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  • Comprare casa: la Guida completa alle tasse - Agevolazioni prima casa: credito d'imposta e rischio decadenza
    Nello scorso articolo abbiamo visto i tre requisiti fondamentali per accedere ai benefici "prima casa". Uno di questi (il requisito B) prevede di non possedere unchr("\1")altra casa acquistata con le agevolazioni.
    Ma cosa succede se si vuole cambiare casa, vendendo la vecchia "prima casa" per acquistarne una nuova? E quali sono le conseguenze se non si rispettano gli impegni presi? Questo articolo analizza i casi più complessi: il riacquisto, il credito d'imposta e la "decadenza" dai benefici.
    Comprare una nuova "Prima Casa" se ne hai già una
    Fino al 2015, non era possibile. Ma dal 1° gennaio 2016, la legge lo consente. È possibile acquistare un nuovo immobile usufruendo delle tasse agevolate "prima casa" anche se si possiede già un'altra casaacquistata con i benefici, a una condizione fondamentale: l'impegno a vendere l'immobile già posseduto entro un termine preciso dal nuovo acquisto.
    Questo impegno deve essere dichiarato nell'atto di acquisto della nuova casa.
    Novità 2025: il termine per vendere si allunga
    Il termine per vendere la vecchia casa è stato a lungo di un anno. La Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) ha introdotto una novità importantissima: il termine è stato esteso a due anni.
    Questo nuovo termine di 2 anni si applica:

    agli atti di acquisto stipulati dal 1° gennaio 2025;
    agli acquisti precedenti, se al 31 dicembre 2024 non era ancora scaduto il termine di un anno.

    Se non si rispetta l'impegno di vendita entro i due anni, si perdono i benefici sulla nuova casa... [continua sul sito]
  • Ottenere un mutuo per acquistare all'asta
    Lchr("\1")idea che per acquistare un immobile allchr("\1")asta sia indispensabile disporre dellchr("\1")intera somma in contanti è un falso mito ormai superato. Oggi, la maggior parte degli istituti di credito, anche grazie a specifiche convenzioni tra lchr("\1")Associazione Bancaria Italiana (ABI) e i Tribunali, offre prodotti finanziari specifici, i cosiddetti "mutui per acquisto in asta", che rendono questa opportunità accessibile anche a chi non possiede la liquidità immediata. Tuttavia, la procedura per ottenerli presenta alcune peculiarità che è fondamentale conoscere per agire con successo. Il paradosso del mutuo in asta e la soluzione normativa
    A differenza di un mutuo tradizionale, dove l'erogazione dei fondi è contestuale al rogito notarile, il mutuo per l'asta deve superare un ostacolo procedurale: l'aggiudicatario deve versare il saldo prezzo entro un termine perentorio (solitamente 120 giorni), prima di diventare formalmente proprietario con l'emissione del decreto di trasferimento. La banca, quindi, si troverebbe a dover erogare una somma senza poter iscrivere immediatamente la sua garanzia ipotecaria di primo grado sul bene.
    Questo paradosso è stato risolto grazie a una procedura sicura, resa possibile dalle convenzioni ABI e disciplinata dal Codice di Procedura Civile. La soluzione si articola in due fasi:

    la pre-delibera (o valutazione di fattibilità): prima ancora di partecipare all'asta, l'aspirante acquirente si rivolge alla banca. L'istituto valuta la sua capacità reddituale e, in caso di esito positivo, rilascia una "pre-delibera". Questo documento è una sorta di promessa di finanziamento, valida per un certo periodo (es. 6 mesi), che indica l'importo massimo che l'istituto è disposto a concedere.
    L'erogazione del mutuo:... [continua sul sito]
  • I numeri chiave per guidare la PMI – Rapporto di indebitamento (debt-to-equity): misurare l'equilibrio tra capitale proprio e debiti
    "Crescere usando i soldi degli altri" è il fascino della leva finanziaria.
    Per un imprenditore di una PMI italiana, usare il debito (finanziamenti, mutui) è spesso lchr("\1")unico modo per fare il "salto", per comprare quel macchinario nuovo o acquisire un concorrente. Ma il debito è un servitore utile e un padrone pericoloso. Come capire se stai tirando troppo la corda? Il rapporto di indebitamento (debt-to-equity, D/E) è la bilancia che pesa la tua struttura finanziaria. Ti dice, in modo chiaro e immediato, quanti euro di debito hai per ogni euro di capitale tuo (e dei tuoi soci), e ti aiuta a non scambiare la crescita con un rischio insostenibile.
    Il D/E ratio (rapporto di indebitamento) mette a confronto i fondi di terzi (i debiti) con i fondi propri (il patrimonio netto). Misura il grado di dipendenza dell'azienda da finanziatori esterni rispetto al capitale investito dai proprietari.
    La formula base è:
    D/E = (Indebitamento totale / Patrimonio netto)
    Dove trovare i dati nel bilancio italiano (entrambi nello stato patrimoniale):

