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  • 01 Luglio 2025: Locazioni: imposta di registro
    Versamento, per i titolari di contratti di locazione e affitto che non hanno optato per il regime della cedolare secca, dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/06/2025 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01/06/2025. Il versamento deve essere effettuato tramite modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).
  • 10 Luglio 2025: Lavoratori domestici: contributi dovuti per l'anno in corso (secondo trimestre)
    Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori domestici per il secondo trimestre dell'anno in corso. Il contributo è legato alla paga effettiva oraria. Gli elementi che compongono la paga oraria sono: - la retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti - il valore convenzionale del vitto e alloggio, ripartito in misura oraria. - la tredicesima mensilità ripartita in misura oraria.
  • 15 Luglio 2025: Soggetti IVA: fatturazione differita
    I soggetti IVA devono provvedere all'emissione ed alla registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.
  • 15 Luglio 2025: Soggetti IVA esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione: registrazione delle operazioni del mese precedente
    I soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi, che rilasciano scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, possono registrare i corrispettivi del mese precedente, anche in via cumulativa. La stessa facoltà è estesa ai soggetti che emettono ricevuta fiscale.
  • 15 Luglio 2025: Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime forfetario
    Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco che hanno optato per la L. 398/1991, devono procedere entro questo termine all'annotazione nel registro approvato con D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato, anche in unica registrazione, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali poste in essere nel corso del mese precedente.
  • 15 Luglio 2025: Comunicazione al'AE dei dati relativi al canone TV addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche
    Termine ultimo per la comunicazione da parte di Acquirente unico Spa all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche riferiti al mese precedente.
  • 16 Luglio 2025: Sostituti d'imposta: versamento ritenute mese precedente
    I sostituti d'imposta, devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese precedente esclusivamente mediante modalità telematiche (modello F24 telematico). I soggetti non titolari di partita Iva possono anche presentare l'F24 cartaceo presso banche, agenzie postali e agenti della riscossione.
  • 16 Luglio 2025: Sostituti d'imposta: versamento dell'addizionale regionale dell'Irpef
    I sostituti d'imposta devono procedere al pagamento: - in unica soluzione dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva.
  • 16 Luglio 2025: Sostituti d'imposta: versamento dell'addizionale comunale dell'Irpef
    Pagamento, da parte dei sostituti d'imposta: - in unica soluzione, a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva.
  • 16 Luglio 2025: Sostituti d'imposta: versamento imposta sostitutiva Irpef e addizionali regionali e comunali (produttività)
    Entro questa data i sostituti d'imposta devono versare (con modello F24 con modalità telematiche) l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese precedente, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.
  • 16 Luglio 2025: Sostituti d'imposta: conguaglio assistenza fiscale
    Termine ultimo, per i sostituti d'imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale, per effettuare il versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese di precedente. Il versamento deve essere fatto telematicamente con il modello F24.
  • 16 Luglio 2025: Banche e Poste: versamento delle ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente
    Le banche o le Poste italiane, nel momento dell'accreditamento dei pagamenti, devono effettuare il versamento delle ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, indicando il codice tributo "1039".
  • 16 Luglio 2025: Versamento imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax)
    Termine ultimo per effettuare (con modello F24 telematico) il versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie effettuate nel mese precedente per Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 58 del 1998, e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni. N.B. I contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai devono provvedere, entro questa data, ai versamenti derivanti dalla "Tobin Tax" utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
  • 16 Luglio 2025: Soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli O.I.C.R.
    Versamento, da parte dei soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, delle ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente. I versamenti delle ritenute devono essere effettuati esclusivamente tramite Modello F24 con modalità telematiche.
  • 16 Luglio 2025: Contribuenti iva mensili: liquidazione e versamento Iva mese precedente
    I contribuenti Iva mensili sono tenuti alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente tramite il modello F24 con modalità telematiche.
  • 16 Luglio 2025: Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità: liquidazione e versamento Iva relativa al secondo mese precedente
    Scade il termine per i contribuenti iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità, optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998, per effettuare il versamento relativo alla liquidazione IVA dovuta per il secondo mese precedente tramite F24 telematico.
  • 16 Luglio 2025: Soggetti che facilitano le vendite a distanza con uso di interfacce elettroniche: liquidazione e versamento Iva mese precedente
    Entro questo termine i soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono effettuare la liquidazione ed il versamento dell'Iva relativa al mese precedente.
  • 16 Luglio 2025: Imprese di assicurazione: versamento ritenute su redditi di capitale corrisposti nel mese precedente
    Le imprese di assicurazione sono tenute, entro questa data, ad effettuare il versamento delle ritenute operate su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita, stipulate entro il 31 dicembre 2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente.
  • 16 Luglio 2025: Soggetti che corrispondono pensioni non superiori a euro 18.000 annui: versamenti
    I soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a euro 18.000 euro annui devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi superiori a 100 euro. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24EP con modalità telematiche.
  • 16 Luglio 2025: Enti ed organismi pubblici, amministrazioni centrali dello Stato che corrispondono pensioni non superiori a euro 18.000 annui: versamenti
    Gli Enti ed organismi pubblici, amministrazioni centrali dello Stato che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a euro 18.000 euro annui devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi superiori a 100 euro. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24EP con modalità telematiche.
  • 16 Luglio 2025: Split payment: versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni
    Termine ultimo, per gli Enti ed organismi pubblici, Amministrazioni centrali dello Stato tenute al versamento unitario di imposte e contributi, e le Pubbliche amministrazioni autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, per il versamento dell'Iva dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti (tramite Modello F24 EP con modalità telematiche per i primi e Modello F24 con modalità telematiche per le seconde).
  • 16 Luglio 2025: Contratti di locazione breve: versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente
    Termine ultimo per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, per il versamento con modalità telematiche (f24) delle ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente.
  • 16 Luglio 2025: Soggetti che svolgono attività d'intrattenimento
    Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte a carattere continuativo nel mese precedente. Il versamento deve essere effettuato con modalità telematiche (Modello F24) oppure tramite intermediario abilitato.
  • 16 Luglio 2025: Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente
    Entro questa data le società di capitali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, devono provvedere al versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.
  • 16 Luglio 2025: Enti ed organismi pubblici e Amministrazioni centrali dello Stato: versamenti
