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News & Rassegna Stampa |
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START UP INNOVATIVE: certificazione dei requisiti per le agevolazioni agli investitori
Alle persone fisiche che hanno investito somme nel capitale di startup innovative è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 1.000.000 euro annui. In alternativa, per gli investimenti effettuati dal 19.5.2020 e fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, è riconosciuta una detrazione IRPEF del 50% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 100.000 euro.
Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.La cessione, anche parziale, dell’investimento prima dei tre anni prevede la cancellazione del beneficio e l’obbligo di restituire l’importo oggetto di detrazione, unitamente agli interessi legali.In caso di decadenza dall’agevolazione, il beneficiario dovrà riversare, in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui ha effetto la decadenza, l’ammontare dell’agevolazione nella misura del risparmio di imposta, oltre agli oneri legali.
Se l’investitore è un soggetto IRES (persona giuridica) è invece prevista una deduzione sull’imponibile IRES pari al 30% per un importo di investimento massimo pari a 1.800.000 di euro.Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
La recente Legge sulla Concorrenza ha tuttavia introdotto restrizioni per chi detiene partecipazioni qualificate o fornisce servizi alla startup.
Per ottenere e mantenere il beneficio fiscale, è necessario certificare l’investimento e conservare documenti specifici.
Per il rilascio della certificazione non esiste, però, alcun modello specifico. Abbiamo predisposto un modello per agevolare il lavoro del Professionista.
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CALCOLO IRES cooperative a mutualità prevalente 2025
Scopri il nostro software per il Calcolo dell'IRES dovuta dalle Cooperative a mutualità prevalente!
Realizzato dal nostro team di sviluppatori nella nuova versione 2025, il software semplifica il calcolo dell'IRES e riduce notevolmente l'onere di questo processo.
Cooperative a mutualità prevalente: calcolo IRES, già adottato con successo da numerose cooperative e professionisti, è molto intuitivo e garantisce precisione ed affidabilità.Determina l'IRES dovuta dalle cooperative a mutualità prevalente attraverso il metodo dell'imputazione di ristorni a conto economico e la gestione della deduzione ACE e dell'utilizzo di perdite pregresse.
Accesso facilitatoE' disponibile in versione Excel ma anche in versione Cloud, per un accesso ancora più semplice e veloce. Potrai infatti utilizzarlo su tutti i browser e senza necessità di installazione.
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Audit-Tools: lo strumento elettronico per gestire la revisione legale
Questa versione di AUDIT-TOOLS, utile per la revisione dei bilanci 2024, raccoglie il testimone dalle versioni precedenti e, in un unico “tool”, gli strumenti minimi necessari per l’impostazione del lavoro di revisione sia per il revisore individuale che, da questa versione, per il sindaco e il collegio sindacale.Attraverso Excel, il software consente di gestire in locale la revisione seguendo una metodologia collaudata del Dott. Antonio Cavaliere.Ogni carta di lavoro (già referenziata) potrà, a scelta dell’utente, essere stampata ed archiviata oppure salvata in locale in formato elettronico.
Questa versione, che continua ad avere un lay-out che segue la metodologia del “risk approach”, si arricchisce di alcune novità:
Inserimento di una carta di lavoro per una veloce mappatura del sistema IT aziendale;
Rivisti e semplificati i programmi lavoro;
Inserimento nuove sezioni con carte di lavoro per:
i casi di servizi in outsourcing;
analisi assetti organizzativi amministrativi e contabili;
revisioni aree specifiche (R&S);
aggiornamento carta lavoro dimensioni azienda;
etc.
Insieme al file principale troverete:
un inventario di tutte le carte incluse e da preparare nel file principale;
Standard Lettere Circolarizzazioni.
Questa nuova release di AUDIT-TOOLS tiene conto delle novità legate alla direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione Europea del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
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Superbonus: sconto in fattura anche senza fattura diretta tra general contractor e condominio
L'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito per lavori agevolati con il Superbonus può essere esercitata anche dal committente che si avvale di un appaltatore (ad esempio, di un general contractor) che, nonostante abbia pagato alla data del 30 marzo 2024 ai subappaltatori una parte dei lavori effettuati, non abbia entro tale data emesso fattura nei confronti del committente in relazione ai medesimi lavori. Anche in tale ipotesi, i pagamenti devono riferirsi a "lavori già effettuati".Resta fermo che il legame tra il pagamento da parte delle imprese esecutrici dei lavori e il committente dei lavori, beneficiario finale dell'agevolazione, deve essere debitamente documentato.
Ciò posto, il condominio committente che abbia affidato i lavori a un’impresa general contractor, che a sua volta si è avvalsa di appaltatori, potrà continuare ad esercitare l'opzione per lo sconto in fattura relativamente agli ulteriori interventi che danno diritto al Superbonus, se il general contractor, alla data del 30 marzo 2024, ha pagato ai subappaltatori una parte dei lavori edili effettuati, seppure non abbia, entro la medesima data, emesso fattura nei confronti del committente.
A chiarirlo l'Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 26 del 12 febbraio.
