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  • Pro e contro del 'ravvedimento speciale' dedicato ai soggetti ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale
    L’articolo 2-quater, della legge di conversione del D.L. 113/2024 (cd. Decreto omnibus) prevede che i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB), potranno beneficiare di un ravvedimento speciale per i periodi d’imposta 2018-2022, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP. (leggi anche “Il nuovo ravvedimento speciale (o “tombale”) per i soggetti ISA che aderiscono al CPB”).
    Per chi aderirà al ravvedimento speciale non potranno essere effettuate le rettifiche del reddito d’impresa o lavoro autonomo ex artt. 39, DPR n. 600/73 e in tema IVA, ex art. 54, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72. Non si potranno quindi effettuare:

    accertamenti analitici sui redditi/IRAP;
    accertamenti analitico induttivi sui redditi/IRAP e IVA (per esempio il cosiddetto “tovagliometro” per i ristoratori);
    accertamenti induttivi sui redditi/IRAP.

    Non è possibile escludere a priori alcuna rettifica ai fini IVA, fatto salvo il caso ex art. 54, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72.
    La norma prevede tuttavia importanti limitazioni:

    il ravvedimento speciale non si perfeziona se il pagamento dell’imposta sostitutiva è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento di cui all’articolo 6-bis, L. 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti; per il solo periodo d’imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona se i suddetti atti sono stati notificati entro il 9 ottobre 2024, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 113/2024;
    la copertura offerta dal ravvedimento speciale viene meno:

    in caso di mancato perfezionamento della sanatoria per decadenza dalla rateazione;
    se in esito all’attività istruttoria dell’amministrazione finanziaria, dovesse ricorrere una delle cause di decadenza dal CPB specificamente previste;
    in caso di applicazione di una misura cautelare, notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti di cui al D.Lgs. 74/2000, commesso nei medesimi periodi d’imposta.



    L’attività di accertamento relativa ai periodi di imposta oggetto del ravvedimento speciale viene quindi significativamente limitata, ma non del tutto esclusa. E in ogni caso non sarà preclusa per l’Agenzia Entrate e per la Guardia di Finanza la facoltà di richiedere al contribuente informazioni e documenti, nonché di accedere presso la sua sede per effettuare verifiche.
    Segnaliamo infine che per i soggetti ISA che aderiscono al concordato biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento speciale, i termini per l’accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31.12.2027.

  • CPB: istituiti i codici tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva
    Con Risoluzione n. 50 del 17 ottobre l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dell'imposta sostituitiva in regime di ravvedimento, ai sensi dell'articolo 2-quater del Decreto "Omnibus".Si tratta, in particolare, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, dovuta da coloro che aderiscono al concordato preventivo biennale e al regime di ravvedimento per gli anni 2018-2022.
    I codici tributo istituiti sono i seguenti:

    “4074” denominato “CPB – Soggetti persone fisiche - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali - Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
    “4075” denominato “CPB - Soggetti diversi dalle persone fisiche - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali - Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
    “4076” denominato “CPB - Imposta sostitutiva dell’IRAP - Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”.

    In sede di compilazione dell'F24, i primi due codici andranno esposti nella sezione "Erario", mentre l'ultimo (“4076”) dovrà essere esposto nella sezione “Regioni” unitamente alcodice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0-Codici delle regioni e delleProvince autonome” pubblicata sul sito dell'Agenzia Entrate.
    In caso di versamento rateale, precisano le Entrate, nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” vanno indicati il numero della rata in pagamento e il numero complessivo delle rate, nel formato “NNRR”. In caso, invece, di pagamento in un’unica soluzione, nel suddetto campi bisogna indicare “0101”. Infine, il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale deve essere eseguito con i codici tributo già esistenti: “1668”, in caso di utilizzo dei codici tributo “4074” e “4075”, e “3805”, in caso di utilizzo del codice “4076”.

  • Al via le domande per il credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno
    L'Agenzia delle Entrate ha aperto il canale per la presentazione delle domande per la fruizione del credito d’imposta riservato alle imprese dei settori agricolo, della pesca e dell’acquacoltura che nel 2023 hanno acquistato beni strumentali da impiegare in strutture produttive situate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo.L’accesso al credito è vincolato alla presentazione all’Agenzia delle Entrate di una comunicazione dove dovranno essere indicate alcune informazioni come, ad esempio, i dati dell’impresa beneficiaria e del progetto d’investimento.
    Con Provvedimento del 15 ottobre è stato invece approvato il modello di comunicazione con relative istruzioni, da presentare dal 17 ottobre 2024 al 18 novembre 2024, esclusivamente per via telematica, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.La trasmissione telematica della Comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando il software “CIMAGRICOLTURA23”, disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia Entrate.
    Entro 5 giorni dalla presentazione della comunicazione, sarà rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.Fino al 18 novembre 2024 sarà anche possibile inviare una comunicazione sostitutiva o rinunciare totalmente al credito d’imposta richiesto con una precedente domanda.
    L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è determinato moltiplicando il credito d’imposta richiesto per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della Comunicazione. La percentuale sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24.