    Termine ultimo, per gli Enti ed organismi pubblici e per le Amministrazioni centrali dello Stato, per effettuare: - le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui redditi di lavoro autonomo, nonché sui pignoramenti presso terzi, l'acconto mensile Irap corrisposti nel mese precedente - le addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti e pensionati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro - le ritenute sul conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo - l'Iva mensile I versamenti devono essere effettuati tramite modello F24 EP con modalità telematiche.
  • 21 Luglio 2025: Imprese elettriche: comunicazioni all'Agenzia delle Entrate
    Entro questa data le imprese elettriche devono provvedere ad effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente. Le comunicazione deve avvenire esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline.
  • 21 Luglio 2025: Iva Moss: dichiarazione trimestrale IVA e versamento
    Termine ultimo, per i soggetti passivi che si avvalgono del regime speciale Iva Moss, per la trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta in base alla stessa. Si ricorda che l'obbligo di comunicazione sussiste anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre.
  • 21 Luglio 2025: Dichiarazioni: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
    Entro questo termine i contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024, Redditi Persone Fisiche 2024 e Redditi SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione Irap 2024, Redditi Sc- Società di capitali e dichiarazione Irap 2024), devono provvedere al versamento in unica soluzione o come prima rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo 2024 o di primo acconto per l'anno 2025 senza alcuna maggiorazione.
  • 21 Luglio 2025: Dichiarazioni soggetti Isa: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
    Entro questo termine:- i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze- i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111- i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto DPR n. 917 del 1986  tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2025 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedere entro il 21 luglio 2025 al versamento in unica soluzione o come prima rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo 2024 o di primo acconto per l'anno 2025 senza alcuna maggiorazione. Gli stessi contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del Dpr n. 435 del 2001 devono provvedere al versamento in unica soluzione o come prima rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo 2024 o di primo acconto per l'anno 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
  • 23 Luglio 2025: CAF e professionisti abilitati che hanno ricevuto, tra il 21 giugno e il 15 luglio, i modelli 730/2025 dai contribuenti: trasmissione dichiarazioni redditi e consegna modello al contribuente
    Entro questa data i CAF e i professionisti abilitati devono trasmettere, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi (modello 730/2025) presentate dai contribuenti dal 21 giugno al 15 luglio 2025, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate: - le dichiarazioni elaborate (modelli 730/2025) - i relativi prospetti di liquidazione (mod. 730-3) - il risultato contabile delle dichiarazioni (mod. 730-4) - le buste contenenti le schede relative alla destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef (le buste chiuse contenenti il mod. 730-1). Entro la stessa data CAF e i professionisti abilitati devono inoltre rilasciare al contribuente la copia della dichiarazione dei redditi elaborata (Mod. 730/2024) e del relativo prospetto di liquidazione mod. 730-3.
  • 25 Luglio 2025: Presentazione telematica degli elenchi riepilogativi mensili relativi alle operazioni intracomunitarie del mese precedente (elenchi Intrastat)
    Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono provvedere alla presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni nonché delle prestazioni di servizio in ambito comunitario, effettuati nel mese precedente. La presentazione deve avvenire per via telematica, all'Agenzia delle Dogane tramite il sistema E.D.I. o all'Agenzia delle Entrate, sempre con invio telematico.
  • 25 Luglio 2025: Presentazione telematica degli elenchi riepilogativi trimestrali relativi alle operazioni intracomunitarie del trimestre precedente (elenchi Intrastat)
    Gli operatori intracomunitari con obbligo trimestrale devono presentare gli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni nonché delle prestazioni di servizio in ambito comunitario, effettuati nel trimestre precedente.
  • 31 Luglio 2025: Esterometro: invio comunicazioni mese precedente
    Entro questo termine i soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), che facilitano tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet Pc e laptop, residenti o stabiliti in Italia devono effettuare la comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate nel mese precedente. N.B.: La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018.
  • 31 Luglio 2025: Locazioni: imposta di registro
    Versamento, per i titolari di contratti di locazione e affitto che non hanno optato per il regime della cedolare secca, dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/07/2025 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01/07/2025. Il versamento deve essere effettuato tramite modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).
  • 31 Luglio 2025: Vendita a distanza beni importati: comunicazione trimestrale dati fornitori
    Entro questo termine i soggetti passivi, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'UE tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma digitale, un portale o mezzi analoghi, devono effettuare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la comunicazione trimestrale (secondo trimestre dell'anno) dei dati relativi a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita a distanza (vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi).
  • 31 Luglio 2025: Enti non commerciali: acquisti intracomunitari - Modello INTRA-12
    Enti non commerciali e agricoltori esonerati: dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12) esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello INTRA 12 disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
  • 31 Luglio 2025: Operatori finanziari: comunicazioni
    Gli operatori finanziari devono procedere ad eseguire la comunicazione all'Anagrafe tributaria, esclusivamente in via telematica, dei dati inerenti ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria nel mese precedente.
  • 31 Luglio 2025: Enti non commerciali e agricoltori esonerati: liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari
    Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono procedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente con Modello F24.
  • 31 Luglio 2025: Versamento mensile dell'imposta sulle assicurazioni
    Termine ultimo, per le imprese di assicurazione, per il versamento dell'imposta su premi e accessori incassati nel mese precedente, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese ancora precedente. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 Accise con modalità telematiche.
  • 31 Luglio 2025: Contribuenti Iva: richiesta rimborsi/compensazione trimestrale
    Termine ultimo, per i contribuenti iva ammessi ai rimborsi infrannuali, per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale. La richiesta deve essere effettuata tramite invio telematico del Modello IVA TR presente sul sito dell'AE, direttamente o tramite intermediari abilitati.
  • 31 Luglio 2025: Esonero pagamento canone Rai contribuenti con 75 anni di età
    I contribuenti con età pari o superiore a 75 anni e che posseggano i requisiti per l'esonero del pagamento del canone Rai devono presentare, entro questa data, una dichiarazione sostitutiva ai fini dell'esenzione del pagamento del canone RAI, alla quale deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento d'identità. La consegna della dichiarazione va effettuata direttamente ad un ufficio territoriale dell'Agenzia Entrate o, in alternativa, in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate - Ufficio Torino 1 S.A.T. - Sportello Abbonamenti TV - 10121.
  • 31 Luglio 2025: Canone di abbonamento alla TV: versamento rata trimestrale
    I contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, che si sono avvalsi della possibilità di pagare il canone in 4 rate trimestrali, devono effettuare entro questa data il versamento della rata trimestrale del Canone TV, da effettuarsi tramite modello F24 con modalità telematiche.
  • 31 Luglio 2025: Dichiarazione trimestrale imposta bollo assegni circolari
    Termine ultimo per la presentazione, da parte di banche e gli istituti di credito autorizzati a emettere assegni circolari, della dichiarazione relativa all'ammontare complessivo degli assegni in circolazione alla fine del trimestre solare precedente, per la liquidazione dell'imposta di bollo sugli assegni circolari.