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Agevolazione prima casa e donazione abitazione preposseduta con 'clausola di premorienza'
Con Risposta n. 27 del 12 febbraio l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la donazione con clausola di premorienza è considerata valida ai fini del rispetto dei requisiti per l’agevolazione "prima casa", disciplinata dalla lettera c) della Nota II-bis del Dpr n. 131/1986 in quanto, al momento dell'acquisto della nuova abitazione, il donante non risulta più titolare dell'immobile donato, soddisfacendo così le condizioni necessarie per ottenere il beneficio fiscale.
La donazione, difatti, è immediatamente efficace, realizzando il trasferimento della titolarità dell'immobile alla madre donataria al momento della stipula dell'atto.
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Rimborso versamenti diretti anche se conseguenti ad errore volontario: Sentenza GGT Umbria
L'istanza di rimborso chiesta ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 602/1973 a titolo di maggiore Ires indebitamente versata, può essere presentata, oltre che nel caso di errore materiale, anche in quello di inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, anche se conseguente ad un comportamento volontario del contribuente.
Il principio è stato stabilito dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria, nella Sentenza n. 352/1 del 6 novembre 2024.Nel caso di specie, la contribuente, una fondazione bancaria, aveva presentato istanza di rimborso per la maggiore IRES indebitamente versata, ritenendo sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per godere della riduzione dell’imposta prevista dall’art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 ratione temporis vigente.
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Tassazione Dividendi SRL: analisi di Convenienza tra 26% e Trasparenza con il Software AteneoWeb
La Legge di Bilancio 2018 ha uniformato la tassazione dei dividendi per persone fisiche non in regime d'impresa, applicando una ritenuta del 26%. Tuttavia, per le SRL con soci persone fisiche, rimane da valutare la convenienza della tassazione per trasparenza.
Regimi di Tassazione
Tassazione Ordinaria (26%): Ritenuta a titolo d'imposta per persone fisiche non in regime d'impresa. I dividendi non confluiscono nella dichiarazione dei redditi.
Tassazione per Trasparenza: L'imposizione del reddito d'impresa è trasferita sui soci in proporzione alle quote di partecipazione. La successiva distribuzione dell'utile non è tassata.
Software "Tassazione dividendi SRL: analisi di convenienza tra 26% e 'trasparenza'"
AteneoWeb ha sviluppato un software aggiornato con le aliquote IRPEF 2025 per confrontare i due regimi: Tassazione dividendi SRL: analisi di convenienza tra 26% e 'trasparenza', disponibile in versione Excel ed in versione Cloud.
Funzionalità del Software
Analisi di convenienza tra tassazione ordinaria e trasparenza.
Calcolo del carico fiscale per tutti i soci.
Considerazione delle quote di partecipazione.
Simulazione basata sui risultati stimati.
Vantaggi del Software
Supporto decisionale per la scelta del regime fiscale ottimale.
Analisi comparativa chiara e dettagliata.
Strumento indispensabile per società e soci.
Considerazioni Importanti
L'opzione per la trasparenza deve essere esercitata dalla società, non dal singolo socio.
Il software considera tutte le variabili rilevanti per fornire un'analisi accurata.
IL SOFTWARE È IN PROMOZIONE FINO AL 4 MARZO!
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Assegnazione Agevolata Immobili ai Soci 2025: il software per l’analisi di convenienza
La Legge di Bilancio 2025 ha prorogato la possibilità per le società di assegnare o cedere beni immobili non strumentali e beni mobili registrati ai propri soci entro il 30 settembre 2025. Tale misura prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva agevolata sulle plusvalenze.
Imposta Sostitutiva Agevolata
L'imposta sostitutiva è pari all'8% (10,5% per società non operative nei tre esercizi precedenti) sulla plusvalenza, calcolata come differenza tra il valore normale o il prezzo di cessione e il costo fiscale dei beni. Per gli immobili, è possibile utilizzare il valore catastale in luogo del valore normale. In caso di cessione, se il corrispettivo è inferiore al valore normale, quest'ultimo sarà comunque considerato ai fini fiscali.
Vantaggi per Società e Soci
Società: imposta sostitutiva agevolata sulle plusvalenze, possibilità di utilizzare il valore catastale per gli immobili.
Soci: potenziale riduzione del costo della partecipazione o attribuzione di un utile in natura tassabile come reddito di capitale.
Software "Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025"
AteneoWeb ha sviluppato un software per agevolare il calcolo del carico fiscale e del nuovo valore fiscale delle partecipazioni dei soci che beneficiano dell'assegnazione: "Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025".
Funzionalità del Software
Calcolo dell'imposta sostitutiva agevolata (8% o 10,5%).
Determinazione del valore normale o catastale degli immobili.
Calcolo della plusvalenza tassabile.
Stima del nuovo valore fiscale delle partecipazioni dei soci.
Acquisto e Pacchetti Sconto
Il software è acquistabile singolarmente su www.ateneoweb.com o a prezzo scontato nel pacchetto "Assegnazioni, Cessioni, Estromissioni agevolate immobili società e imprese individuali 2025", che include anche i software:
Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società
Estromissione Agevolata Immobili Strumentali Imprenditori Individuali
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Cittadini extracomunitari: dal 2025 stop a detrazioni per familiari a carico residenti all'estero
Novità in tema di detrazioni per familiari a carico residenti all'estero.Con l'introduzione del comma 2-bis nell’articolo 12 del Tuir, la Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha previsto, dal 2025, l'esclusione dal diritto alle detrazioni per i familiari a carico residenti all’estero per i cittadini extra-UE o extra SEE. Fino al 2024, infatti, i contribuenti stranieri residenti in Italia potevano richiedere le detrazioni per familiari a carico residenti all'estero, possibilità che è stata eliminata a partire da quest'anno.