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  • CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: strumenti utili
    E' online sul nostro sito internet il software per valutare la convenienza ad aderire al concordato preventivo biennale da parte delle persone fisiche, aggiornato alle modifiche previste dal  Dl 118/2024, compresa la possibilità di applicare, alla differenza tra i reddito concordato e il reddito 2023, un'imposta sostitutiva con % variabile. 
    Meno di un minuto per valutare la convenienza a aderire al concordato preventivo biennale determinando la differenza tra gli oneri previsti dalla proposta di concordato e quelli calcolati sui redditi previsti dal contribuente.
    Il software, molto semplice ed intuitivo, consente di calcolare infinite analisi e considera anche la contribuzione INPS.Provalo nella nuova VERSIONE CLOUD (qui una demo) o in VERSIONE EXCEL.
    Tra gli altri strumenti di lavoro pubblicati in tema di CPB ti segnaliamo:

    CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: check list e liberatoria: contiene una liberatoria indirizzata al Professionista e un modello di check list sulla verifica dei requisiti di accesso e sulle cause di esclusione;
    Verbale di assemblea di S.r.l. per la valutazione del concordato preventivo biennale ex D. Lgs. 13/2024: un verbale da adottare per le S.r.l. che intendono formalizzare la decisione con il metodo assembleare.

    CLICCA QUI per accedere alla sezione del nostro sito internet dedicata al Concordato preventivo biennale e al Ravvedimento speciale tombale.

  • CALCOLO RAVVEDIMENTO OPEROSO VERSAMENTI: online la versione 2024
    Abbiamo pubblicato la versione 2024 del software Ravvedimento operoso versamenti, disponibile in versione Excel ed in versione Cloud.
    RAVVEDIMENTO OPEROSO VERSAMENTI è l'applicazione che ha conquistato i nostri clienti grazie alla sua semplicità d'uso e all'affidabilità dei risultati. 
    Questa nuova versione prevede:

    il nuovo tasso legale, pari al 2,50%,  in vigore dal 1° gennaio 2024;
    le nuove misure del ravvedimento per le violazioni commesse a partire dal 01/09/2024 come da modifiche ex D.Lgs 87/2024.

    L'applicazione è utilizzabile per i ravvedimenti effettuati dal 1/1/2024 sino al 31/12/2024 in relazione a scadenze omesse dal 1/1/2021. Fornisce i dati utili alla compilazione dell'F24, rendendo il processo più semplice e veloce.
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  • Cosa rischia chi non aderisce al concordato preventivo biennale
    Introdotto dagli articoli 6 e seguenti del d.lgs. n. 13 del 2024, attuativo della legge delega per la riforma fiscale, il Concordato Preventivo Biennale (CPB) ha fin dall’inizio chiarito che il contribuente che non accetti la proposta o decada dal CPB, verrà inserito in liste selettive e potrà essere soggetto a maggiori controlli da parte dell’Agenzia Entrate.
    Il recente articolo 2-ter, della legge di conversione del D.L. 113/2024 (cd. Decreto omnibus), in vigore dal 9 ottobre 2024, rubricato come “Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono” ha però rincarato la dose introducendo un nuovo meccanismo di sanzioni.
    Particolarmente importante, in questo senso, è la previsione di soglie al ribasso per l’applicazione delle sanzioni accessorie sulle imposte dirette e sull’IVA previste dall’articolo 12 del Decreto Legislativo n. 471/1997 che prevede “Quando è irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro 50.000 si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, per un periodo da tre a sei mesi. La durata delle sanzioni accessorie può essere elevata fino a dodici mesi, se la sanzione irrogata è superiore a euro 100.000”.
    Nel caso in cui il contribuente non dovesse accettare la proposta di concordato preventivo biennale, la soglia scenderebbe da 50.000 euro a 25.000 euro.
    L’articolo 21, comma 1 dello stesso Decreto Legislativo n. 472/1997 fa rientrare tra le sanzioni amministrative accessorie:

    l’eventuale interdizione dalle cariche di sindaco, amministratore o revisore di società di capitali e degli enti con personalità giuridica, siano essi pubblici o privati;
    l’interdizione dalla partecipazione alle gare, che possono determinare l’affidamento di pubblici appalti o forniture;
    l’interdizione dal conseguimento di concessioni, licenze o di eventuali autorizzazioni amministrative per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo o di impresa;
    la sospensione dell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo.

    Analoga riduzione si applicherà anche nei confronti dei contribuenti  che,  per  i  periodi d’imposta dal 2018 al  2022,  non  si  saranno  avvalsi  del  regime  di ravvedimento speciale.
    Naturalmente, qualora il contribuente abbia correttamente adempiuto agli obblighi tributari, non vi sarà alcuna conseguenza effettiva in termini di accertamenti fiscali.

  • Decreto accise: il nuovo sistema di qualificazione dei soggetti obbligati accreditati (SOAC)
    Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 15 ottobre, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di revisione delle disposizioni in materia di accise.
    Il provvedimento prevede:

    l'introduzione del sistema dl qualificazione dei soggetti obbligati accreditati (SOAC);
    la riforma dell’accisa sul gas naturale;
    semplificazioni in materia di vendita di prodotti alcolici;
    la riforma dell’accisa sull’energia elettrica;
    disposizioni per la riorganizzazione del settore degli oli lubrificanti e altri prodotti affini.

    Relativamente al primo punto viene introdotto, nel Testo unico delle accise (TUA), un sistema di qualificazione degli operatori, danominato SOAC, per instaurare un rapporto di fiducia tra soggetto obbligato e amministrazione finanziaria. Tale sistema permette al soggetto qualificato di poter accedere a importanti benefici, quali l’esonero dall’obbligo di prestare cauzione a garanzia del pagamento dell’imposta e la riduzione di specifici oneri amministrativi.La qualifica di SOAC ha validità per 4 anni, è rinnovabile e, avendo una connotazione reputazionale, rende tali soggetti distinguibili nella platea degli operatori del settore. Il SOAC sostituirà ogni altra procedura per ottenere l’esonero cauzionale e prevede 3 livelli di qualificazione (base, medio e avanzato) a cui corrispondono gradi diversi di fruizione dei predetti benefici.