    Indebitamento totale (passività): questo è il punto più delicato. Per una visione completa del rischio, si dovrebbero includere tutti i debiti: debiti finanziari (verso banche, a breve e lungo termine, voce D.4 e D.3), debiti verso fornitori (voce D.9), debiti tributari (D.12), verso istituti di previdenza (D.13) e altri debiti (D.14). In un'analisi più focalizzata sulla leva finanziaria, alcuni analisti usano solo i debiti finanziari (quelli che pagano interessi). È importante... [continua sul sito]
  • Controllo di Gestione: il commercialista e la soluzione al quiz!
    Se hai avuto modo di leggere il quiz dell precedente articolo, potrai ora valutare la soluzione.
    In breve una delle principali cause di dispersioni di tempo (e quindi denaro) che si registra lungo la catena produttiva, di qualsivoglia azienda operante in un qualsiasi settore (e per qualsiasi intendo anche lo studio di un professionista) è certamente la continua movimentazione di materie, prodotti, utensili e, perché no, documenti. Movimentazione che spesso risulta ridondante, confusionaria ma soprattutto senza una vera logica alla base di essa. Nel quiz della settimana scorsa abbiamo riportato un esempio di fermo macchina a seguito di setup pari a 10 minuti. In quei 10 minuti alle volte non rimane fermo solo un determinato macchinario, ma può rimanere ferma un’intera linea, con costi enormi per l’azienda (i dipendenti e non solo, seppur fermi, si pagano).
    Ripartiamo quindi dall’esempio precedente, sintetizzato nella figura sotto

    I passaggi di cambio stampo erano i seguenti:

    Si ferma il macchinario e si posiziona lo stampo sul cavalletto (da A a B) con il carroponte.
    Il carroponte si sposta di 30 metri e si preleva il nuovo stampo dal magazzino (da A a C)
    Il carroponte torna indietro con lo stampo (da C ad A)
    Lo stampo viene montato sul macchinario e si riprende la produzione.

    I tempi uomo-macchina erano i seguenti
    Operazione:

    1 minuto uomo e 1 minuto carroponte (smontaggio vecchio stampo e posizionamento su cavalletto)
    4 minuti uomo e 4 minuti carroponte (il carroponte va verso il magazzino e preleva il nuovo stampo)[continua sul sito]
  • Comprare casa: la Guida completa alle tasse - I benefici 'prima casa', requisiti e imposte agevolate
    Dopo aver distinto tra IVA e Imposta di Registro e aver scoperto i vantaggi del "prezzo-valore", è il momento di affrontare lchr("\1")agevolazione fiscale più conosciuta e desiderata: i benefici "prima casa".
    Quando si acquista la propria abitazione principale, è prevista una drastica riduzione delle imposte. Ma per ottenerla, è necessario soddisfare una serie di requisiti molto precisi. Le imposte agevolate "Prima Casa"
    Vediamo innanzitutto a quanto ammonta il risparmio. Il beneficio "prima casa" riduce le tasse in entrambi gli scenari di acquisto:
    1. Acquisto da privato (o impresa in esenzione IVA):

    Imposta di Registro: 2% (anziché 9%);
    Imposta Ipotecaria: 50 euro (fissa);
    Imposta Catastale: 50 euro (fissa).