La disposizione riguarda unicamente i contribuenti che non sono cittadini italiani o appartengono ad uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo.
Rimangono esclusi dal diritto alla detrazione per carichi di famiglia, come avveniva in passato, i cittadini stranieri non residenti in Italia (comma 3 dell’articolo 24 del Tuir), ad eccezione dei cosiddetti “non residenti Schumacher”.
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Deducibilità perdite su crediti: la prova è compito del contribuente
Affinché l’elemento negativo sia fiscalmente rilevante è necessario fornire un riscontro dando anche evidenza dell’impossibilità del suo recupero in via coattiva.In tema di imposte sul reddito d’impresa, la deducibilità dal reddito imponibile dei componenti negativi costituiti da perdite su crediti deve risultare da elementi certi e precisi, sia in relazione all’esistenza del credito, sia in relazione alla definitività della perdita. Spetta al contribuente l’onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del suo preteso diritto alla deducibilità della perdita. Laddove il contribuente non riesca a dimostrare che la perdita sul credito vantato è stata certa e definitiva nell’anno in cui è stata dedotta fiscalmente, l’Amministrazione finanziaria è legittimata a recuperare la maggiore imposta. Questi i principi espressi dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 303 dell’8 gennaio 2025.
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Pmi e professionisti: contributi per la certificazione della parità di genere. Domande dal 26 febbraio
Lo scorso 11 febbraio sul sito internet del Dipartimento per le Pari Opportunità è stato pubblicato il nuovo Avviso Pubblico finalizzato all’ottenimento di contributi per la Certificazione di Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022), la misura del PNRR, di cui è titolare il Dipartimento per le pari opportunità, realizzata in collaborazione con Unioncamere.L'avviso definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle PMI per i servizi di assistenza tecnica e accompagnamento, forniti sotto forma di tutoraggio e per i servizi di certificazione della parità di genere.
In particolare, sono previste agevolazioni:
per l’assistenza tecnica e accompagnamento è prevista l’assegnazione di un contributo per ciascun soggetto (imprese e professionisti) fino a 2.500 euro sotto forma di servizi finalizzati a trasferire ai beneficiari della misura competenze specialistiche e strategiche per la certificazione della parità di genere;
per il rilascio della certificazione è prevista l’assegnazione di contributi fino a 12.500 euro sotto forma di servizi di certificazione della parità di genere erogati dagli Organismi di certificazione iscritti nell’apposito Elenco.
Le domande di partecipazione possono essere presentate a partire dal 26 febbraio e fino al 18 aprile attraverso il sistema restart.infocamere.it, accedendo con SPID/CIE/CNS.
Clicca qui per maggiori informazioni.
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DEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI 2024: ora anche in versione CLOUD
La Legge di bilancio 2025 ha esteso al 2027 il beneficio fiscale, introdotto dal Dlgs n. 216/2023, che consente agli operatori economici di incrementare il costo ammesso in deduzione per assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato.
Il beneficio consiste in una maggiorazione del 20% del costo ammesso in deduzione per l’incremento del personale, che sale al 30% per i dipendenti meritevoli di maggior tutela, come le persone con disabilità, le donne con almeno due figli minorenni, le donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione e i giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile.
Il beneficio per le nuove assunzioni è rivolto ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, a condizione che il reddito sia determinato analiticamente e che l’attività, antecedentemente all’inizio del periodo d’imposta agevolato, sia stata effettivamente avviata da almeno un anno.
Il nostro software DEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI 2024 ti aiuta a determinare la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 del D.lgs. 216/2023 e in base alle norme di attuazione previste dal Decreto Ministeriale del 26.06.2024.E' ora disponibile in due versioni:
la versione Cloud, utilizzabile online con un qualsiasi browser, anche da smartphone o tablet, senza necessità di installazione, software di terze parti. Prova la DEMO per capire il funzionamento del software!
la versione Excel.
Entrambe le versioni sono IN PROMOZIONE fino al 22 febbraio!
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Professionisti e rimborso spese: novità fiscali dal 2025
Dal 1° gennaio 2025, il trattamento fiscale dei rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente ha subito importanti modifiche.
Fino al 2024, le spese (normalmente di trasferta) addebitate analiticamente al cliente concorrevano al monte degli onorari, sia per i professionisti in regime ordinario che per quelli in regime forfetario. Questo comportava un “gonfiamento” del reddito imponibile, pur essendo poi le spese integralmente deducibili (per i professionisti in regime ordinario).
Dal 2025, l’articolo 54 del TUIR (Determinazione del reddito di lavoro autonomo), recentemente riformulato, prevede invece che le somme percepite dal lavoratore autonomo a titolo di rimborso spese per l’esecuzione di un incarico, addebitate analiticamente al committente, non concorrono più alla formazione del reddito.