  • Concordato preventivo biennale: nuovi chiarimenti dall'Agenzia Entrate
    Il 15 ottobre l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato nuove risposte ai quesiti in tema di Concordato preventivo biennale, riguardanti, in particolare:

    il superamento soglie reddituali da parte dei contribuenti forfetari;
    le condizioni di accesso e le cause di esclusione;
    la possibilità di accesso al CPB per le Società in regime di Consolidato fiscale.

    Relativamente al primo punto l'Agenzia chiarisce in merito alla possibilità di accesso al CPB, per l'anno d'imposta 2024, da parte di un contribuente in regime fortetario che, nel periodo d'imposta 2023, ha conseguito ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro, ma che ha percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro.
    L’articolo 2, primo comma, secondo periodo, del DM del 15 luglio 2024, prevede che la proposta di CPB venga elaborata “per i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2023, hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, senza aver superato il limite di ricavi previsto dall'art. 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
    Considerato che la richiamata disposizione individua, espressamente, nel solo superamento del limite dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, ragguagliati ad anno, di cui all’articolo 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l’unica condizione ostativa all’accesso al CPB, si ritiene che non sia preclusa, per il periodo d’imposta 2024, l’adesione al CPB per i contribuenti nei riguardi dei quali, nel corso del periodo d’imposta 2023, si siano verificate le altre condizioni di decadenza dal regime dei forfetari previste dai commi  54, lettera b) e 57 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tra cui rientra anche quella prospettata nel quesito relativa a “d-ter) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro”.
    Resta inteso che per il periodo d’imposta 2024, precisano le Entrate, il reddito concordato dovrà essere assoggettato ad imposizione secondo le aliquote ordinarie, a seguito del verificarsi, nel periodo d’imposta precedente, di una causa di decadenza dal regime dei forfetari, fatta salva la possibilità di optare per il regime opzionale di imposizione sostitutiva in relazione al maggior reddito concordato rispetto a quello dichiarato nel periodo d’imposta precedente.

  • COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE: il software per il calcolo dell'IRES
    Il software Cooperative a mutualità prevalente: calcolo IRES, utilizzato con successo da molte cooperative e professionisti, determina in modo semplice l'IRES dovuta dalle cooperative a mutualità prevalente attraverso il metodo dell'imputazione di ristorni a conto economico e la gestione della deduzione ACE e dell'utilizzo di perdite pregresse. 
    E' disponibile in versione Excel ma anche in versione Cloud, per un accesso ancora più semplice e veloce. Potrai infatti utilizzarlo su tutti i browser e senza necessità di installazione. 
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  • AUDIT TOOLS: lo strumento elettronico per gestire la revisione legale
    Questa nuova versione di AUDIT-TOOLS raccoglie il testimone dalle versioni precedenti e, in un unico “tool”, gli strumenti minimi necessari per l’impostazione del lavoro di revisione sia per il revisore individuale che, da questa versione, per il sindaco e il collegio sindacale.Attraverso Excel, il software consente di gestire in locale la revisione seguendo una metodologia collaudata del Dott. Antonio Cavaliere.Ogni carta di lavoro (già referenziata) potrà, a scelta dell’utente, essere stampata ed archiviata oppure salvata in locale in formato elettronico.
    La nuova versione, che continua ad avere un lay-out che segue la metodologia del “risk approach”, si arricchisce di alcune novità:

    Inserimento di una carta di lavoro per una veloce mappatura del sistema IT aziendale;
    Rivisti e semplificati i programmi lavoro;
    Inserimento nuove sezioni con carte di lavoro per:

    i casi di servizi in outsourcing;
    analisi assetti organizzativi amministrativi e contabili;
    revisioni aree specifiche (R&S);
    aggiornamento carta lavoro dimensioni azienda;
    etc.



    Insieme al file principale troverete:

    un inventario di tutte le carte incluse e da preparare nel file principale;
    Standard Lettere Circolarizzazioni.

    Questa nuova release di AUDIT-TOOLS tiene conto delle novità legate alla direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione Europea del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
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  • RAVVEDIMENTO SPECIALE 'TOMBALE' 2024: ora anche IN VERSIONE CLOUD
    In sede di conversione del D.L. n. 113/2024  (cd. “Decreto Omnibus”) è stata prevista la possibilità, per i soli contribuenti ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale, di definire in via agevolata i periodi d’imposta dal 2018 al 2022.
    I contribuenti soggetti agli ISA e che scelgono di aderire al concordato preventivo biennale potranno quindi mettersi al riparo anche dagli accertamenti IVA, IRAP e imposte sui redditi per le annualità 2018-2022, tramite il versamento una imposta sostitutiva. Per quanto riguarda le imposte sui redditi e l’IRAP verrebbe inibita ogni possibilità di rettifica del reddito dichiarato; per quanto riguarda l’IVA, per evitare una procedura di infrazione UE, verrebbe inibita solo la possibilità di procedere con accertamenti analitici induttivi.La denominazione “ravvedimento” individuata dal Legislatore ha destato diverse perplessità poiché la norma non ha le caratteristiche del ravvedimento che abbiamo imparato a conoscere in questi anni, ma ha piuttosto quelle di un “condono” che a fronte del pagamento di un importo predeterminato garantirebbe una liberatoria da futuri accertamenti.
    Il regime del cosiddetto “ravvedimento tombale” consiste nel versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, che andrà calcolata, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, in ragione del risultato ottenuto, per ciascuna annualità, dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (il “voto ISA” per intenderci).
    L’imposta dovuta potrà essere versata in unica soluzione entro il 31 marzo 2025, oppure in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale, con prima rata da versare sempre entro il 31 marzo 2025.
    Abbiamo pubblicato un software, ora disponibile anche in versione Cloud, utile per determinare l'imposta sostitutiva prevista dal nuovo ravvedimento speciale: sanatoria per le annualità 2018-2022. 
    PROVALO IN VERSIONE EXCEL O IN VERSIONE CLOUD, utilizzabile online, con un qualsiasi browser, senza necessità di installazione! 
    CLICCA QUI per accedere alla sezione del nostro sito internet dedicata al Concordato preventivo biennale e al ravvedimento speciale tombale.

