i piani di risanamento previsti dal codice, come il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione;
    l'irrigidimento del test pratico (l'approccio bifasico): nelle versioni precedenti, il test rischiava talvolta di risentire di una sovrapposizione con... [continua sul sito]
  • AI Act e Responsabilità 231: come cambia la gestione dell'intelligenza artificiale per commercialisti e imprese
    Nuovi obblighi di mappatura dei sistemi di intelligenza artificiale e aggiornamento dei modelli organizzativi per la gestione del rischio tecnologico. AI Act e D.Lgs. 231/2001: il nuovo scenario normativo
    L'entrata in vigore e la progressiva piena applicazione del Regolamento Europeo sull'Intelligenza Artificiale (AI Act) hanno ridisegnato i confini della compliance aziendale in Italia. Nel contesto economico attuale, l'integrazione dei sistemi di intelligenza artificiale nei processi interni non è più solo una mera scelta tecnologica, ma anche una variabile giuridica che impatta direttamente sulla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. L'AI Act adotta un approccio basato sul rischio, classificando i sistemi di intelligenza artificiale in quattro categorie: rischio inaccettabile (vietati), rischio alto, rischio specifico di trasparenza e rischio minimo. Per i professionisti del settore economico-giuridico, la vera sfida risiede nell'intersecare queste categorie con i reati-presupposto previsti dal Decreto 231, al fine di prevenire sanzioni pecuniarie e interdittive che potrebbero compromettere la continuità aziendale.
    I rischi da reato e l'aggiornamento dei Modelli Organizzativi (MOG)
    L'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale all'interno delle organizzazioni introduce... [continua sul sito]
  • ESG e Collegio sindacale: SCIGR, assetto organizzativo, flussi informativi e rapporti con il revisore della sostenibilità
    Proseguendo nellchr("\1")analisi del documento del CNDCEC, emerge con chiarezza come il ruolo del collegio sindacale richieda unchr("\1")immersione profonda nelle dinamiche operative della società, a partire dalla valutazione dellchr("\1")adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi (SCIGR). In un panorama in cui il World Economic Forum del 2025 ha classificato ben sette rischi ambientali o sociali tra i primi dieci "top risk" a livello globale, la vigilanza su tali aspetti diventa un baluardo vitale per la continuità aziendale.
    Integrazione dei rischi ESG nello SCIGR
    Il collegio sindacale, pur nel rispetto delle prerogative gestorie degli amministratori, ha il preciso dovere di accertare che lo SCIGR sia strutturato in modo da identificare, valutare, gestire e monitorare costantemente i principali rischi ESG. Tali rischi, che includono le sfide climatiche fisiche e di transizione, le problematiche legate alla sicurezza sul lavoro e alla gestione delle risorse naturali, devono essere integrati nei processi decisionali. Il commercialista-sindaco deve verificare se la società disponga di:

    una mappatura aggiornata dei rischi ESG;
    una modellizzazione del rischio quantitativa o qualitativa;
    procedure per il monitoraggio e la reportistica periodica.

    Non basta la mera identificazione: occorre valutare la probabilità di accadimento e l'impatto potenziale, accertandosi che le misure di mitigazione dichiarate (es. politiche di... [continua sul sito]
  • Riforma RUNTS 2026: le novità del DM 2/2026 per gli Enti del terzo settore
    Nuove regole per il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il DM 2/2026 interviene sulla disciplina del RUNTS con misure di semplificazione e digitalizzazione che puntano a rendere più snelle le procedure e ad aumentare trasparenza ed efficienza nella gestione degli enti. Il quadro normativo del 2026: cosa cambia per il RUNTS
    La recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale 2/2026 ha introdotto correzioni e integrazioni strutturali alla disciplina del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Questo intervento si è reso necessario per snellire le procedure burocratiche e risolvere alcune criticità applicative emerse nei primi anni di piena operatività del registro, delineando un assetto gestionale più fluido per tutti gli Enti del terzo settore.
    L'obiettivo del legislatore è duplice: 

    accelerare i tempi di interlocuzione tra la pubblica amministrazione e le organizzazioni; 
    e potenziare gli strumenti digitali per garantire una trasparenza sempre maggiore senza gravare eccessivamente sulle strutture amministrative degli enti.