  • Il prestito tra familiari: soluzione per superare la presunzione di redditi occulti
    Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
    Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
    Il rischio principale: l'accertamento sintetico (ex redditometro)
    Il principale strumento di controllo dell'Agenzia delle Entrate è l'accertamento sintetico. Sebbene il termine "Redditometro" sia stato politicamente superato e lo strumento riformato nel 2024, il suo principio di base è pienamente operativo: l'Amministrazione finanziaria può confrontare le spese che hai sostenuto con il reddito che hai dichiarato.Se emerge una sproporzione significativa (ad esempio, acquisti un'auto da 30.000 euro con un reddito dichiarato di 20.000 euro), l'Agenzia presume che la differenza sia reddito "in nero". A quel punto, l'onere di dimostrare... [continua sul sito]
  • Il trattamento di fine mandato (T.F.M.)
    L’attribuzione del Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) quale compenso aggiuntivo da riconoscere agli amministratori di una società, presenta vantaggi importanti che si manifestano su due piani:
    - fiscale- gestionale/strategico.
    1. Vantaggi fiscaliIl T.F.M. rappresenta un'importante leva di pianificazione fiscale per le società e un significativo beneficio per i suoi amministratori.Questo compenso, erogato al termine del rapporto di amministrazione, se correttamente strutturato, offre un duplice vantaggio fiscale: per l'azienda che lo accantona e per l'amministratore che lo percepisce.I benefici fiscali del T.F.M. si articolano principalmente in due ambiti:- la deducibilità del costo per competenza per la società, con conseguente riduzione dell'imponibile IRES ogni anno e- la tassazione separata per il percipiente.2. Vantaggi gestionali e strategiciTralasciando il caso – peraltro molto frequente nelle società di piccole dimensioni (cosiddette “familiari”) di attribuzione del TFM per aspetti principalmente fiscali, è utile considerare il TFM un potente strumento di gestione aziendale perché favorisce questi importanti fattori:

    fidelizzazione... [continua sul sito]
  • Il contratto di cessione dei beni ai creditori
    Il contratto di cessione dei beni ai creditori, disciplinato dagli articoli 1977-1986 del Codice Civile, è l'accordo con cui il debitore incarica i suoi creditori, o alcuni di essi, di liquidare le sue attività per soddisfare i loro crediti con il ricavato.
    Di seguito sono riepilogati i principi e le regole fondamentali che governano questo tipo di contratto:

    Forma e Requisiti:

    Il contratto deve essere obbligatoriamente redatto in forma scritta, altrimenti è nullo 1.
    Se la cessione comprende dei crediti, è necessario notificare la cessione stessa ai debitori di tali crediti 2.

    Gestione e Spese:

    L'amministrazione dei beni ceduti è affidata ai creditori, che possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni medesimi 3 ma devono anticipare le spese necessarie per la liquidazione 4.

    Effetti del Contratto:

    Successivamente alla conclusione del contratto di cessione dei beni ai creditori i creditori cessionari non possono sottoporre ad esecuzione forzata beni diversi del debitore se non dopo aver liquidato il patrimonio ceduto e ripartito l'attivo. I creditori anteriori... [continua sul sito]
  • Ratei e risconti: analisi tra Codice Civile, principi contabili, di revisione e fiscali
    I ratei e i risconti rappresentano due voci contabili fondamentali per l'applicazione del principio della competenza economica, un cardine della redazione del bilancio d'esercizio. La loro corretta gestione è essenziale non solo per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale, ma anche per determinare correttamente il reddito imponibile ai fini fiscali. 
    Definizioni e funzione: il principio di competenza economica
    Alla base della necessità di rilevare ratei e risconti vi è il principio della competenza economica, sancito dall'articolo 2423-bis del Codice Civile. Tale principio impone di imputare i costi e i ricavi all'esercizio a cui si riferiscono, indipendentemente dalla data dell'effettiva manifestazione finanziaria (pagamento o incasso).
    In questo contesto, i ratei e i risconti fungono da "ponte" temporale tra esercizi contigui, consentendo di attribuire correttamente i componenti di reddito.