  • Legge di bilancio 2025: le misure per sostenere le famiglie numerose e incentivare la natalità
    Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 100 del 14 ottobre, ha approvato il Ddl bilancio 2025 e il Documento Programmatico di Bilancio (DPB), che sarà trasmesso al Parlamento e alla Commissione europea.Una manovra da 30 miliardi di euro che rende strutturali gli effetti del taglio del cuneo fiscale e l’accorpamento su tre scaglioni delle aliquote IRPEF già in vigore nell’anno in corso. 
    Tra gli interventi per sostenere le famiglie numerose ed incentivare la natalità, vengono confermate e potenziate le misure sui congedi parentali. Viene introdotta anche una “Carta per i nuovi nati” che prevede il riconoscimento 1.000 euro ai genitori con ISEE entro i 40 mila euro. Rafforzato inoltre il bonus destinato a supportare la frequenza di asili nido, anche prevedendo l’esclusione delle somme relative all’assegno unico universale dal computo dell’ISEE. Tra le misure di carattere sociale, viene rifinanziata nella misura di 500 milioni, per il 2025, la carta “dedicata a te”. Nel computo delle detrazioni si terrà conto del numero dei familiari a carico: più numerosi sono i componenti della famiglia, maggiori sono gli spazi per le detrazioni fiscali.

  • Ddl bilancio 2025: le misure per il lavoro e le imprese
    Le misure contenute nel Ddl bilancio 2025, approvato in CdM il 14 ottobre, si concentrano sulla riduzione della pressione fiscale e sul sostegno ai redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, oltre a prevedere risorse per il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione, per il rifinanziamento del fondo sanitario nazionale e per sostenere le famiglie numerose e incentivare la natalità.
    In tema di lavoro e imprese il disegno di legge conferma gli incentivi per il Mezzogiorno finalizzati all’occupazione dei giovani e delle lavoratrici, che saranno riconosciuti anche ai rapporti di lavoro attivati nel biennio 2026-2027. Vengono inoltre confermate:

    la decontribuzione in favore delle imprese localizzate nella Zona economica speciale (ZES);
    gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie;
    la transizione digitale ed ecologica. 

    Vengono infine confermati i fringe benefit per tutti gli aventi diritto, con importi maggiorati per i nuovi assunti che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri. Tra le misure fiscali, invece, si conferma anche per il triennio 2025-2027, la tassazione agevolata al 5% dei premi di produttività erogati dalle aziende ai lavoratori.

  • Contributi Inps da destinare a Enti bilaterali: nuove causali contributo
    Con convenzioni stipulate tra l'Inps e gli  Enti Bilaterali, i Fondi e le Casse aventi i caratteri di bilateralità è stato regolato il servizio di riscossione dei contributi a favore dell’INPS, che provvede successivamente al riconoscimento agli stessi Enti Bilaterali delle somme a loro spettanti.
    Con Risoluzione n. 49 del 15 ottobre l'Agenzia delle Entrate, su richiesta dell'Inps, ha istituito le seguenti causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei suddetti contributi:

    “EBPM” denominato “EBIN.PMI - Ente Bilaterale Nazionale per le piccole e medie imprese”;
    “ETUR” denominato “EBINTUR - Ente Bilaterale Ebintur”;
    “HELS” denominato “FONDO UNIHELSE”;
    “EINT” denominato “EBINAIL – Ente Bilaterale Nazionale Intersettoriale Lavoro”;
    “FASN” denominato “FASNI - Fondo Assistenza Sanitaria Nazionale Integrativa”;
    “EBUA” denominato “ENBIUC - Ente Bilaterale UAI-CONFINTESA”;
    “BIMO” denominato “EBIMO - Ente Bilaterale per l'Innovazione del Mercato Occupazionale”;
    “EBUN” denominato “EBIUNI - Ente Bilaterale Nazionale delle industrie e imprese”;
    “IT24” denominato “ENBILAV - E.N.BI.LAV.”;
    “BILD” denominato “ENTEBILD – Ente Bilaterale Italiano Imprenditori, Lavoratori e Dirigenti”.

    Le nuove causali contributo saranno operativamente efficaci dal prossimo 4 novembre 2024.