Novità 2025 per i Professionisti in regime ordinario
Come abbiamo già anticipato, a partire dall’anno d’imposta 2025, i rimborsi spese di trasferta effettuati nel rispetto del nuovo art. 54 del TUIR non saranno più considerati “compensi” e, di conseguenza, non saranno soggetti a ritenuta d’acconto. Specularmente, le spese sostenute ed oggetto di riaddebito analitico saranno indeducibili.
Le spese potranno però essere dedotte nel caso in cui il rimborso non venga effettuato perché:
il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente è risultata infruttuosa;
il diritto alla riscossione del credito si è prescritto;
nel caso in cui le spese stesse non siano rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione, se l’ammontare del compenso e delle spese, complessivamente considerati, è inferiore a 2.500 euro.
Attenzione – la novità non coinvolge:
il profilo IVA: i rimborsi spese restano imponibili IVA e non esclusi ex art. 15 del D.P.R. 633/1972, in quanto non “anticipate in nome e per conto” del committente;
il rimborso spese a forfait: in questa fattispecie il rimborso ricevuto continua ad essere trattato come un compenso imponibile e specularmente le spese effettivamente sostenute, per i professionisti in regime ordinario, continueranno ad essere deducibili con le regole previste per le spese di vitto e alloggio e di rappresentanza.
Novità 2025 per i Professionisti in regime forfetario
Non è chiaro se le modifiche al TUIR riguardino anche i professionisti in regime forfetario. Anzi, nella nuova norma manca uno specifico rinvio alla norma riferita ai forfettari (art. 1 comma 64 della L. 190/2014).
I rimborsi spese, anche se analitici e tracciati, continuano quindi a costituire compenso per i contribuenti forfettari; quantomeno fino ad eventuali successive modifiche normative.
Novità per le imprese committenti
Dal 1° gennaio 2025 ci sono novità in tema di rimborsi spese che coinvolgono anche le imprese committenti.
Ai sensi del modificato art 95 del TUIR, le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono infatti deducibili dal reddito solo se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciati” (quelli previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
Suggerimento
Per semplificare il rapporto tra il professionista e i committenti potrebbe essere utile indicare in fattura “spese sostenute con strumenti di pagamento tracciabili”, allegando poi la copia dei giustificativi che dovranno includere:
copia del documento commerciale
copia dello scontrino del POS o del pagamento elettronico effettuato
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Credito d'imposta investimenti nelle ZLS fruibile al 100%
Con Provvedimento del 10 febbraio l'Agenzia dele Entrate ha approvato la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli investimenti, effettuati dall’8 maggio al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali da destinare a strutture produttive delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), ai sensi dell'articolo 13 del Dl n. 60/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95.
L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, è risultato pari a 876.806 euro, a fronte di 80 milioni di euro di risorse disponibili. Pertanto, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo del credito richiesto.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito fruibile, da utilizzare in compensazione, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
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Partite Iva IV trimestre 2024 in flessione del 2,6%
Il Dipartimento delle Finanze (Osservatorio sulle partite IVA) ha rilasciato i dati relativi al quarto trimestre del 2024, nel corso del quale sono state aperte 94.144 nuove partite Iva con una flessione del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2023.In particolare, calano del 10% le persone fisiche e dello 0,3 le società di persone, mentre crescono le società di capitali (+6,3%). In forte aumento gli avviamenti da parte di soggetti non residenti (+36,6%).Relativamente alla ripartizione territoriale si sono registrati incrementi in Toscana (+2,5%) e Lombardia (+1,4%) e flessioni in Valle d’Aosta (-15,5%), Basilicata (-13,7%) e Puglia (-11,8%).
Il commercio rimane il settore produttivo con il maggior numero di avviamenti di partite Iva (21,6% del totale), seguito dalle attività professionali (12,4%) e dalle costruzioni (11,4%). Considerando i dieci settori principali, che fanno registrare nel complesso circa l’85% dei nuovi avviamenti nel trimestre, le variazioni più significative rispetto all’ultimo trimestre del 2023 riguardano il settore dell’agricoltura (-19,4%), il settore delle attività finanziarie (+16,7%), le altre attività di servizi (+9,6%), il settore della sanità (-7,9%), il settore delle attività professionali (-6,5%) e il settore del commercio (+4,5%).
Nel quarto trimestre 2024 hanno aderito al regime forfettario 32.397 soggetti, pari al 34,4% del totale delle nuove aperture, con una flessione dell’8,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
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Tassazione dei dividendi nelle SRL: 26% o trasparenza IRPEF?
Da alcuni anni (Legge n. 205/2017 ) per i dividendi di S.r.l. percepiti da persone fisiche non in regime di impresa Persone fisiche non in regime di impresa è possibile optare per la tassazione del reddito per trasparenza, in alternativa alla ritenuta a titolo di imposta del 26%.
La tassazione per trasparenza consiste quindi nella possibilità, anche per le S.r.l., di trasferire l’imposizione del reddito d’impresa sui soci, in proporzione alle quote di partecipazione, come avviene normalmente per le società di persone.
Sono quindi due alternative a contendersi il campo:
la tassazione "secca" al 26%
e il regime di trasparenza IRPEF.