    Le principali novità introdotte dal DM 2/2026
    Le modifiche apportate dal nuovo decreto ministeriale toccano diversi aspetti chiave della gestione quotidiana e straordinaria delle organizzazioni. 
    Di seguito vengono sinttizzati i punti di maggiore impatto.
    Semplificazione delle procedure di iscrizione e variazione
    Una delle... [continua sul sito]
  • Assetti organizzativi e strumenti di prevenzione: il test pratico come dispositivo di autodiagnosi e il regime semplificato
    Il test pratico previsto dal Codice della crisi si conferma uno strumento centrale di autovalutazione degli assetti organizzativi. Tra funzione preventiva e regime semplificato per le imprese minori, il modello rafforza il controllo interno e la verifica della sostenibilità finanziaria. Il ruolo del test negli assetti organizzativi adeguati
    La disciplina della gestione della crisi d'impresa ha vissuto una profonda evoluzione sistemica verso la cultura della prevenzione e dell'emersione anticipata delle anomalie gestionali. In questo contesto, il test pratico per la verifica della perseguibilità del risanamento si inserisce come uno strumento operativo direttamente connesso agli obblighi di matrice societaria e codicistica. 
    Il richiamo al test contenuto nell'articolo 3, comma 3, lett. c) del CCII conferma la sua natura di strumento di ausilio strettamente integrato con i doveri organizzativi dell'imprenditore. 
    La norma stabilisce chiaramente che l'impresa dotata di misure idonee, se di minori dimensioni, o di assetti organizzativi adeguati deve disporre nativamente degli elementi informativi necessari non solo per la compilazione della lista di controllo particolareggiata, ma anche per l'effettuazione stessa del test. 
    La complessità e la strutturazione di tali assetti organizzativi sono valutate dal legislatore secondo un principio di stretta proporzionalità, tenendo conto delle dimensioni dell'impresa e della minore complessità delle... [continua sul sito]
  • Linee Guida CNDCEC-SIDREA: il Commercialista al centro della sostenibilità e del successo delle Startup
    Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e la Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA) hanno unito le forze per pubblicare il documento “Linee guida per la sostenibilità delle startup”. Il volume, edito da Giappichelli, è scaricabile gratuitamente dai siti istituzionali di CNDCEC e SIDREA.
    Non è una semplice rassegna teorica, ma un vero e proprio manuale d'azione per guidare le imprese giovani oltre la delicata fase di avvio, riducendone la fragilità strutturale grazie agli strumenti dell'economia aziendale.
     
    Il tasso di mortalità delle startup nei primi anni di vita resta drammaticamente elevato, spesso a causa di errori di valutazione ampiamente prevenibili in fase di "seed" e "early stage". La diffusione di queste linee guida nella prassi professionale punta non solo a evitare un enorme spreco di risorse economiche, ma a favorire la nascita di realtà sane, capaci di generare ricchezza stabile e valore per l'intera comunità.
    Il focus dei regolatori e degli investitori è rivolto soprattutto alle cosiddette “gazzelle”, ovvero le startup ad alta crescita. Secondo i criteri Eurostat-OECD, si tratta di imprese con:


    massimo 5 anni di vita;
    almeno 10 dipendenti all'inizio del percorso di crescita;
    un tasso di crescita del fatturato o dell'occupazione non inferiore al 20% annualizzato per tre anni consecutivi... [continua sul sito]
  • I numeri chiave per guidare la PMI – Oltre la superficie: come il CAGR rivela la vera crescita della tua PMI
    Per un imprenditore alla guida di una PMI italiana, guardare solo la crescita del fatturato da un anno allchr("\1")altro può essere ingannevole. Le fluttuazioni del mercato, lchr("\1")inflazione o un singolo ordine straordinario possono distorcere la percezione della salute aziendale. Il tasso di crescita annuo composto, noto come CAGR (Compound Annual Growth Rate), è lo strumento che permette di "ripulire" i dati dalla volatilità, offrendo una visione della crescita media costante su un arco temporale pluriennale. 
    È fondamentale perché trasforma una serie di dati frammentati in una traiettoria lineare, permettendo di capire se il business sta realmente scalando o se sta semplicemente galleggiando sulle onde della congiuntura economica.
    Cos'è e come si calcola
    Il CAGR rappresenta il tasso di crescita annuo costante che porterebbe un valore aziendale dal suo livello iniziale a quello finale, ipotizzando che i profitti siano reinvestiti ogni anno. La formula matematica è:

    dove n rappresenta il numero di anni considerati. Per il calcolo, l'imprenditore deve attingere al conto economico, specificamente alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), confrontando il dato dell'anno più recente con quello di 3 o 5 anni prima. È possibile calcolarlo anche sull'EBITDA o sull'utile netto. I dati sono facilmente reperibili negli archivi storici dei bilanci depositati presso la Camera di Commercio.
    L'interpretazione del... [continua sul sito]
  • La Posizione Finanziaria Netta (PFN) nell'architettura negoziale: oltre la metrica ESMA verso la determinazione dell'Equity Value
    La Posizione Finanziaria Netta non è soltanto un indicatore finanziario, ma una delle principali leve nella determinazione del prezzo nelle operazioni straordinarie. Il documento del CNDCEC approfondisce i criteri per costruire una PFN negoziale capace di riflettere la reale esposizione finanziaria dell’impresa. Introduzione: la PFN e l'equazione fondamentale del valore
    Nelle operazioni di finanza straordinaria e M&A, la determinazione del valore di un'azienda segue un percorso in due fasi. La prima fase consiste nel calcolo dell'Enterprise Value (EV), ovvero il valore complessivo dell'attività operativa (l'asset side del bilancio), solitamente stimato tramite l'applicazione di multipli all'EBITDA o tramite l'attualizzazione dei flussi di cassa operativi (metodo DCF). La seconda fase consiste nel trasferire questo valore agli azionisti, calcolando l'Equity Value (EqV), ossia il prezzo effettivo che l'acquirente pagherà per le azioni o le quote societarie. Il ponte che unisce queste due grandezze è la Posizione Finanziaria Netta (PFN): 
    EquityValue = EnterpriseValue - PFN
    L'equazione mostra chiaramente come ogni euro di variazione della PFN si rifletta, con un rapporto uno a uno, sul prezzo finale delle azioni. Se la PFN esprime un indebitamento netto (valore positivo), essa riduce l'Equity Value; se esprime una cassa netta (valore negativo), essa incrementa il prezzo dovuto al venditore. Data l'enorme rilevanza finanziaria di questo parametro, il documento di ricerca... [continua sul sito]
  • I 10 KPI da monitorare per guidare lo Studio professionale: Rapporto di leva (Leverage)
    La leva misura come è strutturata la "piramide" dello Studio. Indica quanti operativi ci sono per ogni partner. Cos’è e come si calcola
    Numero di Collaboratori (Junior/Senior) / Numero di Partner
    L’interpretazione del risultato
    Una leva alta (es. 5:1) significa che il partner delega molto. Una leva bassa (1:1) significa che i partner fanno ancora molto lavoro "sporco".
    Salvo situazioni patologiche, normalmente più la leva è alta e più lo studio guadagna sulla marginalità del lavoro altrui.
    Perché è strategico per il tuo Studio
    È la chiave per la scalabilità. 
    Se vuoi aumentare i profitti dei partner senza che questi lavorino 20 ore al giorno, devi aumentare la leva e la capacità di delega.
    Un esempio pratico
    In uno studio con 3 partner e 9 collaboratori, la leva è 3. Se i partner sono sovraccarichi, forse la leva è corretta ma i processi di delega sono inefficienti.
    Conclusione e azioni chiave
    Definisci percorsi di crescita chiari. 
    Lo studio cresce se i collaboratori diventano autonomi, permettendo ai partner di fare i partner (strategia e vendita).
  • Il nuovo paradigma della sostenibilità e l'evoluzione del quadro normativo per il collegio sindacale
    Lchr("\1")integrazione delle tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG) allchr("\1")interno dei modelli di business aziendali rappresenta oggi una delle sfide più complesse e affascinanti per i professionisti economico-giuridici. Il documento pubblicato il 16 ottobre 2025 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, intitolato "Vigilanza del collegio sindacale e tematiche di sostenibilita", si pone come una bussola imprescindibile per i commercialisti chiamati a ricoprire incarichi di controllo. Questo articolo si propone di analizzare e sintetizzare i contenuti del documento, offrendo una disamina approfondita destinata ai professionisti che quotidianamente supportano e vigilano sulle realtà societarie, con particolare attenzione alle società quotate, ma con principi applicabili trasversalmente.