  • Controllo di Gestione: e se l'imprenditore pretendesse soluzioni e non chiacchiere?
    Torniamo ad occuparci dell’imprenditore oleario. Abbiamo realizzato il primo report completo riferito al mese di luglio.
    In quest’articolo andremo ad isolare, scomporre e quindi analizzare lo scostamento di quelli che sono i consumi di materia prima (derivante dal profitti e perdite riclassificato) rispetto al consumo di materie prime derivante dal software bussolastar. Nel dettaglio il consumo di materia da conto economico (acquisti +/- variazione dei magazzini) è pari a circa il 90 % quindi:
    Consumo di materia da c.e. 90 %.
    È giusto fare un po’ di chiarezza. Il valore pari al 90%, derivante da conto economico riclassificato, indica senza ombra di dubbio di quanto tutti gli acquisti di materie prime destinati alla produzione (e/o anche di semilavorati e/o prodotti finiti da destinare alla vendita) rettificati delle variazioni di magazzino (delle materie prime, dei semilavorati se presenti e dei prodotti finiti) abbiano inciso sul fatturato. Quindi su di un fatturato di 65.889 €, il 90% (corrispondente alla realtà) è appunto pari a 59.300 €.
    Questo dato (59.300 €) preso così com’è non ci dice un bel nulla. Difatti molte reportistiche generate... [continua sul sito]
  • Il nuovo ravvedimento speciale (o 'tombale') per i soggetti ISA che aderiscono al CPB
    Il 9 ottobre 2024 è entrata in vigore la la legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione del D.L. n. 113/2024, che prevede la possibilità, per i soli contribuenti ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale, di definire in via agevolata i periodi d’imposta dal 2018 al 2022.
    I contribuenti soggetti agli ISA e che sceglieranno di aderire al concordato preventivo biennale potranno quindi mettersi al riparo anche dagli accertamenti sulle annualità pregresse ancora accertabili (2018-2022), tramite il versamento una imposta sostitutiva. Per quanto riguarda le imposte sui redditi e l’IRAP verrebbe inibita ogni possibilità di rettifica del reddito dichiarato; per quanto riguarda l’IVA, per evitare una procedura di infrazione UE, verrebbe inibita solo la possibilità di procedere con accertamenti analitico induttivi.
    Il regime del cosiddetto “ravvedimento tombale” consiste nel versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, che andrà calcolata, per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, in ragione del risultato ottenuto, per ciascuna annualità, dagli... [continua sul sito]
  • Antiriciclaggio e titolare effettivo: documento di ricerca del CNDCEC
    I criteri per l’individuazione del titolare effettivo dovevano già essere chiari da anni, poi l’obbligo della comunicazione al Registro dei Titolari effettivi ha fatto sollevare numerosi dubbi ai quali è stata data non univoca risposta.  
    Il CNDCEC ha pubblicato il 1 ottobre 2024 un documento di ricerca sull’ìndividuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato, di 35 pagine (Link)  che tiene conto delle FAQ pubblicate dal Dipartimento del Tesoro del MEF con la Banca d’Italia e la UIF il 20 novembre 2023 e dei più recenti orientamenti in materia. 
    Aggiunge il documento che le disposizioni sul titolare effettivo di cui all’articolo 20 del D.lgs. 231/2007 saranno presto modificate dal nuovo Regolamento adottato dal Parlamento europeo lo scorso 24 aprile.
    Rammenta il documento che le informazioni sul titolare effettivo debbono essere rese dal cliente, dopodiché il professionista procederà al riscontro tramite la consultazione del Registro dei Titolari Effettivi poiché l’art. 6, comma 5 del D.M.55/2022 stabilisce che i soggetti obbligati accreditati al Registro segnaleranno alla camera di commercio competente eventuali... [continua sul sito]
  • In Gazzetta Ufficiale le modifiche della Riforma fiscale su successioni, donazioni e registro
    È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2024 n. 231 il D. Lgs. 18 settembre 2024 n. 139 di attuazione della delega fiscale (L. n. 111/2023) relativamente alle imposte indirette diverse dall'IVA.
    Il D.Lgs., che entra in vigore dal 1° gennaio 2025, non solo semplifica le procedure di calcolo e liquidazione delle suddette imposte, ma introduce anche modifiche sostanziali nella gestione dei trasferimenti d'azienda in ambito familiare e nella tassazione dei trust.
    Tassazione dei trust
    E' stata introdotta una disciplina specifica per il trust che prevede che, in assenza di una chiara definizione della categoria dei beneficiari al momento del conferimento dei beni o dell'apertura della successione, sarà applicata l'aliquota più elevata, senza considerare le franchigie al fine di garantire un'equa tassazione in situazioni d'incertezza sui destinatari finali mentre viene confermata la tassazione "in uscita", ossia al momento dell'attribuzione dei beni ai beneficiari, con una particolare attenzione ai trust non residenti per i beni situati in Italia. Vengono previsti, inoltre, specifici obblighi dei beneficiari i quali sono chiaramente identificati come i... [continua sul sito]
  • Controllo di gestione: la distinta base di un codice prodotto...le materie prime
    Eccoci giunti alla terza domanda posta dall'imprenditore oleario: "quanto costano le referenze da me realizzate con l'impianto di imbottigliamento?". (per chi non avesse seguito dall'inizio la case history dell’olearia, può cercare gli articoli precedenti in questa sezione di AteneoWeb).
    Dividiamo la risposta in due step fondamentali:

    la definizione della lista delle materie prime,
    la definizione dei centri di lavoro (o fasi lavorative) che determinano tutte le altre voci di costo di distinta (costo manodopera, energia, ammortamento macchinari)

    In quest'articolo tratteremo lo step n.1, cioè la definizione dell'elenco materie prime per codice prodotto realizzato (foto di seguito).

    Sono state quindi imputate le materie (codici materia prima) al prodotto OE0010: "olio extravergine lt 1" (preso di riferimento in quest'esempio) in base alle quantità e agli scarti (e/o sfridi) aggiunti in percentuale (nel nostro caso si è stimato l'1%).
    In gergo è stata esplosa la distinta verso il basso (vale a dire tutto ciò che il codice OE0010 contiene), cosicché questo codice presenta al suo interno:

    la bottiglia di vetro... [continua sul sito]
  • AUTOTRASPORTATORI: riduzione accise III trimestre 2024
     