La scelta tra queste due opzioni richiede un'attenta analisi, considerando le specificità di ogni società e dei suoi soci.
Tassazione al 26%
In questo regime, l’utile viene assoggettato ad IRES in capo alla società e i dividendi netti distribuiti ai soci sono soggetti a una ritenuta d'imposta del 26% a titolo definitivo. Ciò significa che il socio non dovrà dichiarare tali dividendi nella propria dichiarazione dei redditi e non saranno soggetti ad ulteriori imposte. E’ dunque... [continua sul sito]
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Le novità 2025 per Startup e PMI innovative
Negli ultimi mesi del 2024, la Legge annuale sulla Concorrenza (Legge 193/2024) e la cosiddetta Legge Startup (Legge 162/2024) hanno introdotto cambiamenti significativi alla disciplina delle startup innovative contenuta nel Decreto-legge 179/2012.
La prima modifica sostanziale riguarda l'introduzione di un requisito dimensionale specifico: per essere considerata startup innovativa, l'impresa deve necessariamente rientrare nella categoria di microimpresa, piccola o media impresa secondo i parametri della raccomandazione UE 2003/361/CE.
Inoltre, viene espressamente vietato lo svolgimento di attività prevalente di agenzia e consulenza. La startup deve avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
La Legge 193/2024 ha modificato anche i termini di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese start-up innovative, riducendo il periodo base da 5 a 3 anni. Tuttavia, è prevista la possibilità di estendere questo periodo fino a 5 anni, soddisfacendo almeno uno dei seguenti requisiti:
aumento al 25% delle spese in ricerca e sviluppo[continua sul sito]
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Il mutuo più alto della vendita porta all’accertamento di maggior reddito
Cass. 27 settembre 2024 n. 25854.La Cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate (che deduce violazione degli artt. 39 e 41-bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 600 e 54 D.P.R. 26/10/1972 n. 633), e cassa con rinvio la sentenza della CTR dell’Emilia - Romagna n. 3580/14/2016, ribadendo un principio di diritto già espresso (Cass. 18/02/2020, n. 4076, 09/06/2017, n. 14388, 28/02/2017, n. 5190):“In tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa, l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili può essere fondato anche soltanto sull’esistenza di uno scostamento tra il minor prezzo indicato nell’atto di compravendita e l’importo del mutuo erogato all’acquirente, ciò non comportando alcuna violazione delle norme in materia di onere della prova”.
Si trattava di cessioni immobiliari soggette ad IVA, tra società, non protette pertanto dall’ombrello del prezzo-valore, per cui la base imponibile è necessariamente costituita dalla rendita catastale, che vale solo per l’imposta di registro ove acquisti persona fisica. L’Agenzia accerta in tal caso il reddito percepito dalla società, e, a seguito di indagini bancarie,... [continua sul sito]
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Sanzioni solidali per la decadenza da agevolazione prima casa
Chi acquista una prima casa deve tenerla per 5 anni se non vuol perdere le agevolazioni fiscali, a meno che ne riacquisti un’altra entro un anno “per adibirla a propria abitazione principale”.La Cassazione decidendo su una controversia sorta ben vent’anni fa, ha disatteso la richiesta della contribuente, che non si rifiutava di pagare la maggiore imposta, ma riteneva di doverlo fare solo in proporzione alla sua esigua quota di comproprietà. Aveva infatti acquistato solo l’1% della casa, ma il fisco gli ha chiesto di pagare anche per la quota residua del figlio le maggiori imposte e le sanzioni: la differenza tra quanto dovuto per prima e seconda casa, il 30 % della differenza e gli interessi legali.“La decadenza dell'agevolazione ai sensi dell'art. nota II-bis, punto 4, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986” (TUR), dispone infatti la Corte, “comporta in capo agli acquirenti la responsabilità solidale dell'obbligazione tributaria ai sensi dell' art. 57 TUR, rimanendo la rilevanza dellequote ideali in capo ai comunisti soltanto sul piano del rapporto interno".Il fisco può quindi chiedere i soldi a chi vuole, e può chiederli tutti, sarà... [continua sul sito]
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L'importo della mediazione può non risultare dal rogito
Da quasi vent’anni - la c.d. Legge Bersani risale al 4 agosto 2006 - l’atto notarile di acquisto immobiliare deve tra l’altro riportare, per dichiarazione giurata delle parti, l’eventuale assistenza del mediatore, con i relativi dati identificativi e l’ammontare della spesa sostenuta dalle parti per tale attività.
Evidentemente non era molto gradita l’emersione della frequente differenza tra quanto richiesto all’acquirente e al venditore. Quest’ultimo finisce infatti spesso per essere il “cliente privilegiato”, di cui occorre conquistarsi la fiducia per acquisire il mandato, anche se poi l’attività di mediazione è ovviamente svolta nell’interesse di entrambe le parti.
Per agevolare questa esigenza di “privacy” si consente ora (l’art. 22 L. 13 dicembre 2024 n. 203 che ha integrato l’art. 35, comma 22, D.L. 223/2006, è entrato in vigore il 12 gennaio) di indicare nel rogito, in alternativa alla spesa sostenuta, “il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l’imposto fatturato e la spesa effettivamente sostenuta, nonché, in ogni caso, le analitiche modalità di pagamento della stessa”: descrizione dell’assegno... [continua sul sito]
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Credito d'imposta per beni strumentali 4.0. Cosa succede in caso di distruzione/perdita involontaria del bene?