    Anche in questo caso, l'imposta di registro del 2% non può essere inferiore a 1.000 euro.
    2. Acquisto da Impresa con IVA (es. costruttore):

    IVA: 4% (anziché 10%);
    Imposta di Registro: 200 euro (fissa);
    Imposta Ipotecaria: 200 euro (fissa);
    Imposta Catastale: 200 euro (fissa).

    Il beneficio si applica anche all'acquisto delle pertinenze (come garage, cantina o tettoia), ma con un limite: una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale (un C/2, un C/6, un C/7).
    Anche la "Prima Casa" ha il "Prezzo-Valore"
    Una notizia importantissima: il sistema del "prezzo-valore", si applica anche agli acquisti di "prima casa" soggetti a Imposta di Registro (2%).
    In questo caso, il calcolo è ancora più vantaggioso. La formula diventa:
    Valore Catastale... [continua sul sito]
  • Collegamento registratore telematico e POS: come funzionerà?
    Il provvedimento del 31 ottobre definisce le modalità operative per il collegamento tra POS e registratore di cassa telematico. La norma punta a confrontare quanto riscosso tramite POS con i corrispettivi registrati, garantendo maggiore tracciabilità dei pagamenti elettronici. Nellchr("\1")articolo vengono esposti alcuni dubbi e casi pratici relativi all’applicazione del decreto. Il 31 ottobre 2025 è stato emanato il Decreto Direttoriale prot. 424470 relativo alla definizione delle modalità operative per il collegamento tra il POS ed il Registratore di cassa telematico; utile la lettura in merito di quanto pubblicato da Fiscooggi. Mi sorgono però una serie di dubbi, che di seguito espongo.La norma vuole, credo, porre a confronto quanto riscosso con il POS e quanto registrato nei corrispettivi. Una ditta, esercente l’attività di commercio all’ingrosso ed al dettaglio, certifica i corrispettivi (non le fatture del commercio all’ingrosso) con il registratore di cassa telematico; ipoteticamente il 10 gennaio incassa 100 euro di corrispettivi in contanti, non con il POS, ma incassa una fattura emessa ante 10 gennaio di 500 euro con il POS,  derivante dal commercio all’ingrosso.  Cosa succede in fase di “incrocio dei dati”: corrispettivi 100 euro, incasso con il POS 500 euro.Lo stesso caso per l’officina meccanica con gli stessi presupposti di cui sopra. Lo stesso caso per lo spaccio aziendale, dove occasionalmente un cliente impresa chieda di pagare tramite POS. Il punto 4 del Decreto mi solleva un po’ dai dubbi di cui sopra, in quanto sembrerebbe... [continua sul sito]
  • Vantaggi e rischi dell'acquisto all'asta
    Lchr("\1")acquisto di un immobile tramite asta giudiziaria attira un numero crescente di investitori e privati cittadini, allettati dalla prospettiva di concludere un ottimo affare. Sebbene i vantaggi siano concreti e significativi, è fondamentale non sottovalutare i potenziali rischi e le complessità procedurali.
    Un investimento consapevole nasce da unchr("\1")analisi equilibrata di entrambi i lati della medaglia. I vantaggi principali dell'acquisto in asta

    Prezzo competitivo: è innegabilmente il fattore di maggiore attrazione. Il prezzo base d'asta, fissato sulla base della perizia di stima, è spesso già inferiore al valore di mercato. La normativa, inoltre, introduce due meccanismi che possono aumentare la convenienza:




    offerta minima: È possibile presentare un'offerta di acquisto valida fino al 25% in meno rispetto al prezzo base (art. 571 c.p.c.);
    ribassi d'asta: In caso di aste deserte, il giudice può disporre un ribasso del prezzo fino a un quarto per i tentativi successivi e, dopo il quarto tentativo deserto, fino alla metà (art. 591 c.p.c.).  Ciò crea opportunità di acquisto a cifre significativamente ridotte rispetto al mercato tradizionale.