    Con nota 594995/RU del 25 settembre 2024 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rende note le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del III trimestre 2024. 
    L’articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché l’istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2024.  La Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spettasse per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, successivamente la Legge 160/2019 comma 630 disponeva che a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spettasse per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore; infine a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) – vedi anche il paragrafo IV della Nota. Per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro, In seguito a tale introduzione nella dichiarazione trimestrale di... [continua sul sito]
  • In una Circolare dell’Agenzia Entrate i chiarimenti sul CPB
    Con la circolare n. 18 del 17 settembre 2024, l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti sul Concordato preventivo biennale, l’istituto di compliance disciplinato dal Dlgs n. 13/2024, rivolto ai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (Isa) e a coloro che adottano il regime forfetario. Le istruzioni riguardano il primo biennio di applicazione ossia il periodo 2024-2025.
    Si riportano alcuni dei chiarimenti forniti.
    Il cambio di regime contabile da ordinario a semplificato, transitando dal regime di competenza a quello di cassa, non rientra tra le fattispecie che determinano la cessazione o la decadenza dal concordato preventivo biennale.Nell’ipotesi in cui ricorra tale fattispecie nelle annualità per le quali il contribuente ha aderito al concordato preventivo biennale, quindi, lo stesso continuerebbe ad avere efficacia.
    L’Agenzia ha chiarito che dopo l’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale, qualora si verifichi una causa di esclusione dagli ISA, la stessa non determina l’inefficacia dell’adesione al CBP. Tra le fattispecie individuate dal decreto CPB che determinano la cessazione o la decadenza dal Concordato... [continua sul sito]
  • Contribuenti forfettari, dal 2025 possibilità di emettere fattura semplificata senza limiti di importo
    L'articolo 21-bis del D.P.R. 633/72 prevede la possibilità di adempiere l'obbligo di fatturazione in modalità semplificata nell'ipotesi di:

    fatture di ammontare complessivo non superiore a 400,00 euro (cfr. DM 10.5.2019);
    fatture rettificative ex articolo 26 del D.P.R. 633/72, indipendentemente dal relativo importo (sia in caso di variazione in aumento che in caso di variazioni in diminuzione; cfr. circ. 18/E/2014, § 4).

    La facoltà di avvalersi della fattura rettificativa semplificata non è subordinata al formato della fattura originaria, potendosi rettificare con fattura semplificata una fattura ordinaria e viceversa.
    A decorrere dal periodo d’imposta 2025, i contribuenti in regime forfettario potranno emettere fatture semplificate, indipendentemente dall’ammontare dell’operazione.
    A prevederlo è il Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva UE 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la Direttiva 2006/112/CE.
    Lo schema di DLgs ha già incassato il parere favorevole della commissione Bilancio, Finanze e Politiche dell’Unione europea alla Camera e dopo la conclusione dell’iter parlamentare tornerà... [continua sul sito]
  • Controllo di Gestione: esiste un nesso fra le logiche lean e la riforma sulla crisi d’impresa? Scopriamolo insieme...
    Non molto tempo fa ho pubblicato un articolo che trattava di una modifica apportata su di una linea di imbottigliamento. Questa modifica permetteva l’imbottigliamento di 1.800 bottiglie ora al posto di 300 ottimizzando di gran lunga i costi.
    Torno con quest’articolo su due altri esempi di approccio lean manufacturing, questa volta finalizzati alla compressione dei tempi di movimentazione da un reparto ad un altro. La movimentazione dei w.i.p. tra un reparto ed un altro è una delle principali cause di spreco di tempo (e spesso anche causa di errori) che si evidenziano lungo la catena del valore. Le movimentazioni, ci tengo a precisare, fanno parte di quelle attività che non creano valore (soprattutto dal punto di vista del cliente finale) e che possono essere, se non evitate, perlomeno ottimizzate.
    Sottolineo ancora una volta che questo genere di analisi NON compete ad un commercialista o ad un contabile, tuttavia ci aiuta a capire innanzitutto come sia necessario conoscere la produzione che il cliente seguito pone in essere; ci aiuta a capire come il controllo di gestione PASSI per forza di cose per questo genere di consapevolezze ma soprattutto pone l’accento... [continua sul sito]
  • Controllo di gestione: la seconda risposta all'imprenditore oleario in merito al costo del quintale molito
    Riprendo il discorso interrotto la settimana scorsa in merito all'olearia seguita in seno al controllo di gestione (chi volesse trova gli articoli precedenti su questa rubrica). Il primo punto è stato chiarito (calcolo del punto di pareggio per ogni giro effettuato). Passiamo alla richiesta numero 2, cioè il calcolo del costo del quintale molito. E' un calcolo semplicissimo, che l'imprenditore già conosce alla "quasi" perfezione. Il titolare semplicemente esegue questi semplici passaggi: nell'arco dei 45 giorni di attività ha molito (c/terzi) 1000 q di olive. Ha utilizzato 3 dipendenti che sono costati (al lordo di tutto) 6.000 euro, la bolletta energetica di quel periodo è stata di 1.500 euro, mentre l'impianto risulta completamente ammortizzato (se non lo fosse stato, chiaramente avrebbe ripartito il costo annuo sul numero di ore di utilizzo sempre annuo). Con qualche semplice calcolo viene fuori il costo anzidetto.Abbiamo invece deciso di procedere in un altro modo (altrimenti il nostro intervento non sarebbe servito a molto). In dettaglio abbiamo scomposto il ciclo produttivo, andando ad individuare 4 fasi lavorative, seguendo il lotto tipo di 5,2 quintali:

    posizionamento... [continua sul sito]
  • Nuove soglie per bilancio abbreviato e micro
    Il DLgs. 6 settembre 2024 n. 125 (che entrerà in vigore il 25 settembre 2024) ha incrementato i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro, nonché per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, in modo tale da tenere conto dell’inflazione registrata negli ultimi anni. I nuovi limiti si applicheranno agli esercizi finanziari che hanno avuto inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.
    In particolare:
    è stato modificato l’art. 2435-bis comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

    totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro (ove in precedenza il limite era 4.400.000 euro);
    ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 8.800.000 euro);
    dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