L'interconnessione è un requisito fondamentale per poter beneficiare del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, in particolare quelli rientranti nel piano "Industria 4.0". Questo significa che il bene deve essere collegato al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, scambiando informazioni con altri sistemi interni o esterni tramite protocolli di comunicazione standard.
L'interconnessione non è un requisito da soddisfare una tantum, ma deve essere mantenuta per tutto il periodo in cui si usufruisce del credito d'imposta (che per i soggetti “capienti” coincide generalmente con i tre anni in cui il credito viene utilizzato in compensazione).
Il venir meno dell’interconnessione può quindi portare alla perdita del beneficio. È responsabilità dell'impresa beneficiaria documentare, attraverso un'adeguata reportistica, il mantenimento delle caratteristiche tecniche e dell'interconnessione.
Il perimento di un bene, sia esso dovuto a furto, incendio o altre cause, può avere un impatto sul credito d'imposta, soprattutto in relazione al mantenimento dell'interconnessione.
Tuttavia, è fondamentale distinguere... [continua sul sito]
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Definizione di Micro, Piccola e Media Impresa
In Italia, la normativa di riferimento è la Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea, che definisce le microimprese, piccole e medie imprese in base a criteri precisi.
Le imprese si suddividono in tre categorie:
Microimpresa:
Meno di 10 occupati
Fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro
Piccola impresa:
Meno di 50 occupati
Fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro
Media impresa:
Meno di 250 occupati
Fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro
Terminologia:
Occupati: include dipendenti a tempo pieno, parziale o stagionale, proprietari-gestori e soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa. Non sono inclusi apprendisti, persone con contratto di formazione o di inserimento e occupati in congedo di maternità o paternità.
Fatturato annuo: Importo netto del volume d’affari, al netto di sconti, abbuoni, IVA e altre imposte.
Totale di bilancio: Totale dell’attivo... [continua sul sito]
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Sulla tassazione del preliminare un piccolo passo verso il contribuente, un grande passo per il fisco
Registrare il contratto preliminare immobiliare da quest’anno è più vantaggioso.Sconta infatti in sede di registrazione, un’imposta fissa di 200 euro e una proporzionale pari all’ 0,5% su quanto si prevede sia versato prima del rogito.
Prima l’imposta era differenziata 0,5 % sulla caparra cofirmataria, 3 % sugli acconti Al rogito l’imposta si recupera, scontandola da quella prevista per il contratto definitivo, ma se gli acconti erano rilevanti e la tassazione avveniva sul valore catastale si andava spesso in passivo. Vero che entro 3 anni si può chiedere il rimborso della differenza, ma si tratta di un procedimento lungo e laborioso. Si ricorreva così spesso a caparre sproporzionate per ridurre l’imposta, sbilanciando pesantemente l’assetto contrattuale, perché, come sappiamo, se poi il promissario acquirente non compra deve lasciare la caparra al venditore e nel caso inverso il promittente venditore deve restituire il doppio (art. 1385 c.c.).
Dal primo gennaio di quest’anno “se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria o il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all'imposta sul valore aggiunto […]... [continua sul sito]
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La 'postuma decennale' può essere attivata dall'acquirente - Cass. 27 gennaio 2025, n. 1909
Il costruttore che vende un immobile da costruire a persona fisica deve rilasciare, al rogito, una polizza assicurativa decennale postuma, con effetto dalla data di ultimazione dei lavori, a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile venduto, compresi i danni ai terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione (art. 1669 c.c.), manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione (art. 4 del D.Lgs. n. 122/2005).
Ci si è chiesti se il contratto deve essere qualificato come assicurazione della responsabilità civile o contro i danni per conto di chi spetta (art. 1891 c.c.).
La qualificazione non è accademica, perché la polizza RC potrebbe essere fatta valere solo dal costruttore, salvo diversa pattuizione, quella per conto di chi spetta consentirebbe invece all’acquirente di azionare direttamente nei confronti dell'assicuratore i diritti derivanti dal contratto, pur non essendone parte (Cass. 20/12/2017, n. 30653; Cass. 9/12/2024, n. 31686).
Ed è quest’ultima l’opzione interpretativa preferita dalla Cassazione... [continua sul sito]
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L’applicazione della marca da bollo in fattura
L’articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria” deve essere apposta la marca da bollo di 2,00 euro.
Sono generalmente esenti dall’imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.
L’imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro (ex L. 150.000). Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, qualora questi ultimi siano di importo superiore a € 77,47 è dovuta l’imposta di bollo (C.M. 2.01.1984, n. 301333 e Ris. Ag. Entrate 3.07.2001, n. 98).