    Il passaggio dalla NFRD alla CSRD e il d.lgs. 125/2024
    Il punto di partenza ineludibile per comprendere la portata della rivoluzione in atto è l'evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale. Il passaggio storico fondamentale si concretizza nel superamento della Direttiva 2014/95/UE (la cosiddetta NFRD, recepita in Italia con il d.lgs. 254/2016), che aveva introdotto la "dichiarazione non finanziaria", a favore della più stringente e pervasiva "Direttiva 2022/2464/UE (CSRD)", recepita nel... [continua sul sito]
  • Terzo Settore e operazioni straordinarie: la guida del Notariato tra trasformazioni, fusioni e scissioni
    Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato un documento destinato a fare chiarezza sul riassetto organizzativo degli enti non profit: lo Studio n. 7-2026/CTS, approvato dalla Commissione Studi Terzo Settore, Enti e Sociale il 15 aprile 2026. Diffuso attraverso il CNN Notizie n. 80 del 28 aprile 2026, lo studio offre una ricognizione sistematica e operativa degli adempimenti necessari per gestire trasformazioni, fusioni e scissioni che coinvolgono gli enti del Libro I del codice civile, indipendentemente dal fatto che abbiano già ottenuto o meno la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS).
    L'intervento del Notariato giunge in un momento storico cruciale per il comparto dell'economia sociale, consolidando un percorso di profonda evoluzione normativa e interpretativa che ha ridefinito i confini tra l'autonomia statutaria e i controlli pubblici.
    Un nuovo quadro di riferimento
    Prima della storica riforma del diritto societario del 2003, la dottrina prevalente e la giurisprudenza negavano radicalmente la possibilità per le associazioni e le fondazioni di partecipare a operazioni straordinarie. Si riteneva, infatti, che istituti come la trasformazione o la fusione fossero flessibilità strutturali riservate in via esclusiva al mondo delle società lucrative. Un primo e significativo cambio di rotta si è registrato nel 2003, quando il legislatore ha introdotto la disciplina della trasformazione eterogenea... [continua sul sito]
  • La sostenibilità del risanamento nel sistema del Codice della Crisi: analisi critica del test pratico
    Il Decreto Dirigenziale del 23 aprile 2026, pubblicato nel bollettino ufficiale del ministero della giustizia il 31 maggio 2026 (n. 10), introduce un tassello operativo di fondamentale importanza nellchr("\1")ordinamento della gestione della crisi dchr("\1")impresa. Questo provvedimento1 si inserisce organicamente nel sistema delineato dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) per recepire in via attuativa le rilevanti modifiche introdotte dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, comunemente denominato "correttivo". 
    Sotto il profilo strettamente formale, l'atto si qualifica come un provvedimento amministrativo dirigenziale di attuazione. Non configurandosi come fonte primaria del diritto, esso non possiede la facoltà di introdurre obblighi che risultino incompatibili con il quadro normativo di rango sovraordinato. Ciononostante, la sua portata sostanziale si rivela estremamente vasta: l'atto traduce in indicazioni pratiche gli obblighi di legge, aggiornando il corredo tecnico-operativo indispensabile per l'accesso agli strumenti della composizione negoziata, quali la piattaforma telematica, il test pratico, la lista di controllo particolareggiata e il protocollo di conduzione. 
    Per i professionisti e i consulenti d'impresa, l'interpretazione del testo richiede una lettura stratificata e un attento coordinamento sistematico. 
    Il documento adotta una precisa bussola terminologica e semantica: 

    l'impiego... [continua sul sito]

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