    è stato modificato l’art. 2435-ter comma 1 c.c., stabilendo che le società... [continua sul sito]
  • Controllo di Gestione. Il commercialista e il controllo delle marginalità
    Con quest’articolo pongo l’accento su di un’analisi da me condotta in merito agli scostamenti tra consuntivo e budget delle vendite. La definizione del budget in realtà sarà oggetto di una successiva trattazione, in dettaglio di come sia più proficuo realizzare il budget della produzione partendo dai costi standard. Qui paradossalmente faccio un passo oltre, cioè punto a scomporre e quantificare gli effetti che “legano” il budget al suo consuntivo.Come sempre nulla di trascendentale, anzi, il tutto improntato alla massima semplicità ma soprattutto alla massima fruibilità da parte di ognuno di voi.Scendiamo nel merito. Prendo di riferimento una decina di prodotti per i quali il solito imprenditore oleario ha definito le quantità e ricavi a budget per il mese di maggio (gli articoli precedenti sono visibili sul mio profilo oppure tornando indietro nel gruppo "controllo di gestione commercialisti e consulenti"). Il tutto è evidenziato nell’immagine seguente.

    Sono presenti i codici, il costo industriale unitario (preventivamente individuato grazie alle distinte base realizzate dal sw bussolastar) le quantità a budget ed il ricavo totale previsto a budget... [continua sul sito]
  • Passaggio Generazionale: una sfida cruciale per il futuro delle PMI italiane
    In Italia, un Paese in cui le piccole e medie imprese (PMI) rappresentano l'ossatura dell'economia nazionale, il tema del passaggio generazionale è più attuale che mai.
    Tuttavia, nonostante il tema sia ormai diffuso, un numero ancora molto elevato di imprenditori non si tutela con un adeguato piano di successione. Per questo motivo la maggior parte delle aziende, nel passaggio dalla prima alla seconda generazione si trova costretta a chiudere (più o meno il 70%) e solo poche arrivano alla terza generazione (circa un 13%).
    I dati sono critici, ed è previsto un peggioramento se si tiene in considerazione il fatto che la popolazione del nostro Paese sta costantemente invecchiando da ormai molti anni. 
    Un Paese di anzianiSecondo recenti dati, l'Italia è infatti il secondo Paese al mondo, dopo il Giappone, con la più alta percentuale di persone con più di 65 anni, ad oggi circa una persona su quattro ha più di 65 anni.
    La situazione non migliorerà nei prossimi anni. Si stima infatti che, complici il calo delle nascite e l’aumento della speranza di vita, la percentuale di over 65 sul totale della popolazione arriverà ad essere pari al 37,1% entro il 2050... [continua sul sito]
  • Vizi di notifica delle cartelle sottese all’avviso di intimazione
    L’avviso di intimazione va annullato se l’Agente di riscossione non dimostra in giudizio, anche attraverso la produzione delle iscrizioni a ruolo, il rituale perfezionamento della notificazione delle cartelle presupposte al contestato atto di riscossione.
    Così si è espressa la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA, sezione 1, riunita in udienza il 25/03/2024. con sentenza n. 2574/2024, depositata il 29/03/2024.La soluzione del collegio siciliano aderisce al filone giurisprudenziale di Legittimità - condiviso da numerose corti di merito e conforme a quanto stabilito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4 del 2022 -  secondo cui in materia di riscossione delle imposte, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, e l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. Ord. n. 2660/2023,  Cass... [continua sul sito]
  • Novità sull’ordinamento contabile degli Enti del Terzo settore
    Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato il 9 agosto 2024 la circolare n. 6 avente ad oggetto “Legge 4 luglio 2024, n. 104 , recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”. Effetti sull’ordinamento contabile degli enti del Terzo settore”.
    La Circolare esamina:

    l’innalzamento dei limiti per l’utilizzo del modello di rendiconto per cassa per gli enti privi di personalità giuridica;
    gli ETS con entrate comunque denominate inferiori a 60.000 euro annui;
    l’utilizzabilità dei modelli sulla base dei nuovi limiti dimensionali;
    l’adeguamento dei limiti dimensionali di cui agli articoli 30 e 31 CTS e gli effetti sugli incarichi in essere;
    la nuova tempistica degli obblighi di deposito di bilanci e rendiconti delle raccolte fondi;
    l’adeguamento degli statuti alle disposizioni del Codice.