Ad oggi, con l’obbligo di emissione elettronica della fattura per... [continua sul sito]
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L'acquisto immobiliare si trascrive a favore del Trustee. Cass. 23 dicembre 2024, n. 34075
Il Trust designa un rapporto fiduciario con cui il Settlor trasferisce la proprietà dei suoi beni al Trustee, che deve gestirli e amministrarli nell’interesse di un terzo beneficiario designato o per uno scopo determinato.E’ un istituto trapiantato nel nostro ordinamento dal diritto anglosassone, in forza dell’art. 2 Convenzione dell’Aja 1 luglio 1985, esecutiva in Italia con L.364/1989, non senza qualche criticità, restando disciplinato da regole estranee al nostro sistema giuridico. Si pensi alla trascrizione nei registri immobiliari.E’ vero, ricorda la Cassazione con la sentenza del 23 dicembre 2024, n. 34075, che Il Trust è considerato soggetto passivo dell’imposta sul reddito delle società dall’art. 1 della l. n. 296/2006, ma non può “essere ritenuto ente titolare di diritti, dotato di personalità giuridica” […] ”l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi […] è solo il Trustee”.Quindi è a favore del Trustee che va trascritto l’acquisto immobiliare, o, come nel caso analizzato, il pignoramento, e non del Trust che “non è un ente dotato di soggettività giuridica, bensì un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato... [continua sul sito]
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Novità 2025 per il credito d’imposta beni 4.0
La Legge di Bilancio 2025 prevede alcune modiche alla disciplina relativa al credito d’imposta Industria 4.0 spettante alle imprese che nel periodo fino al 31.12.2025 (o 30.6.2026) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi materiali ed immateriali 4.0.
Abrogazione del credito d’imposta sui beni IMMATERIALI – viene abrogato il credito d’imposta del 10% per gli investimenti in beni IMMATERIALI di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, effettuati dall’1.1 al 31.12.2025, fatta eccezione per gli ordini effettuati entro il 31/12/2024 con pagamento di un acconto almeno del 20%, che potranno beneficiare del credito d’imposta pari al 15% se completati entro il 30/06/2025.
Credito d’imposta per i beni MATERIALI – è confermato l’ammontare del credito d’imposta nella misura del:
20% del costo, per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni
10% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni
5% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 10 milioni.
Limite massimo di spesa – Il credito d’imposta non sarà più concesso in maniera automatica, ma in base all’ordine... [continua sul sito]
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Antiriciclaggio: segnalazione operazioni sospette del II semestre 2024
Parte di quanto segue è stato tratto dal “quaderno” .
L’UIF ha pubblicato il quaderno antiricilaggio on l’analisi delle operazioni sospette relative al secondo semestre 2024.
Nel secondo semestre del 2024 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha ricevuto 75.375 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento del 3,5 per cento rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente; nel complesso dell’anno le segnalazioni ricevute sono state 145.401, in calo del 3,3 per cento rispetto al 2023.
Nel secondo semestre del 2024 è stato registrato un significativo incremento delle segnalazioni trasmesse dagli istituti di pagamento (+42,7 per cento rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente), dagli istituti di moneta elettronica (+16,9 per cento) e dai professionisti (+12,9 per cento), trainati dalla categoria dei notai che, anche per il tramite del Consiglio Nazionale del Notariato, ha aumentato il proprio flusso segnaletico del 14,1 per cento sul semestre omologo. Tra gli altri operatori non finanziari si evidenzia l’incremento dei prestatori di servizi per le cripto-attività (passati da 514 a 1.812 segnalazioni) e degli operatori... [continua sul sito]
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Fondo patrimoniale impallinato dalla giurisprudenza - Cass. 12 dicembre 2024 n. 32146
Col fondo patrimoniale i coniugi, o un terzo, destinano a far fronte ai bisogni della famiglia determinati beni immobili, titoli di credito (comprese le azioni di spa), mobili registrati (ad es. gli autoveicoli) (art. 167 c.c.).
Il vincolo vale dalla sua annotazione a margine dell’atto di matrimonio, ma è anche trascritto nei pubblici registri, mobiliari e immobiliari, o annotato sul titolo, in modo che sia noto ai terzi, soprattutto ai creditori, che non possono aggredire i beni se non per crediti che conoscevano “essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia" (art. 170 c.c.).
Si tratta di una convenzione matrimoniale, ma il suo successo è dovuto soprattutto a questo schermo protettivo. I giudici lo sanno, e la Cassazione in commento agevola le ragioni creditorie, sia gravando i coniugi dell’onere di provare “che il creditore era consapevole dell’estraneità ai bisogni della famiglia”, impresa non facile in giudizio, sia estendendo i bisogni familiari ben oltre il sostentamento familiare (cui li limitava ad es il Trib. Torino, 22.9.2016 e Milano, 5.4.2011), ed estendendoli all’ambito "dell’attività imprenditoriale o professionale... [continua sul sito]
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Controllo di gestione: l’approccio lean, la riduzione degli sprechi e il miglioramento aziendale
Tempo fa ho pubblicato due articoli che trattavano della logica lean e di quanto importante potesse essere il suo contributo in termini di ottimizzazione del costo di trasformazione. In dettaglio i semplici articoli hanno preso a riferimento, nel primo caso, la velocizzazione del processo produttivo (l’esempio riguardava un impianto di imbottigliamento che da 300 pezzi passava a 1.800), nel secondo caso la riduzione dei tempi di trasferimento dei semilavorati da un reparto ad un altro.