    Ratei: misurano quote di costi o ricavi di competenza dell'esercizio in chiusura, la cui manifestazione finanziaria avverrà in esercizi futuri.
    Risconti: misurano quote di costi o ricavi che hanno già avuto la loro... [continua sul sito]
  • Confermata, ma prorogata al 31 dicembre, la PEC per gli amministratori
    Ormai è noto, l’art. 1, c. 860, L. 30 dicembre 2024, n. 207,  ha previsto l’obbligo degli amministratori delle società di iscrivere nel Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale, aprire cioè, comunicare e monitorare un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata.
    Si era diffusa, anche tra le camere di commercio, l’interpretazione che consente agli amministratori di “domiciliarsi”, anche digitalmente, presso l’indirizzo pec della società, senza aprirne altri, agevolando tra l’altro gli stranieri, che spesso la pec non sanno nemmeno che cosa sia.
    La nota ministeriale 43936 - 2025 l’aveva sconfessata, il tavolo Notariato- Unioncamere nella riunione dell’8 maggio l’aveva rilanciata, ma ora il ministero torna a ribadire che gli amministratori, la pec, la devono aprire e comunicarla in cciaa autonomamente.
    Con la nota del 25 giugno precisa infatti che restano “immodificate e  confermate le linee interpretative e le ulteriori indicazioni operative fornite con la più volte richiamata nota prot. n. 43836 del 12 marzo u.s..”
    Alle società costituite prima del 2025, però, il Ministero proroga al 31 dicembre 2025 il termine... [continua sul sito]
  • Chiarimenti Circolare Inail n.31/2025 sull’obbligo assicurativo per i soci delle associazioni sportive dilettantistiche in casi particolari
    Con la circolare Inail 27 ottobre 2023, n. 46, erano state fornite le indicazioni operative per l’assicurazione all’Inail dal 1° luglio 2023 dei lavoratori subordinati sportivi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale ai sensi degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. 
    L’Inail, con la Circolare n.31/2025 risponde alla richiesta di alcune strutture territoriali se, a seguito della riforma del lavoro sportivo operata dal D.Lgs n.36/2021, si possa ritenere sussistente l’obbligo assicurativo presso l’Inail, degli associati di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e dei soci delle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) che svolgano, nell’interesse dell’associazione o della società, l’attività di istruttore sportivo oppure attività di accoglienza clienti, front office, pagamenti o attività di tipo amministrativo, oltre a partecipare alla vita associativa. 
     
    PREMESSA
    La disciplina del rapporto di lavoro sportivo di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è una disciplina speciale, infatti, l’articolo 25, comma 5, del medesimo... [continua sul sito]
  • Finanziamenti soci: la società deve provarne regolarità ed effettiva provenienza
    In una recente sentenza (Cass. Civile Ord. Sez. 5 n. 9131 depositata il 7 aprile 2025)la Corte di Cassazione ha deciso in ordine al ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate in relazione al finanziamento soci. Nel merito, la Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso dell'Agenzia, relativo alla violazione e falsa applicazione delle norme sulle presunzioni legali (art. 2727 c.c.) riguardo ai finanziamenti dei soci. Secondo la Suprema Corte, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha errato nel ritenere in modo apodittico che non sussistessero "elementi gravi, precisi e concordanti" a sostegno della presunzione di maggiori ricavi avanzata dall'ufficio. La sentenza ha stabilito che di fronte a elementi presuntivi presentati dall'amministrazione fiscale (come i finanziamenti dei soci non sufficientemente giustificati), l'onere della prova si sposta sul contribuente.A parere dei Giudici, spettava quindi alla società dimostrare:

    la regolarità formale dei finanziamenti attraverso delibere assembleari e le scritture contabilima anche
    la loro ragionevolezza economica come alternativa al credito bancario e
    la comprovata capacità finanziaria... [continua sul sito]
  • Bonus donne: requisiti e istruzioni operative per l’accesso al beneficio
    Il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 di seguito chiamato “Decreto Coesione”, allo scopo di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, all’ articolo 23, ha introdotto il “Bonus Donne”, un nuovo esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate entro il 31 dicembre 2025.
     
    CASI DI ESCLUSIONE DEL BONUS DONNE
    Il comma 3 del citato articolo 23, afferma che sono esclusi da questo beneficio i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo già considera l’applicazione di aliquote previdenziali ridotte rispetto all’aliquota ordinaria. 
     
    REQUISITI DA RISPETTARE PER AVERE ACCESSO ALL’ESONERO
    L’esonero contributivo per l’assunzione di donne deve rispettare dei requisiti per poterne avere diritto quali:

    siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti; [continua sul sito]
  • Autotrasportatori: riduzione accise II trimestre 2025
    Con nota a registro ufficiale 0382555 DEL 26.06.2025 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rende note le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del II trimestre 2025. 
    L’articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché l’istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° al 30 luglio 2025.  La Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spettasse per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, successivamente la Legge 160/2019 comma 630 disponeva che a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spettasse per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore; infine a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) – vedi anche il paragrafo IV della Nota. Per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro, In seguito a tale introduzione nella dichiarazione trimestrale di... [continua sul sito]
  • Bonus giovani: istruzioni operative per ricevere gli sgravi contributivi dopo la conversione dell’art. 22 del D.l. 60/2024
    DESTINATARI DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO BONUS GIOVANI 
    Il decreto-legge n. 60/2024 ha introdotto un esonero del 100% dei contributi previdenziali per:

    i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato giovani che non hanno compiuto 35 anni (34 anni e 364 giorni) e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato fra il 1 settembre 2024 e il 31 dicembre 2025
    i datori di lavoro che trasformano contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato fra il 1 settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 di giovani che non hanno compiuto 35 anni.