    In particolare, è stato innalzato da 219.999,99 a 300.000 euro il limite massimo dei proventi, comunque denominati, entro il quale il bilancio degli ETS può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Tale possibilità è però limitata agli ETS privi di personalità... [continua sul sito]
  • CONTROLLO DI GESTIONE: le prime esigenze degli imprenditori
    Continuo con il caso dell’imprenditore oleario trattato già in  qualche articolo in precedenza (per chi vuole può cercarli in questa rubrica). Si tratta del titolare di due srl, di cui la prima pone in essere una semplice commercializzazione di prodotti alimentari, mentre la seconda è un frantoio con annesso un impianto nuovo di imbottigliamento (entrambe non fatturano singolarmente più di un milione e mezzo di euro). L’imprenditore in oggetto mi ha posto 3 domande precise:1) rispetto l'azienda di commercializzazione, qual è il punto di pareggio di ogni singolo giro effettuato dai vari mezzi (le aree servite sono 6)2) rispetto l'azienda di produzione, quanto è il costo di trasformazione del quintale lavorato3) sempre in merito all’imbottigliamento (produzione), quanto è il costo di trasformazione di ogni singola referenza.il punto 1 è davvero semplice e i punti 2 e 3 non sono complicatissimi da definire. Si tratta infatti di una produzione tecnologicamente basilare, tuttavia il problema non risiede tanto nella difficoltà di per sé di conoscere un costo (più o meno preciso), quanto nella possibilità di fruirne e finalizzare quel dato all'ottenimento di risposte utili... [continua sul sito]
  • CONTROLLO DI GESTIONE: riflessioni e simulazioni sui costi standard
    Questa settimana torniamo sull’imprenditore oleario con un articolo molto semplice. A giugno ho avuto un incontro legato questa volta alla realizzazione dei listini (previa rivisitazione e correzione di tutte le distinte base prodotti finiti). Da ciò che è emerso i mercati su cui lavorare saranno tre: la gdo (principalmente nord italia), la ristorazione, l’estero (principalmente il sud est asiatico). Chiaramente, seppur trattasi degli stessi codici prodotto, le etichette dei prodotti presso la gdo e la ristorazione saranno differenti (evitando quindi il rischio di pericolose sovrapposizioni).Il nuovo direttore commerciale ha iniziato ad operare il 1° luglio 2024, quindi l’anno corrente sarà condizionato nella crescita del fatturato (si spera), per sei mesi. Il maggior costo inerente alla nuova figura è di 100.000 € circa.Abbiamo previsto (di concerto con il direttore stesso) un incremento del fatturato pari a 250.000 € sul secondo semestre del 2024, così divisi:

    Gdo: 120.000 € ad un margine di contribuzione medio stimato del 6%, pari quindi a 7.200 €
    Ristorazione: 100.000 € ad un margine di contribuzione medio stimato dell’8% pari a 8.000 €[continua sul sito]
  • CONTROLLO DI GESTIONE: la scelta di un nuovo impianto necessita di grande attenzione
    Circa 2 anni fa mi fu chiesto da un imprenditore operante nel settore oleario, di fornirgli una sorta di traccia che potesse essergli utile nella scelta di un nuovo impianto di imbottigliamento. L’analisi ha visto la contrapposizione fra un macchinario (alfa) più economico ma più lento e, un macchinario (beta), più costoso ma più veloce; entrambi in grado di realizzare, tra gli altri, lo stesso prodotto “olio extravergine 1 lt” ma con tempi e costi chiaramente diversi. Il macchinario alfa costava 500.000 € ed era in grado di produrre un pezzo ogni 20 secondi. Il macchinario beta costava 800.000 € e produceva un pezzo ogni 4 secondi.
    La domanda che ci siamo posti è la seguente: qual è il numero di pezzi annui che rappresenta la soglia di convenienza del macchinario alfa rispetto il macchinario beta? Se si prevede di produrre rimanendo al di sotto di questa soglia, si opterà per il macchinario alfa (più piccolo), altrimenti si sceglierà quello beta.
    Calcoliamo innanzitutto i costi fissi relativi all’investimento
    Ammortamento
    Quota ammortamento macchinario alfa = 500.000 €/10 anni = 50.000 €/annoQuota ammortamento macchinario beta = 800... [continua sul sito]
  • Decreto correttivo al Concordato preventivo biennale e le altre novità fiscali
    Il 5 agosto 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 il D.Lgs. 108/2024, noto come “Decreto correttivo al Concordato preventivo biennale”
    Il decreto apporta numerose novità, non solo in tema di concordato preventivo biennale.
    È infatti prevista la proroga della scadenza della Rottamazione-quater. Il termine per il pagamento della rata, originariamente fissato al 31 luglio2024, è stato posticipato al 15 settembre 2024, con una tolleranza di 5 giorni che sposta la scadenza effettiva al 20 settembre 2024.
    Il decreto introduce anche un nuovo strumento di accertamento, definito informalmente “Accertamento sintetico 2.0” . Questo meccanismo si attiva quando lo scostamento tra il reddito dichiarato e gli indici presuntivi supera la soglia di 70.000 euro. È importante sottolineare che il contribuente mantiene il diritto di dimostrare la legittimità delle proprie spese, ad esempio provando che il finanziamento è avvenuto con redditi di anni precedenti o esenti da imposizione. Il reddito complessivo accertabile dovrà eccedere di almeno 1/5 quello dichiarato e, comunque, di almeno 10 volte l’assegno sociale annuo, il cui importo sarà aggiornato... [continua sul sito]
  • CONTROLLO DI GESTIONE: quando è veramente efficace
    La settimana scorsa sono stato, come da mia abitudine negli ultimi 17 anni, presso un mio affezionato cliente caseario. La struttura seguita è poco più che artigiana, anzi, per certi versi è ancora troppo artigianale e sconta la concorrenza di strutture più grandi che fanno un prodotto di qualità sì inferiore, ma sicuramente più economico in termini di costo di trasformazione. Come al solito abbiamo discusso il nostro report, fatto di un conto economico mensile, del progressivo, del paragone con gli anni precedenti, del confronto con il budget ed infine fatto di una sana e robusta analisi degli scostamenti tra report e budget e tra report e schemi di ribaltamento derivanti dal software di controllo di gestione bussolastar. A seguire l’imprenditore ha iniziato ad inserire le fatture di alcuni tra i suoi principali clienti (foto in basso), al fine di analizzare in base ai prodotti da essi acquistati, che margine la fornitura gli ha lasciato. La foto è chiaramente esemplificativa.

    E’ possibile notare come alcuni prodotti quali il cod. 0401 lasciano un’ottima marginalità, mentre altri una marginalità piuttosto modesta (es. cod. 5401); tuttavia è importante... [continua sul sito]

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