Con questo terzo (e davvero semplicissimo) articolo, porto a riferimento il caso di una piccola officina metalmeccanica e del miglioramento che è stato ottenuto intervenendo sugli sprechi di materia prima. L’azienda in questione realizza martinetti (pistoni idraulici). Acquista cilindri d’acciaio di diversi diametri e realizza il tubolare del martinetto stesso.
Semplificando, il tubolare del martinetto è di due lunghezze: uno di 1,2 metri e l’altro di 1,3 metri. Il fornitore fornisce il cilindro d’acciaio di una lunghezza fissa pari a 3 metri per quel particolare diametro. È abbastanza chiaro che, con 3 metri di tubolare fornito, l’aziendina presa in questione può sviluppare... [continua sul sito]
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Il preliminare di impianti rinnovabili dura 6 anni, la trascrizione solo tre...
L’art. 5, comma 2-bis1, D.L. 15 maggio 2024, n. 63 conv. con L. 12 luglio 2024, n. 101, ha previsto che la durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie per l’installazione e l’esercizio di impianti rinnovabili, anche se già stipulati, non può essere inferiore a sei anni, con rinnovazione automatica, alla scadenza, per un ulteriore sessennio.
Ci si è chiesti che cosa succede al contratto preliminare trascritto, dato che l’art. 2645 bis c.c. prevede un termine di tre anni per la “protezione” del promissario acquirente da eventuali pregiudizievoli.
Si può ritenere che l’effetto della trascrizione permanga fino alla scadenza del contratto e che quindi l’articolo 2645 bis, comma 3, c.c., debba intendersi implicitamente modificato in questi casi?L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 4 del 13 gennaio 2025 risponde no, perché la norma “non ha espressamente disposto alcunché in materia di trascrizione e, in tal senso, non pare potersi riconoscere alla stessa norma alcuna efficacia derogatoria implicita rispetto alla disciplina generale, ora richiamata, della trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell’art... [continua sul sito]
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Esportatori abituali e utilizzo del plafond IVA nel 2025
Gli esportatori abituali sono i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. Il valore di queste operazioni costituisce il cosiddetto plafond tramite cui possono acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) del DPR 633/72.
Gli esportatori abituali che applicano il metodo “solare” (alternativo a quello “mobile”) dal 1° gennaio 2025 possono quindi acquistare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’IVA nel limite di un importo (cosiddetto “plafond”) corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nei 12 mesi precedenti (periodo 2024).
Per le operazioni da effettuare a partire dal 1° gennaio 2020, gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’IVA debbono però preventivamente trasmettere telematicamente all’Agenzia Entrate la dichiarazione d’intento, in via telematica, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati (commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del... [continua sul sito]
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Per gennaio si torna alla successione 'cartacea'
Se il termine per la presentazione della dichiarazione di successione scade nel gennaio 2025 "è possibile utilizzare il Modello 4 cartaceo recandosi presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in relazione all'ultima residenza del defunto". Più che "possibile" sembrerebbe necessario, dato che non sono previste proroghe, per non pagare la sanzione.
L'agenzia delle entrate non è infatti riuscita ad approntare in tempo "la versione aggiornata del modello della dichiarazione di successione, che tiene conto delle novità previste a partire dal 1° gennaio 2025 (decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139)".
Il nuovo modello, ci informa il warning on line, "sarà pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate entro l'inizio del mese di febbraio 2025, insieme alle istruzioni per la compilazione e all'applicativo per la presentazione telematica della dichiarazione".
Dato che le tempistiche non consentono la fissazione di appuntamenti si conta sulla "benevolenza" del funzionario di turno, che dovrà tra l'altro verificare la correttezza dei pagamenti, considerato che la procedura on line prevede importi lievemente diversi, oltre alla voltura automatica delle... [continua sul sito]
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3 semplici consigli (più 1) per chi vuole aprire la Partita IVA
3 semplici consigli per chi vuole aprire la Partita IVA in Italia; per evitare sorprese e partire con il piede giusto!
Valuta se la Partita IVA è davvero necessaria e, nel caso, individua con scrupolo e attenzione il codice Ateco più adatto
Prima di aprire una Partita IVA, verifica se è davvero indispensabile per la tua attività. In alcuni casi, soprattutto nelle fasi iniziali (o di test), si possono effettuare prestazioni saltuarie, senza abitualità, che non richiedono l’apertura di una Partita IVA.
Se è necessario aprirla, individua con attenzione il codice Ateco che più si addice alla tua attività; il codice Ateco influenzerà anche il tuo carico fiscale e previdenziale.
Scegli il Regime Fiscale più conveniente per il tuo caso specifico. Non fidarti di regole precostituite
Anche la scelta del regime fiscale influisce significativamente sul calcolo delle imposte dirette sul reddito, e sull’applicazione dell’IVA ai corrispettivi.
Per chi inizia una nuova attività individuale, spesso il Regime Forfettario si rivela la scelta più conveniente. Ma non è sempre così: l’effettiva convenienza va verificata... [continua sul sito]
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La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2025
Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2024 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2025 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2024), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.
L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.
I contribuenti “virtuosi” che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d’imposta 2023, pari ad almeno 8 (anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi) sono esonerati, fino a 50.000 euro all’anno, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione... [continua sul sito]
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