    Trasparenza e sicurezza giuridica: l'acquisto in asta è un processo interamente gestito e garantito dal Tribunale. Tutta la documentazione chiave (perizia, avviso di vendita) è pubblica e accessibile sul Portale delle Vendite Pubbliche.. Questo garantisce un livello di trasparenza superiore a molte trattative private. La sicurezza giuridica è massima: il decreto di... [continua sul sito]
  • La Manovra 2026 e il ritorno dell’Iperammortamento
    Le prime bozze della Manovra 2026 contengono novità che potrebbero influenzare le decisioni di investimento già a partire dal 2025. Sebbene il testo non sia ancora definitivo, è quindi importante valutare la direzione che il legislatore intende prendere.
    Una delle novità principali è il ritorno del cosiddetto “Iperammortamento”, che dovrebbe sostituire gli attuali crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0. La bozza prevede una maggiorazione del costo di acquisto ai fini dell’ammortamento, con aliquote diverse a seconda dell’investimento.

    Investimenti Standard (Beni Materiali 4.0)


    180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
    100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni di euro
    50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro


    Investimenti “Green” (con risparmio energetico 3%-5%) Per gli investimenti che garantiscono un significativo risparmio energetico, le aliquote sarebbero potenziate:


    220% (fino a 2,5 milioni)
    140% (tra 2,5 e 10 milioni)
    90% (tra 10 e 20 milioni)

    L’incentivo dovrebbe essere automatico, ma richiederà comunque la presentazione di comunicazioni specifiche.
    Resterà necessaria una documentazione tecnica (certificazioni o perizie, come già avviene) per attestare le caratteristiche degli investimenti.
    I dettagli operativi (come la definizione esatta di “investimento green”) saranno definiti solo con un apposito decreto attuativo.
    Testo provvisorio dell’ART. 94.(Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali)[continua sul sito]
  • Accordo raggiunto per un altro punto cardine del Made in Italy
    In data 31 Ottobre 2025 si è arrivati al rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro dell’industria di laterizi e manufatti. Un settore cardine per il rafforzamento della percezione d’internazionalizzazione del nostro Paese. L’arrivo ad una buona riuscita della trattativa è giunto davvero in tempi molto celeri, perché stiamo parlando di un CCNL che era scaduto il 30 Settembre 2025, ed al cui rinnovo si è giunti in data 31 Ottobre 2025. In quest’ottica quindi va riconosciuto il grande lavoro svolto dalle parti in causa, le quali da un punto di vista sindacale sono state rappresentate da FENEALUIL, FILCA – CISL e FILLEA – CGIL mentre dal punto di vista dei protagonisti settoriali sono state rappresentate da Confindustria Ceramica Raggruppamento Laterizi e AssoBeton. 
    Trattasi di un settore la cui importanza non è rappresentata soltanto dai numeri, nonostante il fatto che dia lavoro a 18.000 persone, bensì la stessa è insita nella grande percezione di cui lo stesso gode presso l’opinione pubblica. 
    L’aspetto che maggiormente salta all’occhio è quello dell’aumento salariale definito, il quale è pari ad euro 205, che sarà però soggetto alla seguente suddivisione in quattro tranche : 

    90 euro da ottobre 2025
    55 euro da luglio 2026
    55 euro da luglio 2027
    5 euro da luglio 2028

    Questa definizione numerica è associabile ad un aumento... [continua sul sito]
  • I numeri chiave per guidare la PMI – Il 'ciclo di cassa': la mappa per comprendere e ridurre il fabbisogno finanziario
    Quanti imprenditori di PMI italiane si sentono "ricchi" guardando il fatturato, ma "poveri" guardando il conto corrente? Questa frustrante discrepanza ha un nome: il ciclo di cassa (o "cash conversion cycle", CCC).
    Non è un oscuro concetto di finanza, ma il tempo reale (in giorni) che intercorre tra il momento in cui paghi i tuoi fornitori per le materie prime e il momento in cui finalmente incassi i soldi dai tuoi clienti per il prodotto finito. Per una PMI, capire questo ciclo non è un esercizio, è una questione di sopravvivenza.
    Il CCC è la mappa che ti mostra dove la tua liquidità rimane intrappolata e come puoi liberarla.Il ciclo di cassa (CCC) misura l'efficienza con cui un'azienda gestisce il suo capitale circolante. Un ciclo più breve significa che l'azienda impiega meno tempo per trasformare i suoi investimenti in scorte e altre risorse in liquidità.
    La formula è una sintesi di tre indicatori chiave:
    CCC = DIO + DSO – DPO
    Dove:

    DIO (days inventory outstanding): i giorni medi di giacenza del magazzino. Misura quanto tempo le scorte (materie prime, prodotti finiti) restano "ferme" prima di essere vendute. Si calcola come: $(Magazzino medio / Costo del venduto) times 365$. I dati si trovano nello stato patrimoniale (attività correnti, voce C.I) e nel conto economico (voce B.7 o B.6).
    DSO (days sales outstanding): i giorni medi di incasso dei crediti. Misura quanto tempo impieghi per farti pagare dai clienti dopo aver emesso la fattura. Si calcola come: $(Crediti commerciali medi / Ricavi netti) times 365$. I dati si trovano nello stato patrimoniale (attività correnti,... [continua sul sito]
  • Comprare casa: la Guida completa alle tasse - IVA o Imposta di Registro? Il sistema del 'Prezzo-Valore'
    Nel primo articolo di questo FOCUS abbiamo visto cosa fare prima del rogito. Ora entriamo nel vivo dellchr("\1")atto di acquisto e analizziamo le imposte dovute.
    La prima, fondamentale distinzione dipende da chi è il venditore: si acquista da un privato o da unchr("\1")impresa? La risposta a questa domanda cambia completamente il regime fiscale, determinando se lchr("\1")acquisto è soggetto a IVA o allchr("\1")Imposta di Registro. Attenzione: in questo articolo non parleremo dei benefici "prima casa", che tratteremo nella prossima puntata.
    Caso 1: Acquisto da un privato (o da impresa in esenzione IVA)
    Quando si acquista una casa da un venditore privato, l'operazione non è soggetta a IVA. Le tasse da pagare (che il notaio verserà per conto dell'acquirente) sono:

    Imposta di Registro: 9% del valore dell'immobile;
    Imposta Ipotecaria: 50 euro (quota fissa);
    Imposta Catastale: 50 euro (quota fissa).

    Lo stesso regime (9% + 50 + 50) si applica quando si acquista da un'impresa che vende in regime di esenzione IVA.
    Attenzione: l'imposta di registro proporzionale (il 9%) non può mai essere inferiore a 1.000 euro. Questo importo minimo può però ridursi se si è già pagata un'imposta proporzionale per la caparra al momento del preliminare.
    Caso 2: Acquisto da un'Impresa (con IVA)
    Ci sono casi specifici in cui l'acquisto di una casa da un'impresa è obbligatoriamente soggetto a IVA. I più comuni sono:

    acquisti effettuati dall'impresa costruttrice (o che ha ristrutturato l'immobile) entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori;
    acquisti... [continua sul sito]
  • Acquisto di un immobile all'asta: analisi della perizia tecnica
    Nel processo di acquisto di un immobile allchr("\1")asta, se lchr("\1")avviso di vendita è il regolamento, la perizia di stima è senza dubbio il manuale dchr("\1")istruzioni. Questo elaborato, redatto da un esperto nominato dal Giudice dellchr("\1")Esecuzione, è il documento più importante per un potenziale acquirente. Saperlo leggere e interpretare correttamente è lchr("\1")abilità fondamentale che distingue un investimento oculato da un salto nel buio. Vediamo quali sono le sezioni chiave e come decifrarle. La struttura della perizia e i primi dati da verificare
    Una perizia di stima, il cui contenuto minimo è rigorosamente prescritto dall'art. 173-bis delle disposizioni di attuazione del c.p.c., è generalmente un documento corposo e strutturato. 
    Le prime informazioni da cercare sono:

    Data della perizia: Prima di ogni altra cosa, è fondamentale verificare quando è stata redatta. Una perizia datata può non riflettere lo stato di conservazione attuale del bene o le mutate condizioni del mercato immobiliare.
    Identificazione del bene: la perizia inizia con la descrizione precisa dell'immobile, la sua ubicazione e, soprattutto, i suoi dati catastali (foglio, particella, subalterno). Questi dati sono essenziali per identificare univocamente la proprietà e per calcolare le imposte. Vanno confrontati con la visura catastale, spesso allegata, ma anche con i dati riportati nell'avviso di vendita, per escludere discordanze.
    Descrizione dello stato dei luoghi: il perito descrive dettagliatamente la composizione dell'immobile (numero di vani, superfici, pertinenze come box o cantine), le sue caratteristiche costruttive, lo stato di manutenzione e la presenza... [continua sul sito]
  • Pro e contro del 'Ravvedimento Speciale' 2019-2023 per gli aderenti al CPB 2025-2026
    I soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale per gli anni 2025-2026 hanno l’opportunità di regolarizzare le annualità ancora accertabili, ovvero i periodi d’imposta dal 2019 al 2023. Questa “sanatoria” si perfeziona con il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, da effettuarsi tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026. L’adesione a questo ravvedimento speciale inibisce significativamente il potere di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria per gli anni sanati. Nello specifico, non potranno essere notificati i seguenti atti:

    Accertamenti analitici sui redditi e sull’IRAP.
    Accertamenti analitico-induttivi sui redditi, sull’IRAP e ai fini IVA (come il c.d. “tovagliometro”).
    Accertamenti induttivi sui redditi e sull’IRAP.

    Di seguito, un’analisi dettagliata dei vantaggi e degli svantaggi.
    Vantaggi

    Chiusura del passato a costi contenuti: il beneficio più evidente è la possibilità di definire le pendenze fiscali per cinque annualità, mettendosi al riparo da futuri controlli invasivi. Il costo è predeterminato e basato su aliquote sostitutive applicate a un maggior reddito calcolato in base al proprio punteggio ISA, risultando spesso più conveniente rispetto a un accertamento ordinario.
    Ampia protezione dagli accertamenti: l’inibizione dei principali metodi di accertamento sui redditi e, in parte, sull’IVA (per gli accertamenti analitico-induttivi) offre una notevole tranquillità al contribuente, permettendogli... [continua sul sito]
  • I numeri chiave per guidare la PMI – Come il DPO trasforma i tuoi fornitori in alleati di cassa
    Per un imprenditore di una piccola o media impresa (PMI) italiana, la liquidità è ossigeno. Spesso, però, lchr("\1")ossigeno scarseggia non perché lchr("\1")azienda non sia redditizia, ma perché la cassa è bloccata.
    Pagare i fornitori è un dovere, ma quando pagarli è talvolta una scelta strategica. Il DPO (days payables outstanding), o giorni di pagamento dei fornitori, è l'indicatore chiave che misura esattamente questo: quanti giorni impieghi, in media, per pagare le tue fatture d'acquisto. Capire e gestire questo numero non significa "fare i furbi" con i partner, ma ottimizzare il proprio ciclo di cassa per liberare risorse vitali e finanziare la crescita.
    Il DPO misura il tempo medio (in giorni) che intercorre tra il ricevimento di una fattura da un fornitore e il momento del suo effettivo pagamento. È un indicatore fondamentale del capitale circolante.
    La formula più comune e precisa per calcolarlo è:
    DPO = (Debiti verso fornitori / Acquisti totali annui) times 365
    In alternativa, se il dato degli "acquisti" non è facilmente reperibile o se si vuole usare un'approssimazione comune, si può usare il "costo del venduto" (COGS). Tuttavia, gli acquisti sono preferibili perché rappresentano l'input diretto che genera i debiti verso fornitori.
    Dove trovare i dati nel bilancio italiano:

    Debiti verso fornitori: si trovano nello stato patrimoniale, alla voce D.9) "debiti verso fornitori" all'interno delle passività (passivo circolante)... [continua sul sito]
  • Novità PEC Amministratori: dal 31 ottobre si cambia!
    Il DL 159/2025 (“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”) comprende una norma che ben poco ha a che fare con il suo tema. L’art. 13, in vigore dal 31 ottobre 2025, prevede infatti importanti novità sull’obbligo di iscrivere il domicilio digitale degli amministratori dei soggetti già iscritti al Registro Imprese previsto dal comma 860 dell’art. 1 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025). L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 è stato modificato dal suddetto art. 13 del DL 159/2025 e dal 31 ottobre 2025 la norma stabilisce ora quanto segue: “L’obbligo di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria. Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento... [continua sul sito]
  • Donazione di nuda proprietà di quote sociali: sì all’agevolazione
    Agenzia Entrate - Risposta a Interpello n. 271/2025.
    La donazione di partecipazioni sociali ai discendenti è una delle modalità più diffuse per pianificare il passaggio generazionale dell’azienda familiare. E per agevolarlo il legislatore ha previsto, e recentemente esteso, l’esenzione da imposta per la donazione di partecipazioni sociali ai discendenti e al coniuge, purché chi la riceve acquisisca il controllo o integri un controllo già esistente della società donata (art 3, comma 4–ter D.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, TUS).Per farlo non basta che la somma delle partecipazioni donate, per dirla con Totò, “faccia il totale” che porta al controllo, occorre che lo acquisisca chi riceve la donazione, eventualmente in “comproprietà” con gli altri, “a condizione che venga ai sensi dell'articolo 2347 del codice civile, ii diritti dei comproprietari siano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria “(Risp. a interpello 18 marzo 2024 n. 72).  
    E’ ciò che ha fatto l’istante nel caso sottoposto all’Agenzia, solo che oltre ad una piccola percentuale di proprietà delle quote sociali, si è “riservato” l’usufrutto su tutte le altre, limitandosi a donarne la nuda proprietà.
    Non era però sprovveduto, e ha pattuito nella donazione che i figli nudi proprietari avrebbero avuto la maggioranza... [continua sul sito]
  • Comprare casa: la Guida completa alle tasse - Prima dell'acquisto
    Lchr("\1")acquisto di una casa rappresenta ancora oggi uno degli investimenti più significativi per gli italiani. È un momento importante, che però porta con sé una serie di complessità burocratiche e, soprattutto, fiscali.
    Comprendere il mondo delle tasse legate alla compravendita immobiliare è fondamentale per affrontare questo passo con serenità e per sfruttare tutti i benefici previsti dalla legge. Un aspetto spesso sottovalutato è cosa fare prima di firmare l'atto di acquisto.
    Verifiche preliminari: non dare nulla per scontato
    Prima ancora di parlare di tasse sulla casa, è essenziale assicurarsi che l'immobile sia "pulito" e che chi vende sia l'effettivo proprietario. Sebbene il notaio sia il garante di queste verifiche, l'Agenzia Entrate mette a disposizione strumenti per una prima consultazione.
    L'ispezione ipotecaria
    Il servizio più importante è l'ispezione ipotecaria, che permette di consultare i registri immobiliari.
    Perché è fondamentale? Perché rivela:

    le trascrizioni: indicano i trasferimenti di proprietà (vendite, donazioni, successioni).
    le iscrizioni: mostrano la presenza di ipoteche (ad esempio, derivanti da un mutuo del venditore).
    le annotazioni: segnalano modifiche alle trascrizioni o iscrizioni, come la cancellazione di un'ipoteca.

    In sintesi, l'ispezione ipotecaria vi dice chi è il vero proprietario e se sulla casa gravano ipoteche o pendenze, anche giudiziarie. Questo servizio è gratuito se richiesto dal proprietario (o comproprietario) dell'immobile.
    Il contratto preliminare... [continua sul sito]
  • Come partecipare a un'asta immobiliare
    Lchr("\1")acquisto di un immobile allchr("\1")asta è unchr("\1")opportunità accessibile a molti, ma richiede preparazione e attenzione ai dettagli procedurali. Partecipare non è unchr("\1")impresa impossibile, ma un percorso scandito da regole precise che, se seguite correttamente, portano a un acquisto sicuro e spesso vantaggioso. Ecco una guida pratica per muovere i primi passi nel mondo delle vendite giudiziarie. Fase 1: Ricerca e analisi della documentazione
    Il primo passo è trovare l'immobile giusto. La ricerca non avviene più solo presso la cancelleria del Tribunale, ma principalmente online. Il punto di partenza ufficiale è il Portale delle Vendite Pubbliche (PVP), dove è obbligatoria la pubblicazione di ogni avviso di vendita (art. 490 c.p.c.). 
    L'ordinanza di vendita specifica, inoltre, le pubblicità che il delegato alla vendita deve effettuare dell’avviso di vendita, ossia i siti internet specializzati e autorizzati dal Ministero della Giustizia sui quali l'annuncio può essere trovato o le pubblicazioni che devono essere effettuate sui quotidiani nazionali.
    Una volta individuato un immobile di interesse, inizia la fase di studio. I documenti fondamentali sono:

    L'avviso di vendita (e l’ordinanza di vendita). Questi documenti costituiscono il "regolamento" dell'asta. L'ordinanza è il provvedimento del Giudice che dispone la vendita, mentre l'avviso è l'atto del professionista delegato che ne riassume i contenuti per il pubblico: contiene tutte le informazioni essenziali: la modalità della vendita (ad esempio mediante vendita sincrona telematica)... [continua sul sito]
  • Controllo di Gestione: il professionista ed il QUIZ di inizio autunno
    Rimango sempre più del parere che il commercialista sia chiamato a "vestire i panni" del controller con urgenza e non a partire dall’immediato futuro, ma a partire dall’immediato passato, visto che la modifica all’art.2086 c.c. è in vigore oramai dal “lontano” 16 marzo 2019. Ciò che interesserà al cliente e se vogliamo, ciò per il quale il cliente sarà realmente disposto a pagare, non riguarderà tanto l’evidenza di un potenziale futuro problema quanto LA SOLUZIONE a quel problema.
    Le soluzioni esulano come già ampiamente trattato dalle semplici diagnosi (quelle si fanno con una relativa facilità), ma necessitano di un approccio e di una preparazione differente. Nel dettaglio e a parere di chi scrive spesso i problemi hanno origine:

    Da una contrazione delle vendite seguita da una non contestuale ottimizzazione dei costi (soprattutto quelli di produzione).
    Da una pressante concorrenza che porta l’azienda a vendere a margini sempre più risicati e sempre meno idonei a coprire i costi, sia fissi che variabili.

    Il passo che porta alle difficoltà di natura finanziaria a quel punto è davvero breve.
    Bisogna quindi concentrare la propria attenzione lì dove, nella maggior parte dei casi i costi, a seguito di sprechi, tendono ad accumularsi e cioè a dire nel reparto produttivo. 
    E’ proprio in produzione che bisogna cercare nuovi spunti volti alla compressione dei costi e così ho deciso di scrivere... [continua sul sito]
  • L’informativa sugli obblighi di istituzione di adeguati assetti organizzativi per le contabilità esternalizzate
    Sono sempre più Commercialisti che, di fronte alla situazione finanziaria compromessa di un cliente, soprattutto se micro impresa, si sono sentiti dire: "Ma Dottore, non ci pensava lei? Io le ho sempre portato tutte le carte".
    Questa frase, che un tempo generava solo frustrazione, oggi, alla luce del Codice della Crisi e della riforma dellchr("\1")art. 2086 c.c., porta con sé lchr("\1")ombra di un rischio professionale non trascurabile. L'obbligo di istituire "adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili" ricade, senza appello, sull'imprenditore. Tuttavia, in un tessuto economico dominato da micro imprese dove l'imprenditore "fa tutto" e la contabilità è totalmente esternalizzata, il confine tra il ruolo di elaboratore dati e quello di "sentinella" della salute aziendale è pericolosamente sfumato.
    Vale ancora la pena affidare la serenità professionale, e quella del cliente, a una semplice prassi? No, bisogna agire.
    Nel documento Informativa sugli obblighi di istituzione di ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI ai fini della previsione della crisi d'impresa abbiamo realizzato, come semplice prassi operativa facilmente adottabile, un'informativa formale sugli adeguati assetti da rilasciare al cliente, con annessa checklist e manleva.
    L’informativa prevede due distinte versioni: una per i clienti in contabilità ordinaria e una per quelli in regime semplificato.
    Ecco perché ogni studio dovrebbe adottarla.
    1. Il "Qui Pro Quo" della contabilità esternalizzata. Il cliente medio, specialmente se di piccole dimensioni, confonde l'adempimento fiscale con il controllo di gestione... [continua sul sito]

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