     
    ESCLUSIONI DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO BONUS GIOVANI 
    Sono esclusi da questi benefici:

    i collaboratori domestici e gli apprendisti poiché rapporti di lavoro che già presentano benefici dal punto di vista di aliquote previdenziali ridotte;
    l’assunzione di personale con qualifica di dirigente;
    lavoratori a chiamata a tempo indeterminato.

     
    MISURE DELL’ESONERO
     L'esonero consiste nel 100% dei contributi carico datore di lavoro:

    fino a 500,00 euro mensili per assunzioni di giovani (fino 35 anni) a tempo indeterminato o... [continua sul sito]
  • Esclusione dallo Split Payment per le Società FTSE MIB. Nuove Regole dal 1° Luglio 2025
    A decorrere dal 1° luglio 2025, le società quotate incluse nell'indice FTSE MIB di Borsa Italiana, e che sono identificate ai fini IVA, non saranno più soggette al meccanismo dello split payment (scissione dei pagamenti).
    Questa esclusione è stata introdotta tramite l'abrogazione della lettera d) del comma 1-bis dell'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972, come stabilito dall'articolo 10 del Decreto Legge 17 giugno 2025, n. 84. La modifica è in linea con l'attuazione della Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio. Tale decisione ha autorizzato l'Italia a estendere l'applicazione dello split payment fino al 30 giugno 2026, ma ha imposto l'esclusione delle operazioni effettuate nei confronti delle suddette società a partire dal 1° luglio 2025.
    Lo split payment, o scissione dei pagamenti, è un meccanismo che impone al cessionario o committente di versare l'IVA direttamente all'Erario, anziché al cedente o prestatore che la indica in fattura. In pratica, il pagamento del corrispettivo viene scorporato da quello dell'imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015).
    Dal 1° luglio 2025, i fornitori delle società incluse nel FTSE MIB dovranno adeguare le... [continua sul sito]
  • Tasse e detrazioni IRPEF: la guida 'Tutte le agevolazioni della Dichiarazione 2025'
    Sei pronto a ottimizzare il tuo 730/2025 o la tua Dichiarazione PF e ottenere il massimo dalle detrazioni IRPEF? 
    L'Agenzia Entrate ha pubblicato la guida completa "Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025", un compendio essenziale per orientarsi nel complesso mondo delle tasse e dei bonus fiscali. Questo strumento raccoglie tutte le disposizioni normative e le indicazioni pratiche su ritenute, oneri detraibili e deducibili, crediti d'imposta, erogazioni liberali e le tanto attese detrazioni pluriennali per gli interventi edilizi.
    Uno Strumento Unico per Operatori e Contribuenti per le Tasse del 2025
    La guida è organizzata in macrocategorie per facilitare la ricerca delle detrazioni IRPEF di tuo interesse. Troverai capitoli dedicati a:

    Spese sanitarie: scopri come detrarre le tue spese mediche
    Spese di istruzione: tutte le detrazioni per l'istruzione, dalla scuola all'università
    Erogazioni liberali: come beneficiare delle detrazioni per le donazioni
    Spese relative agli interventi di ristrutturazione edilizia: un focus approfondito su recupero del patrimonio edilizio, Sismabonus, Bonus Verde, Ecobonus e Superbonus, per massimizzare... [continua sul sito]
  • Eliminata, dal 31.12.2025, la proroga Covid di 85 giorni per accertamenti dell'Ag. Entrate. E per tutti gli altri atti l'anno fiscale si chiude il 26 marzo?
    Inapplicabile dal 31.12.2025 la sospensione dei termini prevista dall'art. 67, D.L. 18/2020, per gli avvisi di accertamento autonomamente impugnabili emessi dall'Agenzia delle Entrate. Lo stabilisce l'art. 22, del decreto legislativo approvato lo scorso 4.06.2025 dal Consiglio dei Ministri. L'impatto pratico della norma è tuttavia limitato a casi specifici, come le omissioni dichiarative relative a periodi d'imposta anteriori al 2019 e non riguarda le ingiunzioni notificate dagli Enti Locali e, soprattutto, le iscrizioni a ruolo di Agenzia delle entrate-Riscossione. Resta quindi ampiamente irrisolta la questione concernente tutti gli altri atti ed attività accertative oggetto di notifica negli anni scorsi non scadenti il 31/12/2020, ma il cui decorso era in tale periodo comunque in corso. Ci si chiede, per quanto riguarda la notifica degli avvisi di accertamento, se per gli anni d’imposta successivi al 2015 e sino al 2019, rimanga valida la proroga di 85 giorni.Per gli enti impositori lo spostamento in avanti dei termini di prescrizione e decadenza opera per gli atti relativi ai periodi d’imposta anche successivi al 2015 che contengano al loro interno, nel computo dei termini... [continua sul sito]
  • Entrate tributarie internazionali: analisi della crescita e impatto su tasse e contabilità
    Il panorama fiscale internazionale dei primi quattro mesi del 2025 ha evidenziato un generalizzato aumento delle entrate tributarie per i principali Paesi europei, come emerge dal Bollettino delle Entrate tributarie internazionali del Dipartimento delle Finanze del MEF.
    Il rapporto confronta l'andamento del gettito fiscale in nazioni chiave come Francia, Germania, Irlanda, Italia, Portogallo, Gran Bretagna e Spagna, offrendo una panoramica cruciale sull'efficacia delle politiche fiscali e sulle dinamiche economiche che influenzano la contabilità pubblica. L'analisi di queste tendenze è fondamentale per comprendere non solo la salute finanziaria di ogni nazione ma anche l'impatto delle tasse sui bilanci statali e le proiezioni future.
    La Francia si posiziona in testa alla classifica con un +42,7% di entrate rispetto allo stesso periodo del 2024, un aumento pari a quasi 30 miliardi di euro. Tuttavia, questo risultato eccezionale è significativamente influenzato da un'anomalia contabile. Ad aprile 2024, la temporanea chiusura dell'applicazione "Chorus" ha ritardato la registrazione di una parte consistente dell'Iva, spostandone di fatto l'incasso nel 2025. Questo ha generato... [continua sul sito]
  • 'Se è leggibile non è la mia firma'. Un mantra quotidiano, per i notai
    Perché il notaio si ostina a torturare le parti imponendo una firma che spesso non è quella usuale, che è un po’ parte di noi, ci caratterizza? Che firma è se deve essere leggibile e riportare anche il secondo e terzo nome, che non ricordavo nemmeno di avere?
    Facile rispondere che non si tratta di sadismo notarile, ma che è imposto dalla legge: l’art. 51 c. 1 n.10, L. 16.2.1913 n.89 (la legge notarile, LN) richiede infatti “la sottoscrizione con “nome e cognome” degli atti notarili.
    Ma, dato che ogni disposizione di legge ha (o dovrebbe avere) una ragione, qual è in questo caso, dato che c’è il notaio ad attestare non solo chi sta firmando il contratto, ma anche che ne ha ben compreso il contenuto e che il contenuto è conforme a legge?
    Pochi sanno che i notai e gli atti stipulati, pubblici e autenticati, sono soggetti a stringenti controlli pubblici, non solo da parte del Consiglio notarile di appartenenza, che ha un ruolo analogo agli ordini professionali, ma anche, e soprattutto, dall’archivio notarile del tribunale competente, ufficio pubblico istituito a presidio della pubblica funzione.
    Gli atti notarili sono infatti “beni pubblici”... [continua sul sito]
  • Plusvalenza per il coniuge che rivende quanto acquisito in sede di separazione o divorzio
    Risposta Interpello n. 153/2025.
    I trasferimenti immobiliari attuati in sede divorzio e di separazione (Corte Cost n.154/1999), sono per legge “esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa” (art.19 L. 74/1987).
    In genere, i giudici preferiscono demandare questi trasferimenti ai notai, dato che si tratta di “campi minati” giuridici, cosparsi di insidie e nullità formali, non sempre agevolmente gestibili da chi non vi si dedica con continuità. La giurisprudenza (Cass SU 21761/2021) ha comunque riconosciuto validità anche ai trasferimenti giudiziali, cui si estendono i benefici fiscali.
    Benefici che però, per l’Agenzia delle Entrate (Risposta a interpello n. 153/2025), non riguarderebbero la rivendita effettuata nei successivi cinque anni dal coniuge che l’ha acquisito, che sarebbe soggetta ad imposta sulla plusvalenza come “reddito diverso” (art. 67 c.1 lett. b),  DPR  917/1986, TUIR). In pratica, la differenza tra il prezzo di acquisto aumentato dei costi inerenti e quello di rivendita (art. 68 c. 1 TUIR) viene tassata con l’aliquota ordinaria IRPEF, a meno che si scelga di pagarla subito, tramite il notaio, al 26 % (l'art... [continua sul sito]
  • Autotrasportatori: definite le deduzioni forfetarie art. 66 c.5 del Tuir per il 2024
    Con il comunicato stampa n. 63 del 13.06.2025 il MEF ha stabilito le deduzioni forfetarie di cui all’articolo 66 c. 5 del Tuir  per il  2024
    La deduzione  per i trasporti oltre il Comune in cui ha sede l’impresa è pari  a 48 Euro al giorno, mentre per i trasporti entro il Comune la detrazione  è pari al 35%, cioè è di euro 16,80 al giorno. 
    1.)  A CHI SPETTA
    alle imprese di autotrasporto conto terzi:

    con motoveicoli e autoveicoli aventi una massa complessiva anche inferiore a 3500 chilogrammi (art. 7 comma 2 bis DL 2.3.89 n. 69 aggiunto in sede di conversione alla Legge 27.4.89 n. 154)
    che si trovino in contabilità semplificata o di contabilità ordinaria per opzione  ( ovviamente le detrazioni in questione non spettano a ditte individuali che si trovino in regime forfetario di determinazione del reddito)
    alle ditte individuali (aventi i requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2) per i trasporti effettuati dal titolare dell’impresa ( CM. 29.9.84 n. 31)
    alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice (aventi i requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2) per i trasporti eseguiti personalmente dai soci (DL... [continua sul sito]
  • 'Beni strumentali di valore inferiore a 516,46': un conto da eliminare da tutte le contabilità ordinarie
    In periodo di bilanci, ci soffermiamo a trattare un aspetto contabile tanto vecchio quanto inosservato.
    Partiamo da un dato di fatto: sin dalla introduzione del Bilancio Cee (ossia da circa trent’anni) la contabilità va tenuta in base ai criteri civilistici, non in base a quelli fiscali. Questa dovrebbe essere vista come un'affermazione banale, ma purtroppo non lo è; lo dimostra la realtà dei fatti, nella misura in cui nei piani dei conti utilizzati nelle contabilità troviamo conti con intestazioni che rinviano al Fisco: tra tutti, il conto “costi indeducibili” oppure - arrivando all’oggetto del presente contributo - “beni strumentali del valore inferiore a euro 516,46”. 
    Se il principio suddetto (la contabilità va tenuta con criteri civilistici) è vero, un conto del genere (beni strumentali del valore inferiore a euro 516,46) non può esistere nella contabilità. Infatti, la norma che permette l'ammortamento c.d. “integrale” (cioè al 100%) di siffatti beni materiali ammortizzabili è una norma fiscale (art. 102 co 5 Tuir), mentre nella normativa civilistica non c'è alcuna traccia di norma che lo autorizzi. 
    Delle due l'una, infatti: [continua sul sito]
  • L’imposta di successione si paga anche senza essere eredi?
    È vero che chi non accetta l’eredità di un parente o viene nominato erede per testamento può starsene tranquillo finché non accetta? 
    Si può accettare l’eredità senza volerlo?
    E se salta fuori un testamento che nomina un altro erede, dopo che ho accettato l’eredità, che cosa succede?
    Se ne occupa una sentenza della cassazione pubblicata pochi giorni fa. 
    E la risposta ai quesiti non è così scontata.
    L’imposta di successione si paga anche senza essere eredi?Cass. 27 maggio 2025, n. 14063
    E’ noto, si diventa eredi, subentrando nel patrimonio del defunto, solo se si decide di accettarne l’eredità, con una dichiarazione espressa, mediante scrittura privata o atto pubblico (artt. 470 ss. c.c.), o tacitamente, comportandosi da eredi (art. 476 c.c.), ed anche senza volerlo, se si è nel possesso dei beni ereditari e non si rinuncia all’eredità entro tre mesi (art. 485 c. 2 c.c.).
    E’ meno noto invece che, prima di questo momento, il soggetto individuato dalla legge o dal testamento (art. 457 c.c.) come mero chiamato all’eredità, si trova un “limbo” cui la legge ricollega diritti, volti a consentire la conservazione... [continua sul sito]
  • 'Decreto Correttivo-bis' approvato in via definitiva: novità per CPB e altri adempimenti
    Il 4 giugno 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato il via definitiva il c.d. “Decreto correttivo-bis”.
    In sintesi le principali novità:

    Proroga dei coefficienti forfetari – I contribuenti in regime forfetario continueranno ad applicare i coefficienti oggi vigenti.
    Nuove scadenze fiscali – L’invio della CU per i lavoratori autonomi slitta dal 31 marzo al 30 aprile 2026, così come il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate dei redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale. Conseguentemente a questi rinvii, il modello Redditi precompilato per le persone fisiche titolari di partiva IVA dal prossimo anno sarà consultabile dal 20 maggio.
    Fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie e trasmissione annuale delle spese sanitarie – Dal 2025 le spese sanitarie saranno trasmesse una sola volta all’anno (e non più semestralmente). Il termine verrà stabilito con DM del MEF. Bloccato definitivamente l’invio allo Sdi delle fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie ai privati cittadini (dunque fine delle proroghe e blocco regime).
    IVA... [continua sul sito]

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